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Bonus formazione per i giovani imprenditori agricoli: stabiliti i criteri


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025 il decreto del 1° aprile 2025 recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, previsto dall’art. 6 L. 36/2024, in relazione alle spese sostenute nel 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

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Il credito d’imposta concesso è pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’art. 2 c. 1 lett. a) L. 36/2024. Il requisito dell’età anagrafica deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute.

Spese ammissibili al credito

Sono ammissibili al credito le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:

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a)  spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;

b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese.

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. È altresì richiesta l’esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.

Procedura di accesso

Per accedere al credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Con provvedimento dell’AE da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in GU è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto, le modalità di trasmissione e la data, che non può essere fissata oltre 30 giorni dall’emanazione del provvedimento, a partire dalla quale è effettuata la comunicazione delle spese sostenute.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento AE da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.

Modalità di fruizione

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Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Cumulabilità

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purchè riguardino costi diversi dalle spese ammissibili al credito;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse tipologie  di costi, unicamente in assenza di doppio finanziamento e se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto  più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.

Fonte: DM 1° aprile 2025 (GU 26 maggio 2025 n. 120)



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