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riduzione del debito con il piano del consumatore omologato


Con provvedimento del 30 aprile 2025, il Tribunale di Napoli, Settima Sezione Civile, Giudice dott.ssa Livia De Gennaro, ha omologato un piano del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019), proposto da una cittadina sovraindebitata in qualità di fideiussore solidale per obbligazioni contratte dal padre, imprenditore poi dichiarato fallito nel 2017. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.

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Tribunale di Napoli -sez. VII civ.- sentenza n. 668/2025

1. La vicenda


La debitrice risultava esposta per oltre 600.000 euro. Il credito chirografario è stato rideterminato in euro 556.692,91. Il piano migliorato, depositato in fase di interlocuzione con il giudice, prevede il pagamento complessivo di euro 31.507,73 in 105 rate mensili, corrispondente a una percentuale di soddisfacimento del 14,84%. Il Tribunale ha accertato la sostenibilità del piano e la sua netta convenienza economica rispetto alla liquidazione controllata, che avrebbe assicurato ai creditori un’incidenza inferiore al 2%. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.

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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito

Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica MandicoAvvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.

 

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2. La decisione del Tribunale: l’approvazione del piano del consumatore


La decisione si fonda sull’applicazione dell’art. 7, co. 2, lett. c), CCII, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 27 settembre 2024, n. 136(cd. Correttivo ter), che ha riformato il concetto di meritevolezza quale requisito soggettivo per l’accesso alla procedura. In base al nuovo testo normativo, la meritevolezza consiste nell’assenza di dolo, frode o colpa grave, con conseguente irrilevanza di condotte imprudenti o scelte economicamente infelici se non gravemente negligenti.
Il Giudice ha ritenuto che la prestazione della fideiussione a favore del padre non costituisse, di per sé, comportamento ostativo, in quanto privo di elementi soggettivi di frode o colpa grave. Ha altresì avallato la suddivisione pro-quota della responsabilità solidale tra le tre fideiubenti, coerente con il principio di proporzionalità di cui all’art. 1949 c.c.
La pronuncia si segnala anche per il ruolo attivo del giudice ai sensi dell’art. 70 CCII, che ha invitato il debitore a presentare una proposta migliorativa, nel rispetto dei doveri di collaborazione e trasparenza ex art. 5 CCII.

3. L’importanza della sentenza


Tre i punti chiave che emergono:

  • Il fideiussore, anche familiare, può accedere autonomamente alla procedura individuale, pur in presenza del fallimento del debitore principale;
  • È legittima la ripartizione interna della garanzia solidale, anche in mancanza di regresso già azionato;
  • Il giudice, nella fase di omologa, ha potere di sollecitare un piano più conveniente per la massa, bilanciando sostenibilità e tutela dei creditori.

La sentenza appare perfettamente conforme alla direttiva (UE) 2019/1023, che promuove il diritto alla seconda opportunità per i debitori onesti, estendendo la protezione anche ai soggetti garanti coinvolti per motivi affettivi e non speculativi.

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4. La massima


Nel giudizio di omologa del piano del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, la preesistenza di fideiussioni solidali per debiti familiari non impedisce l’accesso alla procedura in assenza di dolo, frode o colpa grave. In applicazione dell’art. 7, co. 2, lett. c), CCII – come modificato dal D.Lgs. 27 settembre 2024, n. 136 – il giudizio di meritevolezza deve fondarsi su criteri oggettivi, con esclusione di valutazioni soggettive sull’imprudenza o leggerezza del debitore, ove questi abbia agito in buona fede. È legittima la rideterminazione pro-quota del debito fideiussorio in presenza di coobbligati, ai sensi dell’art. 1949 c.c., ove tale riparto risulti coerente con i principi di proporzionalità e di tutela del patrimonio minimo del sovraindebitato.

5. Fonti giuridiche essenziali

  • Trib. Napoli, Sez. VII Civile, provv. 30 aprile 2025, Giud. Livia De Gennaro (fonte interna, Studio Legale Mandico & Partners);
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), artt. 7, 67–70;
  • D.Lgs. 27 settembre 2024, n. 136 (Correttivo ter);
  • Codice Civile, art. 1949;
  • Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.



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