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MODALITÀ OPERATIVE DI COMUNICAZIONE E FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 4.0.


Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 15 maggio u.s., il Ministero delle Imprese e del Made in Italy approva il modello di comunicazione e illustra la procedura per la prenotazione del credito da parte delle imprese, in linea con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 445-448, legge n. 207/2024). 

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Si ricorda che la legge di bilancio 2025 ha previsto un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro da destinare alla misura agevolativa in esame, pertanto le imprese, al fine di rispettare il predetto limite, dovranno inviare al MIMIT una comunicazione telematica con l’indicazione delle spese sostenute e il relativo credito maturato.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il nuovo decreto disciplina anche le modalità da seguire per gli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, stabilendo anche per questi l’obbligo di utilizzare i nuovi modelli e il rispetto delle nuove procedure.

Valgono, invece, le vecchie regole se entro il 31 dicembre 2024 è avvenuta l’accettazione dell’ordine e sia stato versato l’acconto (Decreto direttoriale 24 aprile 2024).

Nuovo modello

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per le imprese

 

Il nuovo modello di comunicazione si compone di un frontespizio per i dati identificativi delle imprese, di una sezione dedicata alla tipologia di comunicazione che si intende effettuare (preventiva, preventiva con acconto, di completamento), e di una sezione dedicata alle informazioni sugli investimenti in beni destinati alla trasformazione digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016) e l’importo del credito d’imposta.

Un successivo decreto, da emanarsi sempre da parte del MIMIT, definirà i termini a partire dai quali il modello entra in vigore e sarà disponibile per l’invio telematico, che avverrà tramite i servizi informatici del Gestore dei servizi energetici (Gse).

Per l’accesso al diritto del credito e al suo successivo utilizzo sono previsti tre passaggi. 

Il primo passaggio prevede che le imprese devono inviare al Mimit, in via preventiva, il modello di comunicazione con il totale degli investimenti che intendono effettuare e il relativo importo del credito. 

L’invio va fatto entro il 31gennaio 2026, per gli investimenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.  

Si evidenzia che per la prenotazione delle risorse vale l’ordine cronologico di invio. 

Entro i 30 giorni successivi a tale invio, le imprese devono trasmettere di nuovo il modello di comunicazione preventiva, questa volta per attestare il pagamento dell’acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

L’ultimo step prevede, infine, l’invio della comunicazione da parte delle imprese di completamento degli investimenti, da effettuare entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, oppure entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati al 30 giugno 2026.

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Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, il Mimit invia all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse al bonus relativo al mese precedente, e il relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. L’Agenzia a sua volta comunicherà al MIMIT l’elenco dei soggetti che hanno fruito dell’agevolazione.

Il credito sarà utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia.

Comunicazioni effettuate con il vecchio modello

Le imprese che alla data di pubblicazione del decreto hanno utilizzato il precedente modello comunicando gli investimenti in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione del credito, dovranno reinviare il nuovo modello, al fine di mantenere l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa. 

In particolare, esse dovranno trasmettere il nuovo modello (in via preventiva o di completamento) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo modello di comunicazione (da definirsi con successivo decreto direttoriale).

Si precisa che solo le imprese che al 15 maggio 2025, hanno trasmesso il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024 in via preventiva, dovranno  trasmettere  il nuovo modello di comunicazione in via preventiva  e adempiere alla successiva presentazione di comunicazione dell’acconto e poi della comunicazione conclusiva nel rispetto dei termini anzidetti; le imprese che, invece, al 15 maggio, hanno trasmesso il modello di completamento previsto dal decreto del 24 aprile 2024 in via conclusiva , dovranno presentare una sola volta il nuovo modello di comunicazione di completamento con l’indicazione della data di versamento e l’importo dell’ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili.

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Le imprese che non effettuano tali adempimenti perderanno il diritto alla prenotazione precedentemente acquisita e dovranno ripresentare il modello secondo le nuove indicazioni. 



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