La travagliata storia degli incentivi per le assunzioni under 35 previsti dal D.L. n. 60/2024 è, finalmente, giunta a conclusione, dopo circa un anno dalla emanazione della disposizione di riferimento: infatti, il 12 maggio 2025, è stato emanato il provvedimento conclusivo del percorso, la circolare Inps n. 90/2025 che, peraltro, dispone l’avvio della procedura di invio delle istanze al successivo 16 maggio, allorquando saranno disponibili le istruzioni telematiche ed il relativo sistema per l’invio delle domande.
Obiettivo dell’incentivo e importi previsti
Nei mesi trascorsi sia attraverso scritti su questo blog che mediante webinar organizzati da Generazione Vincente SPA ho avuto modo di illustrare ampiamente i contenuti del provvedimento legislativo che si propone, attraverso agevolazioni contributive (a partire dal 1 settembre 2024) fino ad un massimo di 500 euro al mese sulla quota a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e le contribuzioni dell’INAIL, la contribuzione di natura previdenziale e la c.d. “contribuzione minore”, come quella, se dovuta, al Fondo per il TFR o per i trattamenti integrativi dovuti ai Fondi bilaterali e al Fis), per un massimo di 24 mesi: tali benefici sono di 650 euro nella c.d. ZES, ossia in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna a partire dal 31 gennaio (data della delibera della Commissione Europea) sempre per 24 mesi. Tutto ciò è correlato alla assunzione o alla trasformazione di contratti a termine riguardanti giovani di età inferiore a 35 anni (34 anni e 364 giorni alla data di assunzione) che non hanno mai avuto nella loro vita un contratto a tempo indeterminato, fatti salvi i periodi trascorsi in apprendistato non conclusi con la qualifica al termine del periodo formativo.
Requisiti e vincoli per accedere all’incentivo
Ovviamente, ricordo una serie di vincoli che derivano dalla legge:
- il datore di lavoro privato, imprenditore o non imprenditore, ivi compreso quello del settore agricolo, deve essere in regola con il DURC e con il rispetto degli altri obblighi di legge e deve rispettare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi, anche di secondo livello, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006);
- Il datore di lavoro deve essere in regola con le previsioni dell’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015;
- Il datore di lavoro non deve aver effettuato nei sei mesi antecedenti l’assunzione lavoratori a tempo indeterminato lavoratori per giustificato motivo oggettivo o a seguito una procedura collettiva di riduzione di personale, nella unità produttiva interessata all’assunzione;
- L’agevolazione viene tolta e recuperata quella già fruita se nei sei mesi successivi all’assunzione il datore licenzia per giustificato motivo oggettivo o a seguito di procedura collettiva di riduzione del personale lavoratore con la stessa qualifica, nella unità produttiva ove è stato assunto il giovane;
- L’incentivo finalizzato all’occupazione non può essere utilizzato per i rapporti di lavoro domestico e per i contratti di apprendistato, ove già sussiste una contribuzione “propria e di favore”. La circolare n. 90 afferma, giustamente, che lo sgravio non può essere utilizzato nel contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, in quanto la prestazione lavorativa ha carattere episodico è discontinuo, non assicura stabilità e dipende, unicamente, dalla “chiamata” del datore;
- Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici previsti dall’ordinamento. Sono, invece, compatibili con la riduzione del costo complessivo correlato alle assunzioni previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 216/2023 e con quello, riconosciuto, per le imprese in possesso della certificazione relativa alla “parità di genere” che comporta una riduzione dell’1% dei costi contributivo entro un tetto di 50.000 euro
Due date chiave: 1° settembre e 31 gennaio
Ho sottolineato, pocanzi, come sussista una differenza nella data di inizio dei benefici: nel caso di quelli in cui l’importo massimo mensile è di 500 euro, non occorreva alcuna autorizzazione comunitaria, essendo questi generalizzati nei confronti di ogni datore di lavoro, mentre, per i secondi, ove l’importo massimo sale a 650 euro (c.d. ZES) era necessario attendere la decisione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato dell’Unione.
Procedura di richiesta tramite il portale INPS
Fatta questa breve premessa, assolutamente sintetica, ma necessaria, passo ad esaminare ciò che la circolare n. 90 afferma per quel che concerne la procedura.
La domanda va inoltrata in via telematica all’Istituto, a partire, come detto, dal 16 maggio 2025 entrando nella sezione “portale delle agevolazioni” che, in precedenza, era denominato “DiResCo”.
Assunzioni già effettuate o future: cosa indicare
Per i datori di lavoro che chiedono i benefici e che non operano in zona ZES l’istanza potrà contenere i dati relativi non soltanto alle assunzioni o alle trasformazioni di contratti a tempo determinato che si intendono effettuare, ma anche a quelle già effettuate a partire dal 1° settembre 2024. Di tale disposizione possono “godere” anche i datori di lavoro ubicati nelle otto Regioni che compongono la zona ZES per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 30 gennaio 2025, giorno antecedente a quello nel quale è stata resa nota la decisione dell’organismo comunitario: ovviamente, l’incentivo, se riconosciuto dall’INPS, rimarrà, per quelle assunzioni, già effettuate, entro il tetto massimo di 500 euro mensili, per 24 mesi.
Per i datori di lavoro che operano nello ZES, e che intendono avvalersi del beneficio di 650 euro mensili, riconosciuti dalla Commissione Europea, la domanda deve precedere necessariamente l’assunzione, come ricorda anche l’art. 4, comma 3, del D.M. del Ministro del Lavoro.
Calcolo e conferma dell’incentivo
Compito dell’Inps è quello di calcolare il totale dell’incentivo e di comunicarlo al richiedente che può essere, ovviamente, anche un professionista che assiste i datori.
Se le assunzioni sono già state effettuate (ad esempio, già a partire dal primo giorno di settembre) l’Istituto accoglie l’istanza annotando nel form telematico il “quantum” dell’agevolazione oggetto di sgravio. Nel caso in cui le assunzioni debbano ancora essere effettuate l’INPS calcola l’incentivo e lo tiene a disposizione: esso è subordinato alla assunzione del giovane entro i dieci giorni successivi (si tratta di un termine perentorio) e comunicata all’Istituto. Trascorso tale termine “il quantum” accantonato non è più disponibile.
Recupero agevolazioni e casi particolari
Il recupero dei benefici per le assunzioni effettuate potrà avvenire attraverso il sistema del conguaglio, valorizzando nel flusso uniEmens una serie di dati ben esplicitati nella circolare n. 90.
Due passaggi importanti della procedura riguardano le agevolazioni da restituire e la cessata attività.
Agevolazioni da restituire: niente sanzioni
Per quel che concerne le prime si fa riferimento a quelle, eventualmente, fruite ma non compatibili: l’Istituto, nella sua nota, afferma che occorrerà utilizzare i flussi regolarizzativi e che gli importi non subiranno alcun aggravio in quanto non saranno soggetti a sanzioni civili.
Cessata attività: agevolazioni ancora valide
Per quel che riguarda, invece, la cessata attività l’INPS afferma che anche i datori di lavoro i quali, nel frattempo, non operano più, possono fruire del beneficio spettante per il periodo nel quale erano operativi: ciò potrà avvenire con la procedura delle regolarizzazioni.
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