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Da Unioncamere nuove istruzioni per il deposito dei bilanci


È stato pubblicato, nella giornata di ieri, 5 maggio 2025, sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it, il nuovo Manuale operativo Unioncamere per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci relativi all’esercizio 2024.
Come si legge nel comunicato che accompagna la pubblicazione, il Manuale è volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito, nonché a creare linee guida uniformi su scala nazionale.

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Il documento recepisce le novità normative, attinenti al bilancio, intervenute nel corso dell’anno.
In primo luogo, vengono riportati i nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, introdotti dall’art. 16 del DLgs. 125/2024.
Su questo aspetto, il Manuale non contiene specifici chiarimenti, ma l’indicazione delle nuove soglie con riferimento alla campagna bilanci in corso sembra confermarne l’entrata in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.

Peraltro, per le società in attività, per le quali il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato per due esercizi consecutivi, tale indicazione sembra confermare l’applicazione retroattiva dei nuovi parametri (considerando, quindi, anche gli esercizi precedenti al 2024), con applicazione delle semplificazioni già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni sono rispettate (si veda “Bilanci abbreviati e micro con verifica dei limiti incrementati” del 4 aprile 2025).

Unioncamere riporta, poi, il nuovo termine di deposito del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (c.d. “ETS commerciali”).
L’art. 48 comma 3 del DLgs. 117/2017, come modificato dall’art. 4 della L. 104/2024, stabilisce, infatti, che tale adempimento deve essere effettuato entro 60 giorni dall’approvazione (ove in precedenza il termine era fissato al 30 giugno).
Il medesimo termine previsto per gli ETS commerciali vale, peraltro, per il deposito del bilancio sociale da parte delle imprese sociali, come previsto dalle Linee guida allegate al DM 4 luglio 2019.

Da ultimo, vengono riepilogate le novità in materia di rendicontazione di sostenibilità conseguenti all’entrata in vigore del DLgs. 125/2024, che, per i bilanci 2024, riguardano le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che sono enti di interesse pubblico (si veda “La nuova informativa sulla sostenibilità diventa obbligo di legge” dell’11 settembre 2024).

Per quanto attiene alla tassonomia applicabile ai fini del deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2024, il Manuale conferma che continuerà ad applicarsi la versione PCI 2018-11-04, già utilizzata per il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2018-2023.

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In riferimento all’ambito soggettivo della tassonomia, Unioncamere evidenzia che, a partire dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, hanno l’obbligo di utilizzare il formato XBRL anche i Confidi minori, compresi quelli che esercitano una delle seguenti attività:
– operazioni di erogazione del credito, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 256 lett. c) della L. 178/2020, secondo quanto previsto dal DM 20 agosto 2021;
– concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate, in attuazione dell’art. 1 comma 54 della L. 147/2013, ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. b) del DM 9 dicembre 2022.
La relativa tassonomia è rinvenibile sul sito www.agid.gov.it.

Il Manuale fornisce, poi, alcune indicazioni in merito alle conseguenze derivanti dal mancato deposito del bilancio, nonché in merito al deposito dell’elenco soci in ipotesi di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale e di trasferimento di azioni a vario titolo, ad esempio per compravendita, fusione, scissione, pegno, usufrutto, ecc.

Infine, tra le avvertenze, Unioncamere precisa che la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025, può essere indicata già nei depositi XBRL del 2025 (indipendentemente dall’esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio). Tuttavia, non sussistono impedimenti all’utilizzo della codifica precedente.

Con riferimento, invece, alla validità della firma digitale, il Manuale evidenzia che il bilancio e tutti i documenti accompagnatori, sottoscritti digitalmente in modalità CAdES, sono sottoposti al controllo di validità della firma.
Il riscontro di firma “non valida” anche solo per uno degli allegati impedisce la trasmissione della domanda di deposito presso la Camera di Commercio territorialmente competente.



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