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Transizione 5.0: guida completa ai nuovi incentivi


Il Piano Transizione 5.0 è stato istituito dall’articolo 38 del Decreto-Legge 19/2024, successivamente convertito nella Legge 56/2024, nell’ambito dell’Investimento 15 della Misura 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

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L’iniziativa prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in stabilimenti produttivi situati in Italia, con l’obiettivo di favorire la transizione dei processi produttivi verso un modello più efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sull’impiego di fonti rinnovabili.

La gestione del Piano è affidata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che eroga il beneficio sotto forma di credito d’imposta, calcolato in proporzione alla spesa sostenuta per gli investimenti ammissibili.

Il Decreto Interministeriale Transizione 5.0, pubblicato il 24 luglio 2024, ha definito le modalità di attuazione dell’articolo 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19. Con la Legge di Bilancio 2025, sono state introdotte significative modifiche al Piano, volte ad ampliarne l’ambito di applicazione e semplificare le procedure di accesso agli incentivi.

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di innovazione industriale, mirato alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento dell’efficienza produttiva, con un finanziamento complessivo pari a 6,3 miliardi di euro. Tutte le risorse assegnate al Piano dovranno essere distribuite entro il secondo trimestre del 2026. L’ammontare dei fondi disponibili si riduce progressivamente con la prenotazione dei crediti d’imposta, garantendo al contempo un meccanismo di riallocazione delle risorse in caso di riduzioni, decadenze o recuperi.

Chi Può Beneficiare degli Incentivi Transizione 5.0

Possono accedere al contributo tutte le imprese con sede in Italia, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione aziendale e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. Il beneficio si estende anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

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Sono escluse dall’agevolazione le imprese che:

  • Si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, sottoposte ad altre procedure concorsuali o che siano oggetto di procedimenti in corso per l’accertamento di tali condizioni;
  • Sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi della normativa vigente;
  • Non rispettano le normative sulla sicurezza sul lavoro applicabili nel proprio settore o risultano inadempienti negli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti.

Investimenti ammissibili ed esclusioni nel Piano di Transizione 5.0

Possono beneficiare dell’agevolazione i progetti di innovazione avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, finalizzati a ottenere una:

  • Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva in Italia;
  • Riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti nell’investimento.

Investimenti ammissibili

Gli investimenti ammissibili riguardano:

  • Beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n.232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • Beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’Allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software per gestione aziendale acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che prevede investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo;
  • Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse e ricompresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • Le spese per attività di formazione, volte all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie funzionali alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese, purché coerenti con il progetto di innovazione.

Investimenti non ammissibili

Non sono ammissibili i progetti di innovazione destinati a:

Attività direttamente legate all’uso dei combustibili fossili;

Attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

  • Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico-biologico;
  • Attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificati come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare impatti ambientali significativi;

Salvo eccezioni specificate all’interno del Decreto Interministeriale Transizione 5.0.

Inoltre, non si considerano i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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In nessun caso possono essere finanziati interventi che violino il principio di “Non arrecare un danno significativo” all’ambiente (DNSH).

Il principio DNSH, in conformità con gli obiettivi del Green Deal Europeo, impedisce il finanziamento per attività che possano avere impatti negativi nei seguenti ambiti:

 

Tabella 1 – Principio DNSH – Fonte: Circolare Operativa Transizione 5.0

Mitigazione dei cambiamenti climatici Un’attività economica non deve comportare un incremento significativo delle emissioni di gas a effetto serra.
Adattamento ai cambiamenti climatici Un’attività economica non deve aggravare l’impatto negativo del cambiamento climatico, né sull’attività stessa né su persone, ecosistemi naturali o beni materiali.
Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine Un’attività economica non deve compromettere lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali, sotterranei o marini, né provocare un deterioramento del loro potenziale ecologico.
Economia circolare, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti Un’attività economica non può determinare inefficienze nell’impiego di materiali riciclati o recuperati, né causare un utilizzo eccessivo di risorse naturali. Allo stesso modo, non deve contribuire in maniera rilevante alla produzione di rifiuti, né favorirne l’incenerimento o lo smaltimento con conseguenze ambientali dannose nel lungo periodo.
Prevenzione e riduzione dell’inquinamento Un’attività economica non deve comportare un aumento delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo.
Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi Un’attività economica non deve arrecare danni agli ecosistemi, comprometterne la resilienza o minacciare la conservazione degli habitat naturali e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione Europea.

 

Misura del beneficio

Il Piano Transizione 5.0 prevede un credito d’imposta per le imprese che realizzano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia, nell’ambito di progetti di innovazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.

L’ammontare del credito d’imposta viene calcolato in base alle spese agevolabili per gli investimenti indicati e alla riduzione dei consumi energetici ottenute. In particolare, per ogni progetto di innovazione, il credito è concesso nelle seguenti misure:

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Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 % o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 %:

  • 35 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 €;
  • 15 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 € e fino a 10.000.000 €;
  • 5 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 € e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 €.

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 % o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 %:

  • 40 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 €;
  • 20 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 € e fino a 10.000.000 €;
  • 10 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 € e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 €.

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 % o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 %:

  • 45 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 €:
  • 25 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 € e fino a 10.000.000 €;
  • 15 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 € e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 €

 

Tabella 2 – Intensità del beneficio – Fonte: Circolare Operativa Transizione 5.0

  % Riduzione dei consumi energetici
Quote di investimento

Struttura produttiva:

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3 -6 %

Processo interessato:

5 – 10 %

Struttura produttiva:

6 -10 %

Processo interessato:

10 – 15 %

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Struttura produttiva:

oltre 10 %

Processo interessato:

oltre 15 %

Fino a 2,5 milioni di euro 35 % 40 % 45 %
Da 2,5 a 10 milioni di euro 15 % 20 % 25 %
Da 10 a 50 milioni di euro 5 % 10 % 15 %

È previsto un incremento della base di calcolo del credito d’imposta per l’impiego di moduli fotovoltaici ad alta efficienza energetica prodotti nell’Unione Europea.

L’agevolazione viene aumentata di:

  • Fino a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per conformarsi agli obblighi di certificazione;
  • Fino a 5.000 euro per i costi sostenuti dai beneficiari non soggetti per legge alla revisione legale dei conti, al fine di adempiere all’obbligo di certificazione.

 

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Procedura e Tempistiche delle richieste incentivi Transizione 5.0

Accesso al beneficio e comunicazione preventiva

Per poter accedere al beneficio e garantire il rispetto del limite di spesa previsto per il riconoscimento del credito d’imposta—pari a 1.039.500.000 euro per il 2024, 3.118.500.000 euro per il 2025 e 415.800.000 euro per ciascun anno dal 2026 al 2030—fermo restando l’ammontare complessivo autorizzato, è necessario assicurare un monitoraggio efficace delle risorse disponibili.

A tal fine, l’impresa deve inviare una comunicazione preventiva prima del completamento del progetto di innovazione, contenente:

  • Tutte le informazioni utili per identificare il beneficiario e il progetto
  •  La data di avvio e di conclusione
  • Gli investimenti agevolabili
  •  L’importo del credito d’imposta stimato
  • L’impegno nel rispettare gli obblighi previsti dal PNRR
  • La certificazione ex ante che attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni materiali ed immateriali (Allegati A e B).
  • La data di avvio è la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento.

Verifica e comunicazione del credito d’imposta prenotato

Una volta verificato il corretto inserimento dei dati, la completezza della documentazione e delle informazioni fornite, nonché il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili, il GSE comunica all’impresa, entro cinque giorni, l’ammontare del credito d’imposta prenotato, compatibilmente con le risorse disponibili:

  • Qualora i dati inseriti non siano corretti o la documentazione risulti incompleta o illeggibile, il GSE informa l’impresa entro cinque giorni, specificando quali informazioni o documenti devono essere integrati. L’azienda ha dieci giorni per effettuare le necessarie integrazioni. Se la documentazione inviata entro tale termine risulta adeguata e risolve le carenze rilevate, il GSE, entro cinque giorni dalla ricezione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.
  • Nel caso in cui le risorse non siano disponibili, la comunicazione preventiva è comunque considerata trasmessa, a condizione che i dati siano inseriti correttamente e la documentazione risulti completa. Qualora si rendano nuovamente disponibili risorse, il GSE informa l’impresa, che ha dieci giorni di tempo per confermare il contenuto della comunicazione preventiva già inviata. Una volta ricevuta la conferma, entro cinque giorni, il GSE comunica all’azienda l’importo del credito d’imposta prenotato.

Invio delle fatture e dei pagamenti anticipati

Dopo la conferma della prenotazione, l’impresa ha trenta giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta prenotato per inviare una nuova comunicazione. Tale comunicazione deve includere:

  • Gli estremi delle fatture
  • Attestare l’avvenuto ordine dei beni, accettato dal venditore, con un pagamento anticipato pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Questo vale sia per gli investimenti in beni materiali e immateriali (Allegati A e B) sia per quelli destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

Verifica e conferma dell’importo del credito d’imposta

Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, il GSE verifica la correttezza dei dati inseriti e la completezza della documentazione:

  • In caso di esito è positivo, comunica all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato.
  • Qualora dalla comunicazione emerga una riduzione dell’importo degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione preventiva, il GSE aggiorna e comunica all’impresa il nuovo importo ridotto del credito d’imposta prenotato.
  • Nel caso in cui i dati risultino errati, illeggibili o incompleti, oppure la documentazione presenti delle lacune, viene richiesta un’integrazione.

Comunicazione di completamento del progetto

Al termine del progetto di innovazione, entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve inviare una comunicazione di completamento contenente tutte le informazioni necessarie per identificare il progetto concluso. In particolare:

  • Devono essere indicati la data effettiva di completamento
  • L’ammontare degli investimenti agevolabili effettuati
  • L’importo del credito d’imposta spettante
  • L’attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.
  • Allegare la certificazione ex post, ossia l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
  • Gli attestati che dimostrano il possesso della perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile.

Verifica finale del GSE e utilizzo del credito d’imposta

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di completamento, il GSE verifica la correttezza dei dati inseriti, la completezza della documentazione e delle informazioni fornite, oltre al rispetto del limite massimo dei costi ammissibili.

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  • In caso di esito della verifica è positivo, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che comunque non può superare l’ammontare prenotato in precedenza.
  • Nel caso di errori nei dati, documentazione illeggibile o informazioni incomplete, viene richiesta un’integrazione.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato in una o più rate entro il 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione di pagamento verrà rifiutata.

L’importo del credito d’imposta non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 potrà essere sfruttato in cinque rate annuali di pari ammontare. Tale importo utilizzato in compensazione non può superare l’importo indicato nella comunicazione; in caso contrario, l’operazione di pagamento sarà scartata.

Impianti da fonti rinnovabili

Negli investimenti situati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva, oppure su particelle diverse, purché connesse alla rete elettrica tramite punti di prelievo (POD) già esistenti e riconducibili alla stessa struttura produttiva all’interno della medesima zona di mercato, rientrano tra le spese agevolabili:

  • I gruppi di generazione di energia elettrica;
  • I trasformatori installati a monte dei punti di connessione alla rete elettrica, insieme ai misuratori di energia elettrica necessari alla produzione;
  • Gli impianti destinati alla produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici alimentata da energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata, certificata come rinnovabile;
  • I servizi ausiliari dell’impianto;
  • Gli impianti dedicati all’accumulo dell’energia prodotta.

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili viene stabilito considerando una producibilità massima prevista che non superi il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Questo fabbisogno è calcolato come la somma dei consumi medi annui di energia elettrica registrati nell’anno precedente all’avvio del progetto di innovazione, includendo anche i consumi equivalenti derivanti dall’utilizzo diretto di energia termica o di combustibili impiegati per la generazione di calore destinato alla struttura produttiva. Il calcolo avviene secondo le formule e i fattori di conversione specificati nell’Allegato 1 del Decreto Interministeriale Transizione 5.0:

Dove:

Transizione 5.0 Incentivi - Calcolo dimensionamento impianti 2

Per gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il costo massimo delle spese ammissibili viene determinato in euro per kW, seguendo i parametri indicati nell’Allegato 1.

 

Tabella 3 – Parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, suddivisi per fonte energetica – Fonte: D.M. Transizione 5.0

Fonte rinnovabile

P ≤ 20 kWe

[€ ]

20 kWe < P ≤ 200 kWe

[€ ]

200 kWe < P ≤ 600 kWe

[€ ]

600 kWe < P ≤ 1000 kWe

[€ ]

1000 kWe < P

[€ ]

Solare (Fotovoltaico) 1350 1060 970 860 800
Eolica 2640 2160 1280 1080
Geotermica 2750 1800
Idraulica 2970 2640 2380 1850

 

Le spese relative all’acquisto e all’installazione di sistemi di accumulo dell’energia elettrica prodotta possono beneficiare dell’agevolazione fino a un importo complessivo massimo di 900 euro per kWh. 

Per gli impianti dedicati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il limite massimo delle spese ammissibili è calcolato in euro per kW, in conformità ai parametri stabiliti nell’Allegato 1.

 

Tabella 4 – Parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, suddivisi per fonte energetica – Fonte: D.M. Transizione 5.0

Fonte rinnovabile

P ≤ 1000 kWt

[€ ]

1000 kWt < P

[€ ]

Aria/aria 720 500
Aria/acqua 1560 1000
Geotermica 2280 2000

 Per quanto riguarda l’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile finalizzata all’autoconsumo, possono beneficiare delle agevolazioni solo gli investimenti in impianti fotovoltaici che soddisfano i requisiti territoriali e tecnici stabiliti dall’Articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, ovvero:

a) Moduli fotovoltaici realizzati in uno degli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo pari ad almeno il 21,5%;

b) Moduli fotovoltaici composti da celle prodotte in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, con un’efficienza a livello di cella di almeno il 23,5%;

c) Moduli realizzati in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e costituiti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem, anch’esse prodotte nell’Unione Europea, con un’efficienza di cella pari ad almeno il 24,0%.

Inoltre, le spese relative agli investimenti in impianti che includono i moduli indicati nelle lettere b) e c) contribuiscono a determinare la base di calcolo del credito d’imposta con una maggiorazione, rispettivamente, del 120% e del 140% del loro costo.

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La Transizione 5.0 offre alle imprese un’opportunità strategica per investire in impianti da fonti rinnovabili, migliorando l’efficienza energetica e usufruendo di incentivi vantaggiosi. Per ottenere il massimo beneficio dalle agevolazioni previste dal decreto, è essenziale dimensionare correttamente gli impianti e adottare soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

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Transizione 5.0 Incentivi - Analisi Economica, Blumatica Impianti Solari
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