Il Senato ha convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati.
La nuova legge si compone di due articoli e interviene in materia di obblighi assicurativi per i rischi catastrofali, con particolare riferimento alle piccole, medie e grandi imprese.
“La disposizione risponde all’esigenza di prorogare i termini, definire modalità attuative e introdurre eccezioni e chiarimenti interpretativi alla disciplina vigente”, ha spiegato in Senato il relatore sen. Renato Ancorotti (FdI).
Le nuove scadenze
“L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone la proroga dei termini previsti per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali, inizialmente fissati dall’articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge di bilancio 2024, n. 213 del 2023, e successivamente prorogati dal decreto-legge n. 202 del 2024, articolo 13, comma 1.
Le nuove scadenze sono il 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione n. 361 del 2003 della Commissione europea del 6 maggio 2003, e il 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese, secondo la medesima definizione.
Per le grandi imprese, come definite dalla direttiva europea n. 2775 del 2023, che modifica la direttiva europea n. 34 del 2013, il termine rimane fissato al 31 marzo 2025. Il comma 2 stabilisce che l’inadempimento dell’obbligo assicurativo rileva ai fini dell’accesso a contributi pubblici anche per eventi catastrofali, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 102, della citata legge di bilancio 2024. Per le grandi imprese tale disposizione si applica a partire dal 30 giugno 2025, ossia novanta giorni dopo l’insorgenza dell’obbligo assicurativo; per le altre imprese la rilevanza decorre dalla data di insorgenza dell’obbligo stesso; per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine è differito al 31 dicembre 2025, come previsto dall’articolo 19, comma 1-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.
I parametri per la determinazione del valore dei beni da assicurare
Il comma 3-bis dell’articolo 1 stabilisce i parametri per la determinazione del valore dei beni da assicurare, chiarendo che per gli immobili si considera il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili il costo di rimpiazzo e per i terreni il costo di ripristino delle condizioni. Tali definizioni sono riprese dall’articolo 1 del decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18.
Deroga
Il comma 3-ter introduce una deroga alle limitazioni all’oggetto del contratto di assicurazione relative a scoperto e franchigia previste dall’articolo 1, comma 104, della legge di bilancio 2024, escludendone l’applicazione alle grandi imprese definite che abbiano un fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti, nonché alle società controllate e collegate che soddisfino tali requisiti e abbiano stipulato una polizza globale di gruppo.
Monitoraggio dei contratti assicurativi offerti dalle compagnie
Il comma 3-quater affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), il compito di monitorare i contratti assicurativi offerti dalle compagnie, con l’obiettivo di evitare fenomeni speculativi sui premi assicurativi. Tale attività di vigilanza può essere attivata anche su segnalazione delle imprese soggette all’obbligo.
Le condizioni di assicurabilità degli immobili
Il comma 3-quinquies disciplina le condizioni di assicurabilità degli immobili, stabilendo che sono assicurabili solo quelli costruiti o ampliati con valido titolo edilizio oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di regolarizzazione, sanatoria o condono. Gli immobili che non rispettano tali condizioni sono esclusi non solo dalla copertura assicurativa, ma anche dall’accesso a indennizzi o finanziamenti pubblici.
Il comma 3-sexies chiarisce che, nel caso in cui l’imprenditore assicuri i beni di proprietà altrui utilizzati per l’attività di impresa, l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo della legge bilancio 2024, sia corrisposto al proprietario, purché informato della stipula della polizza. La norma, peraltro, prevede che l’indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti nella loro funzionalità. Qualora tale vincolo non sia rispettato, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma pari al lucro cessante fino al 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario. È da ricordare che il decreto-legge prevede che SACE spa possa coprire fino al 50 per cento degli indennizzi per gli anni 2024 e 2026 – ciò vuol dire che anche lo Stato concorre nell’intervenire sull’assicurazione e nel coprire la parte del 50 per cento – fino a un massimo di 5 miliardi di euro annui con garanzia statale.
Portale per la trasparenza e comparazione delle polizze
Inoltre, I’Ivass è incaricato della gestione di un portale per la trasparenza e comparazione delle polizze assicurative, anche utilizzando quello delle assicurazioni auto, ai sensi della legge 16 dicembre 2024, n. 193.
La legge entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in G.U.
L’articolo 2 del decreto-legge ha stabilito l’entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 marzo 2025, e che la legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto-legge, accompagnato dalla relazione tecnica e illustrativa, si fonda su motivazioni di urgenza legate alla necessità di evitare la scadenza automatica dell’obbligo assicurativo al 31 marzo 2025”.
Solidarietà, mutualità e premio più contenuto per le zone più fragili
“Sottolineo anche i temi della solidarietà, mutualità e del premio più contenuto per le zone più fragili”, ha concluso il relatore Ancorotti.
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