Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2015 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 maggio 2025, che definisce le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 50/2022.
Il decreto è stato emanato in attuazione della Legge di bilancio per 2025 che ha prorogato ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2025, lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (DL 50/2022).
L’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è previsto:
- per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- per gli accordi quadro di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, co. 7 del D.L. Aiuti (“Fondo opere indifferibili”), con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge “Aiuti”, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
Le stazioni appaltanti potranno inviare telematicamente, alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, le istanze di accesso al Fondo, utilizzando due finestre temporali:
- I finestra temporale: 1° luglio – 31 luglio 2025, relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 maggio 2025;
- II finestra temporale: 1° febbraio – 28 febbraio 2026 relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° giugno al 31 dicembre 2025.
Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:
1) i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
2) i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
3) l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
4) l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6- bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
5) l’entità del contributo richiesto;
6) gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Con riferimento al punto 4) in elenco, si ricorda che l’istanza di accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater del DL 50/2022, è formulabile dalle stazioni appaltanti solo in caso di insufficienza di risorse proprie, le quali, ai sensi comma 6 bis, quinto periodo, di tale norma, sono costituite dal:
a) 50%, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente, relativamente allo stesso intervento;
c) le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata;
e) le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale.
Il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:
- entro il 31 ottobre 2025, per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;
- entro il 31 maggio 2026, per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026.
Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali della competente direzione, adottati secondo la tempistica sopra riportata. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2025.
Il decreto prevede che, una volta adottati i decreti direttoriali di riparto dei fondi, il Ministero provveda al trasferimento delle risorse alle stazioni appaltanti entro novanta giorni, ma solo a condizione che le risorse siano effettivamente disponibili. L’assegnazione dei fondi avviene seguendo l’ordine cronologico con cui le istanze sono state presentate, e comunque nel rispetto del limite massimo di spesa previsto dalla normativa.
In allegato è disponibile il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2025, relativo a “Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondi per la prosecuzione delle opere pubbliche.”.
Allegati
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