La tua casa dei sogni ti aspetta

partecipa alle aste immobiliari!

 

Riversamento crediti R&S: la novità della sezione VI


Il quadro normativo relativo al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, disciplinato originariamente dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, ha subito nel tempo una significativa evoluzione, anche in ragione delle criticità emerse nell’applicazione concreta del beneficio. 

Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 

Tra le misure correttive adottate dal legislatore, il meccanismo di riversamento spontaneo dei crediti indebitamente fruiti, introdotto dall’art. 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146/2021, rappresenta una delle più rilevanti.

In prossimità della nuova scadenza fissata al 3 giugno 2025, il tema del riversamento torna prepotentemente al centro dell’attenzione, non solo per gli impatti operativi che comporta per le imprese e i professionisti, ma anche per le implicazioni giuridiche e sistemiche che solleva, approfondiamo.

Ti potrebbero interessare:

Conto e carta

difficile da pignorare

 

1) Riversamento crediti R&S: la novità della sezione VI

La disciplina del riversamento consente ai soggetti che abbiano fruito, in maniera non conforme, del credito R&S nel periodo d’imposta 2015-2019, di restituire le somme indebitamente compensate senza applicazione di sanzioni e interessi, né rilievi penali in relazione all’ipotesi di indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000).

La sanatoria riguarda tanto i casi di non spettanza (ad esempio, per assenza dei requisiti oggettivi o soggettivi), quanto – con implicazioni più delicate– i casi di inesistenza del credito, in relazione ai quali sussistono maggiori margini di rischio in termini di accertamento e responsabilità.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2025, che aggiorna il modello di istanza, introduce una rilevante novità costituita dalla Sezione VI, destinata ad accogliere gli elementi identificativi degli eventuali contenziosi pendenti. 

L’inserimento di questa sezione risponde all’esigenza – chiaramente indicata nelle istruzioni – di subordinare l’accesso al riversamento alla rinuncia al contenzioso, da formalizzarsi ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992.

La rinuncia non assume una valenza meramente formale, ma si configura quale condizione di ammissibilità all’istanza di riversamento. 

Si tratta di una scelta che, pur coerente con la logica transattiva della misura, solleva profili critici in termini di proporzionalità e garanzie del contribuente.

Nella prassi applicativa più recente, sono emersi problemi sistemici connessi all’inoltro di istanze successive.

È il caso, frequente, delle imprese che abbiano inizialmente optato per il riversamento di una sola annualità e, alla luce della riapertura dei termini, intendano includerne un’ulteriore. 

Vuoi bloccare la procedura esecutiva?

richiedi il saldo e stralcio

 

Il sistema telematico non consente l’invio di una “nuova” istanza autonoma per la seconda annualità: è necessario trasmettere una istanza sostitutiva, che ricalcoli e riproponga integralmente tutte le annualità precedentemente riversate, anche se già saldate.

Questa impostazione, dettata da esigenze di coerenza informatica, si rivela inefficiente e fonte di incertezza operativa, soprattutto in vista della scadenza ravvicinata in quanto l’onere di reimputare integralmente anche dati già gestiti espone a rischi di errore e di duplicazione, oltre a penalizzare chi, in precedenza, aveva agito in modo tempestivo.

La mancanza di una ulteriore proroga al termine del 3 giugno è stata confermata dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, in occasione del festival del lavoro organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.

Tale scelta appare motivata da esigenze di cassa e vincoli europei, ma contrasta con l’intensificarsi, negli ultimi giorni, delle attività di controllo e accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La strategia dell’Agenzia delle Entrate si colloca in un’ottica di moral suasion rafforzata: sono stati notificati questionari esplorativi, seguiti in molti casi da schemi di atto di recupero, nel chiaro intento di spingere i contribuenti verso l’adesione alla sanatoria, talvolta con margini temporali ristrettissimi per una valutazione consapevole.

Uno degli snodi più controversi del credito R&S risiede nella qualificazione delle attività ammissibili.

L’Agenzia e il MIMIT, attraverso le Linee guida del 4 luglio 2024, sostengono un’interpretazione rigorosa del requisito della “novità di settore”, escludendo attività incrementali o routinarie.

Investi nel futuro

scopri le aste immobiliari

 

Tuttavia, in giurisprudenza si registrano numerosi precedenti favorevoli ai contribuenti, specie nei giudizi di primo grado, che contestano la rigidità dell’interpretazione amministrativa.

Le imprese che confidavano in questa giurisprudenza si trovano ora a un bivio: mantenere la linea contenziosa oppure optare per una soluzione conciliativa, in un contesto di crescente incertezza.

Alla luce del quadro sopra delineato, le imprese devono valutare con rapidità:

  • la coerenza delle proprie attività con la nozione di R&S;
  • la solidità documentale a supporto dei crediti fruiti;
  • il rischio connesso a un eventuale accertamento con recupero per inesistenza del credito.

È inoltre opportuno considerare strumenti preventivi e integrativi – quali certificazioni tecniche, pareri pro veritate, interpelli o rulings – che, seppur non vincolanti, possono rafforzare la posizione del contribuente in fase di dialogo con l’amministrazione finanziaria.

La disciplina del riversamento si colloca in una posizione intermedia tra volontarietà e coazione fiscale in quanto, se da un lato offre una via d’uscita agevolata, dall’altro è connotata da elementi di rigidità che ne minano l’efficacia.

Occorre auspicare, per il futuro, una maggiore chiarezza interpretativa, una stabilità normativa e – soprattutto – un equilibrio tra tutela delle entrate pubbliche e il legittimo affidamento del contribuente.

La tua casa dei sogni ti aspetta

partecipa alle aste immobiliari!

 

Solo così gli strumenti agevolativi potranno svolgere appieno la loro funzione di stimolo agli investimenti e all’innovazione. 

Ti potrebbero interessare:



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

La tua casa è in procedura esecutiva?

sospendi la procedura con la legge sul sovraindebitamento