Nel panorama fiscale italiano, l’IMU sui fabbricati rurali rappresenta un tema di grande interesse, soprattutto per chi opera nel settore agricolo. La normativa attualmente in vigore prevede regole differenti per questa tipologia di immobili, a seconda dell’uso che se ne fa e della qualifica del proprietario.
Come funziona l’IMU sui fabbricati rurali? Quali sono le differenze tra quelli strumentali e non? Ecco una guida completa per capire in quali casi si applica l’imposta municipale unica e come si calcola e quali le agevolazioni disponibili e le condizioni da rispettare per l’esenzione.
I fabbricati rurali sono esenti dall’IMU?
Tra le categorie di immobili soggette a IMU, i fabbricati rurali occupano un posto particolare, grazie a una normativa che prevede l’applicazione di regole differenti a seconda della classificazione in cui rientrano. L’IMU per i fabbricati rurali nel 2025 continua a garantire importanti esenzioni e agevolazioni, ma ciò dipende dalla loro destinazione d’uso e dalla corretta classificazione catastale.
In linea generale possiamo affermare che l’esenzione IMU per i fabbricati rurali non scatta in automatico e non è valida per tutte le tipologie, ma dipende essenzialmente dalla categoria catastale di appartenenza e dall’effettivo uso dell’immobile, agricolo o abitativo. Nel dettaglio, potrebbero non essere tenuti al pagamento dell’IMU gli immobili delle categorie A6 e D10 e quelli censiti in altre categorie, ma che presentano l’annotazione: “requisiti di ruralità accertati”.
IMU fabbricati rurali strumentali: come funziona?
Quando si parla di fabbricati rurali, ossia di immobili utilizzati in modo strumentale a un’attività agricola, è bene fare una distinzione tra fabbricati rurali strumentali e fabbricati rurali non strumentali o abitativi, visto che il regime fiscale applicato è differente.
I fabbricati rurali strumentali, rappresentati da edifici utilizzati esclusivamente per l’attività agricola, come ad esempio stalle, magazzini e depositi attrezzi, per essere definiti tali devono rispondere a due requisiti: essere funzionali alle attività agricole ed essere censiti nella categoria catastale D/10, oppure appartenere ad altre categorie ma con la definizione di “ruralità”.
Da ricordare che nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019, i fabbricati rurali strumentali hanno goduto dell’esenzione IMU, alla quale sono stati nuovamente assoggettati a partire dal 2020, ma con un trattamento fiscale ad hoc e differente da quello applicato ad altre categorie.
IMU fabbricati rurali D10
Nell’ambito dei fabbricati rurali strumentali ci sono quelli che rientrano nella categoria catastale D10, dedicata ai “fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”, vale a dire quelli strumentali all’agricoltura e non aventi funzione abitativa.
Per i fabbricati rurali della categoria D10 è previsto il pagamento dell’IMU, che segue però una disciplina specifica, visto che si applica un’aliquota massima dell’1 per mille, con possibilità di riduzione o azzeramento della stessa da parte del Comune, previa apposita deliberazione.
Quali agevolazioni IMU 2025 per fabbricati rurali strumentali?
Terminato nel 2019 il periodo di esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali, durato cinque anni, a partire dal 2020 è stata nuovamente introdotta l’imposta. Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, a questa tipologia di immobili è applicata però una aliquota ridotta dell’1‰, con la facoltà riconosciuta ai Comuni di abbassarla ulteriormente fino ad azzerarla del tutto.
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risoluzione n. 4 del 16-11-2023, per individuare un fabbricato rurale strumentale bisogna fare riferimento solo al classamento nella categoria catastale D10 o all’apposizione della relativa specifica annotazione.
Una posizione che ha trovato conferma anche in alcune sentenze sull’IMU dei fabbricati rurali, ricordando che in una delle ultime, risalente al 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che la “ruralità” dei fabbricati oggetto delle agevolazioni fiscali è da ricondurre esclusivamente al dato catastale.
Si paga l’IMU sui fabbricati rurali non strumentalì?
Diversamente da quelli descritti fino a ora, i fabbricati rurali non strumentali sono rappresentati da quegli edifici non impiegati direttamente per l’attività agricola, ma che possono essere usati a scopo abitativo o per altre finalità non direttamente collegate alla produzione agricola. Il fabbricato, come appena descritto, è considerato un normale immobile e la tassazione segue le regole ordinarie IMU, senza esenzioni o agevolazioni di alcun tipo.
L’IMU sui fabbricati rurali abitativi
Nella categoria dei fabbricati rurali non strumentali rientrano quelli abitativi, ossia quelli destinati a uso residenziale e utilizzati dal coltivatore diretto o dall’imprenditore agricolo professionale. Per i fabbricati rurali abitativi valgono le stesse regole previste per l’edilizia urbana.
Se l’abitazione in questione è quella principale, allora non è dovuto il pagamento dell’IMU, a patto che l’immobile non rientri in una delle categorie del lusso, A1, A8 e A9. Se al contrario si tratta di un’abitazione diversa dalla prima casa, allora si applica l’IMU secondo le aliquote deliberate dal Comune di riferimento.
Come si calcola l’IMU sui fabbricati rurali?
Per calcolare l’IMU sui fabbricati rurali bisogna tenere conto di una serie di parametri, ma chi vuole semplificarsi la vita può ricorrere al calcolatore di idealista e ottenere la cifra esatta da pagare inserendo alcuni dati. Per il calcolo bisogna partire innanzitutto dall’individuazione del tipo di immobile e vedere se si tratta di un fabbricato rurale strumentale o non strumentale.
Alla rendita catastale si applica così la relativa aliquota IMU, pari al 2 per mille nel primo caso, con possibilità di riduzione da parte del Comune, e al 4 per mille per la seconda tipologia. Ai fini del calcolo è necessario anche indicare la quota di possesso dell’immobile, pari al 100% nel caso di unico proprietario, e il numero di mesi di possesso.
Da verificare, infine, se ci sono le condizioni per l’applicazione delle riduzioni previste nel caso di fabbricato in comodato, affittato a canone concordato o dichiarato inagibile, con la relativa indicazione del periodo relativo alla sussistenza dei suddetti requisiti.
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