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Dl polizze catastrofali, arriva l’ok della Camera. Adesso il testo passa in Senato


Procede l’iter di conversione in legge del decreto sull’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali.

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La Camera ha dato il via libera con 128 voti a favore, nessun voto contrario e l’astensione delle opposizioni (79 in totale). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per essere convertito in legge entro il 30 maggio.

Il decreto approvato dalla Camera ha l’obiettivo di prorogare, per le imprese di medie dimensioni e piccole e microimprese, il termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente danneggiati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi.

Dalla proponga sono invece escluse le grandi imprese per cui vale la scadenza del 31 marzo 2025.

La proroga per medie e piccole imprese

Nello specifico, il termine passa dal 31 marzo 2025 al 1 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.

L’obbligo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 che aveva posto come tempo limite per assicurare le imprese al 31 dicembre, che però fin da subito avevano chiesta un rinvio ottenuto al 31 marzo 2025 e adesso ulteriormente prorogato.  

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Chiarimenti sugli immobili da assicurare

Sono assicurabili anche gli immobili su cui grava abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni. Mentre quelli non a norma, chiarisce il testo in esame, non avranno diritto ad indennizzi e contributi pubblici. Agli immobili non assicurabili, si legge nel nuovo testo, «non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali». 

Indennizzo al proprietario

Un altro emendamento riformulato riguarda gli immobili assicurati dall’imprenditore ma di proprietà di terzi: in questo caso l’indennizzo spettante «è corrisposto al proprietario del bene», che è «tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati».

Valore dei beni danneggiati 

Per determinare il valore del bene danneggiato da un eventi climatico estremo, il decreto specifica «si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile» o «il costo di rimpiazzo dei beni mobili» o il costo «di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso».

Regolamentazione e controllo

Nel testo approvato alla Camera si chiarisce anche che le polizze a copertura dei rischi catastrofali conterranno «un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno», ma questo limite non si applicherà alle grandi imprese (e alle società controllate e collegate) a condizione che stipulino un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo e che alla data di chiusura del bilancio, possiedano congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dal decreto attuativo del Mef.

Controllo sui prezzi delle polizze

Sull’obbligo per le imprese di assicurarsi contro le catastrofi il Garante per la sorveglianza dei prezzi, insieme all’Ivass, svolgerà «la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese», per «prevenire e arginare fenomeni speculativi sui premi assicurativi».

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