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Il Consiglio di Stato su sequestro penale e ordinanza di demolizione


Una recente sentenza del Consiglio di Stato, analizzata dall’Avvocato Maurizio Lucca, fornisce nuovi spunti e chiarimenti in merito al sequestro penale e all’ordinanza di demolizione.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 maggio 2025, n. 4166 (Est. Tulumello), conferma la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione pur in presenza di un sequestro penale del bene (misura cautelativa): l’efficacia (demolizione) decorre dalla liberazione del vincolo (restituzione al proprietario) posto dalla Polizia/Autorità giudiziaria (a garanzia delle esigenze investigative: «le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato», ex comma 1, dell’art. 354 cpp).

Dissequestro

Infatti, la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto ad ottemperare all’ordine di demolizione, dal momento che l’interessato, che intenda ottemperare all’ingiunzione amministrativa, ha la facoltà di attivarsi, nei tempi strettamente necessari, per ottenere il dissequestro [1].

Pertanto, l’indisponibilità derivante dalla misura adottata dall’Autorità penale non può essere invocata quale causa di forza maggiore impeditiva, dal momento che il soggetto interessato ha la facoltà (e l’onere) di attivarsi, nei tempi strettamente necessari, per ottenere il dissequestro, se intende ottemperare all’ingiunzione amministrativa [2].

In questo senso, la pendenza di un sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, sulla base della non qualificabilità della misura cautelare reale quale impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione, in ragione della possibilità, per il destinatario dell’ordine, di ottenere il dissequestro del bene [3].

Autonomia dei procedimenti

Volendo chiarire i diversi piani di incidenza dell’ordinanza di demolizione e del sequestro penale del bene oggetto di abuso, si deve osservare che l’attività di vigilanza della PA sul corretto assetto del territorio e del tutto distinta dal perseguimento dei reati (anche connessi all’abuso): siamo in presenza di poteri e funzioni del tutto diverse.

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Risulta conseguentemente legittima una ordinanza di demolizione di un immobile abusivo emessa nonostante che l’immobile stesso sia sottratto alla disponibilità delle parti, in quanto sottoposto a sequestro penale: il procedimento sanzionatorio predisposto per la repressione dell’abusivismo edilizio, è completamente autonomo rispetto a quello che si svolge innanzi al giudice penale, avendo essi presupposti ed effetti diversi [4].

Fatti

Un Comune, visto la totale difformità dell’intervento edilizio rispetto al titolo originario (da due a cinque piani) procede con un’ordinanza di demolizione (dalla documentazione probatoria manca l’agibilità dell’immobile): in prime cure veniva rigettata la richiesta di annullamento della cit. ordinanza, donde il ricorso in appello.

I ricorrenti si giustificano dall’impossibilità di dare esecuzione all’ordine, stante la presenza del sequestro penale del bene, richiedendo comunque l’annullamento del provvedimento avendo un certificato di abitabilità.

Merito

Il ricorso viene rigettato richiamandosi alla pacifica giurisprudenza, secondo la quale il sequestro penale dell’immobile non influenza la legittimità dell’ordinanza di demolizione poiché il termine per ottemperare all’ingiunzione non decorre finché l’immobile rimane sotto sequestro [5]; di converso, resta all’autonoma iniziativa della parte, ovvero della magistratura inquirente, attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre.

Sotto il profilo (ulteriore motivo) della presenza di un certificato di abitabilità che abiliterebbe la regolarità dei lavori eseguiti il Collegio riconferma (citando il precedente) la distinzione tra i due provvedimenti – certificato di abitabilità e permesso di costruire – aventi hanno presupposti diversi ed autonomi [6].

È noto che l’illiceità di un immobile sotto il profilo urbanistico – edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento del certificato di agibilità.

Il permesso di costruire e il certificato di agibilità (abitabilità) sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto:

  • il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e (oggi) risparmio energetico degli edifici e degli impianti;
  • mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.

Il rilascio del certificato di abitabilità non preclude, quindi, agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio [7]: la verifica di conformità edilizia effettuata ai fini del rilascio di tale certificato è svolta esclusivamente nei limiti necessari a inferire l’assentibilità dell’agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità [8].

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In questo senso, si è avuto modo di appurare – in giudizio – l’assenza del titolo edilizio per la costruzione di tre piani dell’immobile sui citati cinque nella attuale consistenza; neppure è stata fornita prova della loro costruzione in epoca anteriore al 1967 [9].

Sintesi

Si deve ritenere che una volta dissequestrato il bene, il privato dovrà dare esecuzione all’ordine dirigenziale di demolizione nei termini imposti dalla legge, di tal che, il formale accertamento dell’inottemperanza – presupposto di legittimità per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per la mancata esecuzione del provvedimento ripristinatorio – deve fare riferimento al mancato adempimento dell’ingiunzione demolitoria decorsi novanta giorni dal dissequestro dell’immobile, confermando, di riflesso l’inesigibilità dell’adempimento dell’ordine demolitorio in pendenza del sequestro penale dell’immobile abusivo [10].

Note

[1] TAR Campania, Salerno, sez. II, 28 marzo 2024, n. 753.

[2] Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 335; Cass., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 42637.

[3] Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016 n. 283; Cass., Sez. III, 2 marzo 2009 n. 9186.

[4] Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2010, n. 1525. In senso contrario vedi, Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2337.

[5] Cons. Stato, sez. VII, 14 aprile 2023, n. 3805; 20 febbraio 2023, n. 1721.

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[6] Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610.

[7] Cass. civ., sez. II, 5 settembre 2023, n. 25830.

[8] Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2023, n. 3650.

[9] Incombe sul privato interessato dimostrare la data di realizzazione dell’intervento edilizio, il privato è l’unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, anche presuntivi, atti a suffragare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione di un dato manufatto, Cons. Stato, sez. VI, 12 ottobre 2020, n. 6112; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26 agosto 2020, n. 1616.

[10] Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 4 giugno 2024 n. 3541; TAR Campania, Salerno, sez. II, 25 settembre 2024, n. 1723; Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2022, n. 2122.



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