Diventano definitive le nuove scadenze per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali.
Il Senato ha approvato con 78 voti favorevoli, nessun contrario e 53 astenuti (opposizioni) il decreto legge 39/2025 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.
Il testo, già approvato dalla Camera, andava convertito in legge entro il 30 maggio.
Diventano così definitive le nuove scadenze per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali:
- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni
- 31 dicembre 2025 per le imprese piccole e micro.
Per le grandi, invece, il termine è rimasto fissato al 31 marzo scorso.
La sottoscrizione delle polizze è condizione per accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.
PER QUALI IMMOBILI C’E’ L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
L’obbligo di stipulare le polizze riguarderà “esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio”.
Potranno essere assicurati anche “gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono”.
La nuova disciplina considera “non assicurabili” gli immobili gravati da abusi o irregolarità che non siano oggetto di sanatoria o condoni.
Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile, ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili, ovvero di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
Se l’imprenditore assicura beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario l’avvenuta stipula della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene.
IL VALORE DELLA FRANCHIGIA
Le polizze a copertura dei rischi catastrofali conterranno un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, ma questo limite non si applicherà a grandi imprese, controllate e collegate purché, tra l’altro, stipulino un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo.
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con Ivass, effettuerà controlli e verifiche, anche su segnalazione delle imprese al fine di prevenire e arginare eventuali fenomeni speculativi sui premi assicurativi.
LA CONVENZIONE CONFCOMMERCIO CON GENERALI SPA
Confcommercio ha stipulato con Generali Spa una copertura assicurativa contro eventi catastrofali in convenzione per le imprese associate, a condizioni di miglior favore rispetto alla totalità del mercato.
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