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è legge l’obbligo per le imprese. Chi deve adeguarsi e quando


L’Italia è seconda in Europa per danni da eventi climatici estremi: 134 miliardi di euro dal 1980 al 2023 e il 18,2% del valore aggiunto nazionale è prodotto in aree a rischio

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Polizze catastrofali. Ce le eravamo dimenticate? Ora l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro eventi climatici estremi è legge. Ma qualcosa cambia rispetto alla norma iniziale in discussione per mesi: proroga dei tempi. Un passo atteso in un Paese, l’Italia, che è al secondo posto in Europa per i danni causati all’economia dagli eventi climatici estremi. Dal 1980 al 2023 le conseguenze economiche hanno raggiunto i 134 miliardi di euro (dati Istat). Il 18,2% del valore aggiunto di industria e servizi è prodotto in stabilimenti esposti a rischi naturali.

Chi deve stipulare le polizze e quando: tutte le scadenze previste dalla Legge

La Legge stabilisce che tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa per tutelarsi da eventi come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Tuttavia, le scadenze sono differenziate. Le grandi imprese devono essere in regola già dal 31 marzo 2025, ma c’è una finestra di tolleranza e le sanzioni infatti scatteranno solo da luglio. Per le medie imprese c’è tempo invece per firmare una polizza fino al 1 ottobre 2025 e per le micro e piccole imprese la proroga è fino al 1 gennaio 2026.
Senza una polizza, le aziende non potranno accedere a contributi pubblici, agevolazioni fiscali né indennizzi in caso di disastri naturali. L’onere della prevenzione passa dunque dal pubblico al privato. Ci sono dei limiti. Le polizze potranno coprire soltanto immobili costruiti o ampliati con titolo edilizio valido, compresi quelli oggetto di sanatoria. Sono invece esclusi tutti gli immobili abusivi, anche in caso di disastro: nessun indennizzo, contributo o agevolazione potrà essere richiesto per questi beni. Anche i beni in affitto o in uso, come capannoni, attrezzature e impianti, rientrano nell’obbligo assicurativo: se il proprietario non ha provveduto, la responsabilità ricade sull’utilizzatore.

Italia seconda in Europa per danni economici per eventi climatici estremi: il 18,2% del valore aggiunto nazionale è prodotto in aree a rischio

Il nuovo obbligo arriva in un Paese estremamente vulnerabile. Secondo il rapporto annuale dell’Istat, l’Italia è al secondo posto in Europa per perdite economiche causate da eventi climatici estremi, con un costo totale di 134 miliardi di euro dal 1980 al 2023. Davanti a noi solo la Germania, con 180 miliardi. Ma mentre in Francia e Germania più di un terzo delle perdite economiche derivanti da disastri ambientali è stato coperto da assicurazioni private, in Italia e Spagna la protezione assicurativa è ancora sotto il 10% (la media europea supera il 20%).
Secondo l’Istat, circa il 35% dei comuni italiani (2700) è a rischio idrogeologico o sismico e il 37,3% del territorio nazionale è soggetto a potenziali frane, alluvioni, siccità o terremoti.
Una situazione che significa esposizione economica.  Quasi un sesto del valore aggiunto nazionale (il 18,2%) è prodotto in aree a rischio. Solo per le frane, il dato tocca il 15,1% nel settore dell’industria e dei servizi. Tra i settori più esposti ci sono l’industria (il 18,4% del suo valore aggiunto) e l’industria estrattiva e infrastrutturale (il 21,3% del suo valore aggiunto proviene da territori ad alta vulnerabilità).

La nuova legge sulle polizze obbligatorie si inserisce in questo scenario: le assicurazioni come azione prudente, ma anche come strategia economica del Paese, evitando il maxi ricorso agli interventi post-catastrofe.  Prossimi passi? Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), dovrà controllare che non ci siano fenomeni speculativi sui premi assicurativi; le compagnie assicurative dovranno lavorare a offerte adeguate; le imprese (specie le più piccole) dovranno trovare il modo di sostenere la spesa e il governo dovrà fare prevenzione strutturale, con opere pubbliche e manutenzione del territorio.



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