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DL polizze anti-calamità, semaforo verde della Camera


Le rimodulazione delle scadenze per le piccole e medie imprese

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Con il DL 39/2025 trovano “spazio” nuove scadenze e principi più trasparenti per l’obbligo assicurativo destinato alle imprese, con la finalità di rendere più snello il sistema di tutela economica in caso di calamità naturali.

Bene ricordare che il testo è stato approvato con 128 voti favorevoli, 79 astenuti (le opposizioni) e 0 contrari. Il provvedimento prevede, inoltre, la sospensione per 90 giorni delle sanzioni per le altre imprese per le quali l’obbligo è entrato in vigore ad aprile.

L’articolo l, vero fulcro del provvedimento, posticipa le scadenze entro cui le imprese devono stipulare polizze a copertura di danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, qualora colpiti da disastri naturali.

In particolare, per le medie imprese, il nuovo termine è fissato al 1° ottobre 2025, mentre per le piccole imprese e le microimprese è fino al 31 dicembre 2025. Nessuna proroga invece è prevista per le grandi imprese, che dovranno adeguarsi entro il 31 marzo 2025, ma con l’applicazione delle sanzioni rinviata al 30 giugno. Nello specifico, le sanzioni sono rappresentate dalla perdita del diritto ad accedere a contributi, agevolazioni o sovvenzioni pubbliche, nel caso in cui non sia stata stipulata la copertura assicurativa.

Il perimetro degli immobili da assicurare e il valore assicurabile

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Delibera veloce

 

L’assicurazione sarà obbligatoria solo per immobili costruiti legalmente o sanati, mentre nessun contributo pubblico sarà concesso per immobili abusivi o non regolarizzati. Quando un imprenditore assicura beni di terzi utilizzati nella propria attività, l’indennizzo spetta comunque al proprietario, e deve essere impiegato esclusivamente per il ripristino del bene.

Fumata nera invece per l’ipotesi di rendere i costi delle polizze deducibili: la richiesta bipartisan non è passata, ma il governo non esclude di valutarla in manovra.

Il valore assicurabile è ora definito in maniera chiara: si fa ora riferimento al valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, costo di rimpiazzo per i beni mobili, e costo di ripristino per i terreni.

Per le grandi imprese e le società collegate che rispettano determinati criteri, non si applicano i limiti su franchigie e premi. È previsto un monitoraggio dei contratti da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

I nuovi limiti di scoperto o franchigia

Nel documento approvato si chiarisce che le polizze a copertura dei rischi catastrofali prevederanno un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, ma detto limite non si applicherà alle grandi imprese, nonché alle società controllate e collegate, purché stipulino un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo e che alla data di chiusura del bilancio, possiedano congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dal Decreto attuativo del MEF.

In ogni caso il Garante per la sorveglianza dei prezzi, insieme all’IVASS, svolgerà la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese, per prevenire e arginare fenomeni speculativi sui premi assicurativi.

Utile ricordare che il Garante per la sorveglianza dei prezzi (c.d. Mister Prezzi) è una figura italiana istituita per la prima volta dalla Legge finanziaria 2008.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Il compito dell’istituzione è quello di vigilare sul corretto andamento dei listini e dei prezzi sul mercato. La legge non prevede alcuna possibilità di sanzione, per cui i suoi poteri sono piuttosto limitati. L’obiettivo è quello di operare ad un rafforzamento dei controlli e della sorveglianza sui prezzi al fine di garantire un mercato corretto in difesa dei cittadini consumatori.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (noto con l’acronimo IVASS), invece, è un’Autorità amministrativa indipendente che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano, per garantirne la stabilità e tutelare il consumatore. In particolare, l’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

Sulla proposta di escludere alcune categorie di imprese dall’obbligo di sottoscrivere le polizze catastrofali, richiesta da alcuni emendamenti parlamentari, è stato precisato che c’è un tema di mutualità da considerare, perché più è estesa l’applicazione della polizza, minore sarà il costo per la singola azienda.



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