La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 54865, depositata il 3 marzo 2025, ha sancito che in caso di accertamento induttivo, il riconoscimento dei costi in misura forfettaria ai fini delle imposte dirette non comporta l’automatico riconoscimento della detraibilità dell’IVA relativa ai medesimi costi.
Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, la Guardia di finanza aveva effettuato una verifica fiscale ad una società considerata evasore totale avendo omesso per alcuni anni sia la presentazione delle dichiarazioni che la tenuta della contabilità. I ricavi erano stati così ricostruiti induttivamente con riconoscimento di alcuni costi, mentre veniva detratta soltanto l’IVA versata dalla società.
Detrazione IVA
L’omissione dichiarativa consente, ai sensi dell’art. 55 del DPR 633/72, di determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti alla sua conoscenza. La giurisprudenza ritiene che sia preclusa la possibilità che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa (Cass. 4 febbraio 2021 n. 2581, Cass. 18 ottobre 2021 n. 28559).
La ricostruzione induttiva dei ricavi può legittimare la determinazione forfettaria dei costi ai fini delle imposte dirette, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzione 225/2025 e. N. 10/2023. Però la determinazione forfettaria non può automaticamente riflettersi sulla detraibilità dell’IVA, che resta subordinata alla prova, da parte del contribuente, che i costi siano riconducibili a operazioni imponibili.
Secondo l’ordinanza N. 54865 della Corte di Cassazione, in commento, la sola esistenza di fatture passive non basta a dimostrare l’inerenza dei costi, né è sufficiente a superare la presunzione di non detraibilità in caso di omessa dichiarazione fiscale. Ai fini della detrazione dell’IVA grava sul contribuente il compito di dimostrare l’effettiva utilizzazione dei beni e servizi acquistati per operazioni imponibili non essendo sufficiente la circostanza che i fornitori fossero esistenti.
La società contribuente aveva contestato la mancata detrazione IVA sugli acquisti documentata da fatture passive, sostenendo che tali costi erano riferibili a operazioni imponibili.
In primo grado e in appello la pretesa erariale era sostanzialmente confermata. Di conseguenza, la società aveva presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando come i giudici non avessero considerato la soggettività passiva IVA dei fornitori (risultanti dal PVC), con la conseguenza che, a fronte di operazioni attive ritenute tutte imponibili, è stata negata la detrazione dell’imposta sugli acquisti.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione in caso di accertamento induttivo per omessa dichiarazione, la detrazione dell’IVA sugli acquisti è in via generale preclusa, salvo che il contribuente provi che i costi siano stati utilizzati per operazioni imponibili, mentre ai fini delle imposte dirette è possibile una deduzione forfetaria dei costi in sede di accertamento induttivo. Di conseguenza, in caso di mancato adempimento degli obblighi dichiarativi (e contabili), il contribuente rischia di vedersi negato il riconoscimento in detrazione dell’IVA se non fornisce adeguata dimostrazione.
Dott.ssa Mariangela Paparusso
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