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Start-up innovative – Agevolazioni per gli investitori.


Reggio Emilia, 19/05/2025

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I soggetti IRES o IRPEF che investono in start-up innovative fruiscono di agevolazioni fiscali molto interessanti. Ne forniamo una breve panoramica, aggiornata con le ultime novità in materia.

1.     Agevolazioni per i soggetti IRPEF.

Le persone fisiche, con o senza partita IVA, che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative possono detrarre il 30% della somma investita nel limite di un milione di euro all’anno.

L’investimento può avvenire direttamente oppure, pur se con alcune limitazioni, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

Per gli investitori che agiscono per il tramite di società in nome collettivo e in accomandita semplice, l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili alla società che opera l’investimento ed il limite di detrazione si applica con riguardo al conferimento eseguito da parte della società.

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L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. La cessione, anche parziale, dell’investimento in anticipo, prima di tale termine, implica la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire, oltre all’importo detratto, anche gli interessi legali.

Nel caso in cui la detrazione spettante alla persona fisica o al socio di società di persone sia superiore alla sua imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’IRPEF dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, e comunque sempre fino a concorrenza del suo ammontare.

Si sottolinea che le somme investite in start-up innovative sfuggono al limite di detraibilità degli oneri detraibili previsto a partire dal 2025 per tutti i soggetti IRPEF che hanno un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Essi quindi sono interamente detraibili.

2.     Agevolazioni per i soggetti IRES.

I soggetti IRES, quindi in primis le società di capitali, possono dedurre dal loro reddito complessivo un importo pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovativa con un limite di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

L’investimento può avvenire direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

Analogamente a quanto previsto per i soggetti IRPEF, anche nel caso in cui gli investitori siano soggetti IRES, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. Ove l’investimento venga ceduto, anche parzialmente, prima di tale termine, scatta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

3.     Ulteriori condizioni e adempimenti.

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Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo di tutti i conferimenti agevolabili non superiore a 15.000.000 euro per ciascuna start-up innovativa. Ai fini del calcolo di tale limite, rilevano tutti i conferimenti agevolati, da chiunque operati, ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta in cui si applica l’agevolazione.

Inoltre, oltre ad essere concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, le agevolazioni non si applicano se, alternativamente:

  • l’investimento genera, per il singolo investitore, una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;

  • l’investitore è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:

  • una certificazione della start-up innovativa attestante di non aver superato il limite di raccolta degli investimenti di 15.000.000 euro; la certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento e deve attestare anche l’entità dell’investimento agevolabile cui deve essere commisurato il beneficio;

  • una copia del piano di investimento (business plan) della start-up innovativa contenente informazioni sull’oggetto della nuova attività, sui relativi prodotti e sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

4.     Detrazione IRPEF 65% nei limiti del regime “de minimis”.

In alternativa alla detrazione “ordinaria” del 30%, per i soggetti IRPEF è prevista la possibilità di detrarre il 65% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative in via diretta o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

Ai fini dell’agevolazione, l’investimento deve generare una partecipazione qualificata non superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance o se l’investitore è anche fornitore di servizi alla start-up, non deve generare un fatturato per l’investitore superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

La detrazione si applica alle sole start-up innovative fino alla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ed è concessa nei limiti degli aiuti de minimis.

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L’investimento massimo detraibile non può eccedere in ciascun periodo di imposta l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La cessione, anche parziale, dell’investimento prima di tale termine implica la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire, oltre all’importo detratto, anche gli interessi legali, salvi i casi non dipendenti dalla volontà dell’investitore.

Ai fini della fruizione dell’incentivo e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della startup innovativa è tenuto a presentare un’istanza online sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

5.     Capital gain su partecipazioni in start-up innovative esenti da tassazione.

Le plusvalenze realizzate da parte di persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative sono esenti da IRPEF.

Tale esenzione opera a condizione che le partecipazioni siano state acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e che siano possedute per almeno tre anni.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

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