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DAC 9: esteso lo scambio di informazioni all’imposizione minima globale


Il 6 maggio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la direttiva UE 2025/872 (DAC 9) recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

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Si ricorda che:

  • il 14 aprile 2025 il Consiglio UE ha adottato la direttiva in oggetto che recepisce nel diritto europeo la dichiarazione relativa all’imposizione minima globale; la Direttiva DAC 9, inoltre, estende a tale comparto anche la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni;
  • l’11 marzo 2025 il Consiglio Ecofin aveva informato di aver raggiunto un accordo politico sulla direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale (DAC9). La direttiva è intesa a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla tassazione minima effettiva delle imprese, per garantire un migliore rispetto degli obblighi di dichiarazione da parte dei gruppi multinazionali e dei grandi gruppi nazionali, in conformità con la direttiva Pillar II, che ha recepito nel diritto dell’UE la corrispondente parte dell’accordo globale del G20/OCSE. L’accordo è stato raggiunto per ridurre il rischio di erosione della base imponibile e di spostamento dei profitti, assicurando che le grandi imprese scontino un’imposizione minima effettiva. Le imprese interessate potranno avvalersi di un formato unificato per la dichiarazione delle informazioni rilevanti, e le autorità fiscali degli Stati membri collaboreranno strettamente nello scambio di tali informazioni. Questo semplificherà notevolmente il processo di dichiarazione e ridurrà l’onere amministrativo sia per le autorità fiscali che per le aziende coinvolte.

La direttiva DAC 9, approvata dopo meno di sei mesi dalla presentazione della relativa proposta (intervenuta a fine ottobre 2024) aggiorna la direttiva 2011/16/EU (DAC) riguardante la cooperazione amministrativa in ambito fiscale. Con la DAC sono state istituite norme e procedure per consentire alle autorità fiscali degli Stati membri UE una maggiore cooperazione nel campo delle imposte dirette, istituendo un quadro armonizzato per la condivisione di informazioni e altre forme di cooperazione avanzata.

Le novità della direttiva DAC 9

La direttiva DAC 9 è strettamente collegata alla direttiva (UE) 2022/2523 sul Pillar II, introdotta, in recepimento delle Regole GloBe elaborate dal Quadro Inclusivo dell’OCSE/G20, per garantire un livello di tassazione minimo globale per i gruppi di imprese multinazionali ed i gruppi nazionali nella UE.

La direttiva sul Pillar II, tra l’altro, all’art. 44 stabilisce l’obbligo di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative generate dal nuovo sistema impositivo, tramite l’utilizzo di un apposito modello, che deve ricalcare i tratti della Global Information Return (GIR) prevista dalle suddette Regole GloBe.

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Tale dichiarazione si rende necessaria per le amministrazioni fiscali, al fine di effettuare un’adeguata valutazione del rischio, valutare la correttezza del debito d’imposta e monitorare se i gruppi soggetti alla disciplina dell’imposizione minima globale applicano correttamente le norme di cui alla direttiva (UE) 2022/2523.

In pratica, con questa modifica alla DAC, vengono introdotte anche in ambito UE disposizioni che consentono alle imprese soggette al regime dell’imposizione minima globale di semplificare gli adempimenti dichiarativi previsti dalla direttiva sul Pillar II.

Senza la Direttiva DAC 9, ogni impresa tenuta a tali adempimenti avrebbe dovuto presentare nel rispettivo paese una dichiarazione delle informazioni fiscali rilevanti, con notevoli appesantimenti amministrativi. Con la direttiva DAC 9, invece, si introduce un modello standard, in linea con la GIR, tramite il quale le imprese possono comunicare, per l’intero gruppo e a livello centralizzato, le informazioni relative alle imposte integrative dovute.

Il modello standard garantirà che le imprese soggette al regime dell’imposizione minima globale forniscano le medesime informazioni in un formato comune, con il risultato di semplificare sia gli obblighi di presentazione per le stesse imprese, sia lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali. La Commissione UE viene inoltre abilitata ad aggiornare il modello dichiarativo in conformità alle eventuali modifiche alla GIR, garantendone un rapido allineamento. Ciò è in coerenza con l’obiettivo della UE di semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione, facilitando il rispetto delle norme da parte delle imprese.

La direttiva DAC 9 inoltre estende l’ambito dello scambio automatico delle informazioni, includendovi appunto la dichiarazione sulle imposte integrative.

Prossimi passi

LA direttiva DAC 9 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e gli Stati membri dovranno adottare entro il 31 dicembre 2025 le necessarie disposizioni legislative per adeguarsi agli obblighi previsti dalla stessa.

La prima dichiarazione delle imposte integrative dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026 e le autorità fiscali competenti dovranno scambiarsi tali informazioni entro il 31 dicembre 2026.

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Il termine per il recepimento della direttiva DAC 9 resta fermo anche nel caso in cui gli Stati decidessero di ritardare l’attuazione della direttiva sul Pillar II.

Fonte: Dir. UE 2025/872 (GUUE 6 maggio 2025)



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