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Con la conversione del DL Bollette clausola di salvaguardia per auto aziendali


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 98 del 29 aprile 2025, la Legge 24 aprile 2024 n. 60 di conversione del DL 28 febbraio 2025 n. 19 recante “ misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche’ per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita’ di vigilanza ” ( cd. DL Bollette ).   

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[ TESTO COORDINATO ]

Il provvedimento, ultimo di una serie, è dedicato principalmente alla definizione di misure urgenti di sostegno a famiglie e imprese nell’utilizzo delle forniture di energia elettrica e gas, ma in sede di conversione sono state aggiunte diverse disposizioni anche di carattere fiscale. Tra queste quella che riguarda la clausola di salvaguardia per i fringe benefits relativi alle auto aziendali, con un costo valutato in 8,3 milioni di euro per il 2025, 9,5 milioni nel 2026 e 1,2 milioni per il 2028.

Con la clausola, saranno salvi dalla stangata fiscale i veicoli ordinati nel 2024 e concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2025.  La nuova disciplina fiscale, introdotta con la Legge di bilancio 2025 per incentivare la mobilità green, colpisce, infatti, le auto con motori termici e ibridi e mantiene fuori dalla stretta soltanto le vetture cosiddette ibride plug – in. Ad essere particolarmente penalizzate soprattutto le auto con motori termici con emissioni fra 61 e 160 g/km che costituiscono il 75% delle immatricolazioni.

In merito è intervenuta anche Assonime con la circolare n. 7 del 2025 sottolineando come le auto aziendali concesse in uso promiscuo a cui non si applicano le nuove disposizioni dovrebbero essere valorizzate secondo il valore convenzionale in vigore prima della modifica normativa e non con il criterio del valore normale.

Clausola di salvaguardia – L’ art. 6, comma 2-bis, della Legge 24 aprile 2024 n. 60   aggiunge il comma 48-bis all’ art. 1 della Legge di bilancio 2025 e ridefinisce il perimetro applicativo della maggiore tassazione dei veicoli aziendali più inquinanti assegnati ai dipendenti a titolo di fringe benefits. Le nuove regole, introdotte dalla stessa legge di bilancio, non troveranno applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

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Disciplina fiscale al 31.12.2024 – In questi casi resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2024, che prevede la determinazione del valore del fringe benefit attraverso l’applicazione di un importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI con percentuali crescenti proporzionalmente alle emissioni inquinanti :

– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;

– 30% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;

– 50% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;

– 60% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

Disciplina fiscale al 1.01.2025 – Diversamente, per i veicoli aziendali di nuova immatricolazione, ordinati e assegnati dal 1° gennaio 2025 ovvero ordinati nel 2024 ma concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, sarà applicabile il nuovo regime previsto dall’ articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025. Il valore del fringe benefits andrà determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI (al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente) le seguenti percentuali:

– 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;

– 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in;

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– 50% per i veicoli diversi dai precedenti.

Le altre misure della Legge di conversione – Tra le altre novità previste dalla Legge di conversione: un contributo straordinario  di 200 euro per la fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro ( art. 1, comma 1 ) ; condizioni agevolate per l’accesso al bonus per il rinnovo degli elettrodomestici obsoleti ( art. 1, c. 3-bis ) ; ampliamento del novero dei beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per le comunità energetiche rinnovabili ( art. 1-bis ). 

Gazzetta Ufficiale



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