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I tempi della giustizia civile in Italia – Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero


La mediazione per la soluzione delle liti dell’impresa si fa telematica 

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 La riforma del processo civile, attuata con l’ambizioso obiettivo di ridurne drasticamente la durata per raggiungere gli obiettivi posti con il PNRR, sembra sempre più allontanarsi.

L’indicatore utilizzato per la stima della durata prevedibile dei processi (c.d. disposition time) dallo scorso anno è rimasto sostanzialmente invariato (circa 16 mesi). Ciò significa che l’obiettivo di tagliare del 40% tale durata entro il 30 giugno 2026 diventa sostanzialmente irraggiungibile, posto che alla fine del 2024 il taglio si era arrestato al 20,1%.

La durata del processo civile in Italia costituisce ormai da troppo tempo un problema per i cittadini e per le imprese, in quanto la risposta alla domanda di giustizia per essere effettiva ed efficace, deve essere resa in tempi ragionevoli.

Negli ultimi tre lustri, dopo l’introduzione della mediazione civile e commerciale, sulla spinta euro-unitaria e per agevolare meccanismi deflattivi del carico giudiziale, ha iniziato a diffondersi e radicarsi una diversa cultura nell’approccio al conflitto.

Si tratta di un nuovo modo di affrontare l’insorgere di una lite con l’utilizzo di procedure che consentono di valorizzare le potenzialità negoziali nella fase in cui il rapporto entra in crisi.

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Rapidità, economicità, professionalità ed efficacia, costituiscono i vantaggi dell’utilizzo di strumenti negoziali avanzati con l’assistenza di enti e professionisti altamente competenti che operano in un ambiente normativo strutturato e vigilato dal Ministero della Giustizia.

Invero, proprio con la riforma Cartabia, il legislatore ha inteso rafforzare e incentivare la mediazione civile e commerciale con l’obiettivo di rendere disponibile per i cittadini e le imprese non tanto uno strumento alternativo al processo, quanto un diverso modo di trovare soluzioni alle liti in una prospettiva sostenibile e co-esistenziale.

Senza dimenticare che, proprio con la recente riforma, l’accesso alla mediazione è stato incentivato – con un chiaro favor per questa procedura – mediante il riconoscimento del credito di imposta che consente agli utenti di recuperate in tutto o in parte i costi (anche dell’assistenza legale) e con il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per i cittadini meno abbienti.

È stata altresì tenuta ferma l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione oltre che per gli accordi conciliativi l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro (importo raddoppiato dalla riforma).

Tra le numerose novità della disciplina riformata, alcune delle quali introdotte da ultimo con il c.d. “correttivo” ed entrate in vigore il 25 gennaio 2025, deve essere segnalata la disciplina della mediazione telematica e degli incontri da remoto.

Le nuove disposizioni si collocano nel solco del percorso verso la digitalizzazione, ma soprattutto mirano a rendere sempre più accessibili, rapide ed efficaci le procedure mediative per la composizione dei conflitti tra imprese e tra consumatori e imprese.

Per quanto attiene alla digitalizzazione, la disciplina vigente consente alle parti di svolgere tutta la procedura secondo modalità telematiche. Questo significa che, con il consenso delle parti che partecipano alla mediazione, tutti gli atti della procedura possono essere formati e sottoscritti digitalmente (secondo le regole del CAD, Codice dell’amministrazione digitale). Infatti, con la riforma Cartabia, tutti gli organismi di mediazione devono essere dotati di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità richieste dalla nuova normativa.

Inoltre, anche a prescindere dalla digitalizzazione degli atti della procedura, è stato previsto che ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. In tal senso, i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

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Per meglio comprendere la portata della innovazione appare utile precisare che è la prima volta che il legislatore consente tale modalità di partecipazione a distanza senza subordinarla al consenso delle altre parti della procedura. Infatti, proprio con la riforma, è stato codificato il principio della partecipazione personale rendendo al contempo possibile anche una diversa modalità di partecipazione rispetto a quella (ordinaria) “in presenza” presso la sede dell’organismo.

Si tratta quindi di una facoltà che ciascuna parte può esercitare indipendentemente dalle altre con il dichiarato obiettivo di assicurare sempre la partecipazione personale riducendo la partecipazione per delega (peraltro subordinata alla sussistenza di giustificati motivi) al fine di consentire lo svolgimento di un percorso mediativo effettivo ed efficace.

Infatti, il primo incontro di mediazione costituisce dopo la riforma lo snodo fondamentale di un tentativo di composizione negoziale mediante un approccio collaborativo leale e in buona fede, in un contesto protetto e qualificato, per realizzare un confronto effettivo sulle questioni controverse.

Appare evidente come l’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, siano entrate a pieno titolo anche nel procedimento di mediazione con lo scopo di rendere questa fase facilmente accessibile agevolando la partecipazione di imprese e cittadini senza aggravi di tempi e costi (determinati, ad esempio, dalle possibili trasferte) con la flessibilità che deriva proprio dalla possibilità di collegarsi facilmente con qualsiasi dispositivo in ogni momento utile e da ogni luogo.

Peraltro, appare utile ricordare che, al raggiungimento dell’intesa in mediazione anche se conclusa in modalità telematica, grazie all’assistenza degli avvocati – che attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico – l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Un particolare interesse rivestono, infine, i dati recentemente diffusi con il “report mediazione 2025” della Camera Arbitrale di Milano almeno sotto due profili. Il primo è quello della diffusione dell’uso delle tecnologie digitali, che ha reso più accessibili e rapide le mediazioni, riducendone la durata del 15% e facendo segnare un dato eclatante: il 91% degli incontri di mediazione in CAM si è svolto online.

Altro dato estremamente interessante che emerge dal report attiene all’incremento dei procedimenti di mediazione attivati sulla base di clausole contrattuali, cresciuti del 42% rispetto al 2023. In tal senso, soprattutto nella contrattualistica d’impresa, occorre sempre valutare l’inserimento di una clausola di mediazione (anche in quei contratti nei quali il legislatore obbliga le parti al tentativo di mediazione). Là, dove questa obbligatorietà non è prevista, è sempre raccomandabile considerare tale opportunità, in quanto consente di rafforzare sin dalla fase costitutiva del rapporto, e con effetti duraturi, la reciproca fiducia tra le parti, accompagnandole nella eventuale fase critica dello stesso. In tal modo, si sceglierà in maniera preventiva e consapevole come affrontare una eventuale lite optando per una modalità consensuale, valutando anche la possibilità di indicare l’organismo (o una pluralità di organismi, tra i quali possa scegliere la parte istante) e suo tramite anche le regole che disciplineranno il procedimento.

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Appare dunque con evidenza come, con la riforma, gli spazi per la mediazione siano stati allargati e rafforzati aprendo nuove opportunità strategiche per le imprese nella prevenzione e nella gestione del conflitto che emerge nei rapporti con consumatori e altre imprese.



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