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Il bonus giovani fino a 650 euro al mese, per due anni. Ma cambia tutto in base alla regione


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Ci siamo: domande al via da venerdì 16 maggio. Parliamo del bonus giovani, l’incentivo rivolto ai datori di lavoro privati che prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, ad esclusione di premi e contributi Inail, per l’assunzione di “personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato o trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato”. Si tratta di un contributo previsto dall’articolo 22 del decreto legge del 7 maggio 2024, numero 60 (qui i dettagli).

Questo bonus si “attiva” per l’assunzione di lavoratori che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 2 anni e fino a 500 euro al mese di importo.

Cosa cambia nelle regioni “Zes”

Una precisazione doverosa: nelle regioni cosiddette “Zes”, cioè i territori della “zona economica speciale per il Mezzogiorno”, questo bonus seguirà disposizioni e regole diverse rispetto al resto del Paese. Le regioni Zes sono 8: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per le aziende di queste regioni il beneficio è maggiorato fino a 650 euro al mese per ciascun lavoratore. Un meccanismo simile a quello che regola il cosiddetto “bonus donne”, come abbiamo spiegato qui.

Il bonus si applica alle assunzioni e alle “trasformazioni” effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che riguardano giovani con meno di 35 anni di età alla data dell’assunzione e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa. Capitolo fondi a disposizione: il governo ha previsto lo stanziamento fino a 1,429 miliardi di euro a valere sul “programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027”. 

La domanda per il bonus giovani fino a 35 anni

Dove e come fare la domanda? Una circolare dell’Inps dà le istruzioni operative. Per accedere al bonus giovani, il datore di lavoro deve presentare la domanda con il modulo online disponibile dal 16 maggio tramite la pagina “portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”, secondo le indicazioni della circolare. Nel caso del bonus da 650 euro (per il sud), la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione, pena la perdita del diritto. Per il bonus da 500 euro è invece possibile fare richiesta anche a posteriori. A seguire, l’Inps verifica la disponibilità dei fondi, comunica l’accoglimento e registra il beneficio. In caso di dichiarazioni incoerenti o uso scorretto del beneficio, saranno avviati recuperi e sanzioni.

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Per ottenere la misura si può fare domanda telematica all’Inps. La richiesta deve contenere:

  • i dati identificativi dell’impresa;
  • i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • la tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  • la retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • l’indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro 10 giorni dall’accoglimento della domanda. Si tratta di un termine tassativo, non prorogabile. Sono esclusi dal bonus i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, le imprese in difficoltà e i datori di lavoro che non hanno rimborsato eventuali aiuti di Stato.

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. È invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la max deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef, prorogata fino al 2027. Inoltre, nei sei mesi precedenti l’assunzione, i datori di lavoro non devono aver fatto “licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità operativa o produttiva”.

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