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sicurezza sul lavoro e la responsabilità negli infortuni


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dell’analisi dei quesiti referendari che gli italiani sono chiamati a votare l’8 e 9 giugno prossimi. Il quesito n. 4 (scheda rosso rubino) è articolato nella seguente domanda: “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”.

La dicitura esatta del questito: “Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici’?”.

Ancora un quesito che interessa i lavoratori. Si chiede questa volta l’abrogazione dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008, meglio conosciuto come “Testo Unico sicurezza sul lavoro”, limitatamente però all’inciso “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”. Può spiegarcene in via di estrema sintesi il senso?

“Anche in questo caso entrano in gioco diritti ugualmente garantiti dalla Costituzione, sui quali trovare il giusto equilibrio, o come si dice in gergo tecnico, il ragionevole bilanciamento è davvero difficile: da un lato, infatti, c’è il diritto dei lavoratori a lavorare in sicurezza, dall’altro, c’è il diritto delle imprese a svolgere la loro attività senza essere strangolate dalle pastoie burocratiche e dai costi di gestione esorbitanti. In altre parole, il quesito referendario va ad incidere su temi delicati e complessi, quali la sicurezza negli ambienti di lavoro, la responsabilità civile e penale, nonché la sostenibilità economica”.

Cosa comporterebbe l’eventuale abrogazione di questa norma?

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“L’articolo 26 riguarda la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e, in dettaglio, il comma 4 stabilisce che le medesime disposizioni non si applicano ai danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Con l’abrogazione dell’inciso di cui sopra, l’impresa principale non sarebbe più esonerata dalla responsabilità sugli eventuali rischi corsi dai lavoratori delle ditte che in concreto effettuano i lavori. In altri termini, con la vittoria dei SÌ, sia chi affida i lavori, sia chi li esegue o li fa eseguire per suo conto, risponde in caso di infortunio”.

In concreto quali vantaggi per i lavoratori e il mondo del lavoro

“Tutte le imprese, anche quelle subappaltanti, diventerebbero responsabili dei rischi incombenti sui lavoratori operanti nei cantieri. I promotori del referendum vorrebbero, cioè, eliminare lo “scarica barile” dei committenti sulle piccole aziende chiamate in concreto ad eseguire le lavorazioni. In questo modo si vorrebbe rafforzare le tutele dei lavoratori, migliorare le complessive condizioni di lavoro e si immagina di ottenere una riduzione significativa degli incidenti negli ambienti di lavoro, che – come noto – costituiscono una piaga rilevante per la nostra economia, a cui – stante le statistiche – non si riesce a porre effettivi rimedi”.

Quali allora le preoccupazioni dei sostenitori del NO?

“Le maggiori preoccupazioni riguardano le potenziali complicazioni burocratiche e gli atteggiamenti difensivi dei responsabili dei cantieri. Ciò determinerebbero non solo un aumento dei costi, ma anche un rallentamento dei cantieri. Perché, in altre parole, si chiedono i sostenitori del NO, i committenti, qualunque sia la loro natura e dimensione, dovrebbero farsi carico dei rischi legati alle specifiche lavorazioni appaltate? Proprio per il fatto che esse delegano tali lavorazioni, è evidente che non possono essere caricate di responsabilità. È evidente, tuttavia, che una materia così complessa e delicata non può essere regolata con un ‘colpo di spugna’, che finirebbe per creare più problemi di quelli che, invece, si propone di risolvere. In questo caso il referendum si propone, soprattutto, di stimolare il Parlamento a legiferare sulla materia, indicando la strada proposta dai sostenitori del SÌ, qualora gli elettori dovessero premiarli con il voto”.



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