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Le nuove misure per la tutela dei “clienti vulnerabili” nel settore energetico


La Legge 60/25, testo di conversione del Decreto Legge 19/25, recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, ha introdotto ulteriori supporti e tutele per i cosiddetti “clienti vulnerabili”, tra cui le persone con disabilità, rispetto allo stesso Decreto Legge che ha convertito

Nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile scorso, è stata pubblicata la Legge 60/25, testo di conversione del Decreto Legge 19/25, recante Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
Questa Legge, oltre a confermare le previsioni relative ai supporti e alle tutele per i cosiddetti “clienti vulnerabili”, presenti nel Decreto Legge che è andata a convertire, ne ha introdotto di ulteriori.

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Prima di tutto, è opportuno ricordare che rientrano nella categoria dei “clienti vulnerabili”, secondo l’articolo 11 del Decreto Legislativo 210/21, coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate; coloro che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75 della Legge 124/17; coloro che hanno il riconoscimento della propria condizione di disabilità, come da articolo 3 della Legge 104/92; le persone ultrasettantacinquenni; i titolari di utenze che si trovano nelle isole minori non interconnesse o ubicate in strutture abitative di emergenza, in ragione di calamità naturali.

Ebbene, le novità rivolte ai “clienti vulnerabili”, presenti nella Legge 60/25, sono quelle di seguito elencate.
° La recente normativa ha stabilito che per il 2025 venga riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro, volto a coprire le spese di fornitura di energia elettrica, destinato a chi ha un ISEE pari o inferiore a 25.000 euro. A tale contributo si provvede nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantirne la copertura, a qualsiasi titolo, sul bilancio della Cassa per i servizi energetici ambientali.
È importante evidenziare che il suddetto contributo si aggiunge a quelli già esistenti nel nostro ordinamento, ovvero i “bonus sociali elettrico e gas”, che non vengono modificati.

° All’articolo 2, la Legge 60/25 conferma quanto già sancito dal Decreto Legge 19/25, relativamente al permanere dei clienti vulnerabili nel mercato tutelato. Essi potranno infatti evitare il passaggio obbligatorio al mercato libero fino al 31 marzo 2027.
In aggiunta, la norma introduce un regime transitorio per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, prevedendo che tali clienti continuino a essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela.

° Il nuovo comma 2 dell’articolo 2 stabilisce che non sia pignorabile l’abitazione di proprietà di una persona che abbia acquisito la qualifica di cliente vulnerabile, qualora il suo debito, derivante dal mancato pagamento delle bollette elettriche condominiali, non superi i 5.000 euro.
L’immobile, per essere non pignorabile in questa circostanza, deve essere l’unico posseduto dal debitore, deve essere il suo luogo di residenza e non deve rientrare nella categoria delle abitazioni di lusso.

° Lo stesso articolo, al comma 3, sancisce che coloro che dovessero diventare clienti vulnerabili e che al momento ricevono l’energia elettrica da servizi di fornitura a tutela graduale, continuino a ricevere tale prestazione energetica fino alla fine della sua durata, precedentemente stabilita.

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° All’articolo 4, la Legge 60/25 introduce disposizioni in favore delle famiglie e microimprese vulnerabili, per far fronte all’emergenza dell’aumento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale del gas. Nello specifico, viene previsto che i soldi derivanti dall’aumento dell’IVA, causato dall’incremento del prezzo del gas, siano destinati a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili, al fine di contenere il maggiore onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica.
Le suddette somme saranno inserite in un apposito Fondo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

*Centro Studi Giuridici HandyLex della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie).



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