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Legge di conversione del DL 45/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’a.s. 2025/2026”


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È stato appena convertito in legge con il voto di fiducia il DL 45/2025 concernente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’a.s. 2025/2026”.

Un provvedimento che non risolve in modo efficace e definitivo le tante questioni aperte nei settori della conoscenza a partire dalle misure relative alla precarietà che anzi sono peggiorative, opera drastici tagli al fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per finanziare misure assai discutibili e intervenie in maniera blanda sul versante delle scuole paritarie. Vedi anche le posizioni espresse e le proposte avanzate dalla FLC CGIL in sede di audizione parlamentare.

Di seguito la sintesi delle principali misure che riguardano il settore scuola e università.

A fine nota il nostro commento.

Le misure per il settore Scuola

RECLUTAMENTO DOCENTI

Il provvedimento stabilisce l’integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR con i candidati risultati idonei, nella misura del 30% dei posti messi a concorso, e la costituzione di elenchi regionali degli idonei delle procedure concorsuali bandite dal 2020, da utilizzare per le assunzioni a partire dal 2026/27, seguendo il criterio cronologico, in caso di esaurimento delle graduatorie dei vincitori.

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Prevede inoltre la proroga al 31/12/25 delle assunzioni per i docenti inseriti in graduatorie concorsuali che verranno pubblicate dopo il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025, nonché l’obbligo, per tutti i docenti individuati per l’immissione in ruolo, di comunicare l’accettazione della sede entro 5 giorni dall’assegnazione, pena la decadenza dall’incarico conferito.

Tra le novità sopravvenute durante l’iter parlamentare, da segnalare la costituzione di graduatorie ad esaurimento per gli idonei dei concorsi di educazione motoria per la scuola primaria e dello straordinario 2020; questa ultima verrà utilizzata nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in subordine, alle assunzioni degli idonei del concorso ordinario.

I vincitori che, in virtù della proroga delle assunzioni, verranno individuati dalle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025, qualora conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025, potranno essere assunti a decorrere dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione e sostenere l’anno di prova.

Le misure adottate, pur rispondendo in parte alle rivendicazioni della FLC CGIL, in particolare rispetto alla costituzione degli elenchi regionali e alle prospettive offerte agli idonei dello straordinario 2020, risultano nel complesso parziali e, per alcuni aspetti, contraddittorie e inefficaci.

La proroga delle assunzioni al 31.12.25 causerà nuovamente un avvicendamento di docenti sulle classi ad anno scolastico già iniziato e ritardi su tutte le procedure connesse. Sarebbe stato sufficiente assicurare ai docenti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 1°settembre la decorrenza giuridica, mantenendo in servizio il supplente individuato a inizio anno scolastico.

L’integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR nella misura del 30% dei posti messi a bando, con priorità di assunzione rispetto alle graduatorie dei concorsi precedenti al 2023, è sbagliata e ingiusta sia per coloro che, pur avendo superato le prove concorsuali PNRR, eccedono la quota del 30%, che per gli idonei 2020 che verrebbero penalizzati dal differimento della loro immissione in ruolo.

RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI

La revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici, disposta dall’art. 26 del dl 144/2022, convertito in legge 175/2022, che rinviava all’emanazione di uno o più regolamenti attuativi, ha avuto un primo avvio con il dl 208/2024, seguito dalle prime indicazioni per l’a.s. 2025/2026 contenute nel DM 269 del 31 dicembre 2024.

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Ora l’art. 1 del dl 45 porta a compimento la riforma attraverso l’inserimento, dopo l’art. 26 del dl 144/2022, dell’art. 26-bis che regola le successive fasi attuative della riforma dell’Istruzione tecnica indicata dal PNRR (Riforma 1.1 degli istituti tecnici – Missione 4 – Componente 1 del PNRR) attraverso:

  • la definizione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente contenuto nell’Allegato 2-bis
  • la definizione del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica contenuto nell’Allegato 2-ter,
  • la definizione del monte ore delle singole aree nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell’Allegato 2-ter

L’art. 26-bis dispone inoltre che la riforma verrà introdotta a regime dall’a.s. 2026/2027 per le classi prime e si completerà nell’a.s. 2030/2031 con le classi quinte e che, a partire dal medesimo a.s. 2026/2027, gli istituti tecnici rilasceranno, a domanda degli studenti interessati, la certificazione delle competenze progressivamente acquisite ai diversi livelli intermedi sulla base di un modello di “certificato di competenze” contenuto nell’Allegato 2-quater.

La riforma degli istituti tecnici sarà infine definita in un apposito regolamento adottato su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata.

Segnaliamo che, in realtà, lo stesso dossier di documentazione del Senato registra che le tabelle allegate al decreto legge presentano un livello molto meno dettagliato rispetto a quello contenuto nelle tabelle vigenti (cfr DPR n. 88 del 2010, allegati B e C). Infatti non sono ancora identificate le singole discipline ma solo gli ambiti disciplinari, non sono identificati i quadri orari, ma solo il monte orario complessivo nei limiti del quale tali quadri orari dovranno essere individuati.

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Permangono pertanto le molteplici perplessità, già evidenziate dalla FLC CGIL al momento della pubblicazione del decreto legge 45 e dei relativi allegati:

  • la volontà di perseguire una precoce immissione di studenti e studentesse nel mondo del lavoro
  • una sostanziale deriva dell’Istruzione tecnica verso l’addestramento professionale testimoniato dall’anticipo del PCTO e dei percorsi di apprendistato di primo livello al II anno, quando si è ancora in obbligo scolastico.
  • l’eccessiva enfasi sul concetto di personalizzazione che scardina la funzione costituzionale della nostra scuola da sempre ispirata, invece, al concetto di individualizzazione, il cui scopo è quello di garantire a tutti gli studenti il raggiungimento delle competenze fondamentali del curricolo;
  •  Il tema della territorializzazione declinata sulla base dell’interesse e dei bisogni professionali delle imprese del territorio

Segnaliamo, inoltre, l’assenza di risorse aggiuntive e, anzi, il taglio di 560 posti dell’organico docente come risulta dalla stessa relazione tecnico finanziaria allegata al provvedimento.

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CARTA DEL DOCENTE

Si introduce la possibilità di utilizzare la Carta docente anche per l’acquisto di prodotti dell’editoria audiovisiva. Si stabilisce inoltre che, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché l’importo nominale della stessa siano definiti da un apposito decreto e che i soggetti presso i quali la Carta viene utilizzata dovranno trasmettere la fattura entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

 Pur estendendo la possibilità di impiego della carta docente, di fatto dal prossimo anno se ne prospetta la riduzione dell’importo in quanto l’inserimento nella platea dei beneficiari dei docenti con supplenza annuale, a cui numerose pronunce giudiziarie hanno riconosciuto il diritto alla fruizione della carta, non è stato accompagnato da un incremento dei finanziamenti complessivi previsti per questa misura ma dal taglio dell’importo (attualmente di 500 euro) sulla base del numero dei docenti -di ruolo e non- che ne potranno fruire.

SCUOLE PARITARIE

Il provvedimento stabilisce che dall’a.s. 2025/2026 non potrà essere autorizzata l’attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L’attivazione della classe collaterale sarà inoltre subordinata all’ autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all’anno scolastico di riferimento. Si prevede inoltre che saranno rafforzati i controlli sugli esami di idoneità, prevedendo che, in caso di salto di due anni, la commissione sia presieduta da un dirigente scolastico esterno. Si estende infine anche alle scuole paritarie l’obbligo del protocollo informatico, promuovendone la digitalizzazione e la trasparenza amministrativa.

Le misure previste dal DL vanno nella direzione giusta, ma restano le numerose perplessità sollevate dalla FLC CGIL poiché le stesse sono del tutto insufficienti a contrastare fino in fondo il fenomeno dei diplomifici e delle certificazioni false. Occorre infatti dare risposte più efficaci anche alla luce dei recenti e ripetuti fatti di cronaca che hanno fatto emergere comportamenti diffusi di dubbia legalità per quanto riguarda l’acquisizione di titoli, la certificazione dei servizi ecc. Le modifiche alla legge sulla parità devono intervenire su più fronti: attraverso l’adozione di un sistema trasparente di reclutamento del personale docente e ATA, con la costituzione di graduatorie per titoli analoghe a quelle delle scuole statali e rendendo vincolante, ai fini dell’acquisizione della parità, l’utilizzo di CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacale realmente rappresentative. Resta fondamentale l’abolizione della facoltà di ricorrere a personale volontario, che si traduce in tantissimi casi in prestazione gratuita di lavoro in funzione di un’ipotetica successiva assunzione. Riteniamo inoltre che sia necessario un rafforzamento dell’organico ispettivo, la sistematicità dei controlli, la razionalizzazione dei flussi informativi fra scuole e ministero, l’inasprimento delle sanzioni fino alla revoca definitiva delle autorizzazioni qualora si riscontrino evidenti violazioni delle norme.

MOBILITÀ​ STRAORDINARIA DIRIGENTI SCOLASTICI

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La norma estende anche all’a.s. 2025/2026 la disposizione che lo scorso anno aveva innalzato la percentuale della mobilità interregionale al 100% dei posti disponibili in ciascuna regione, fatto salvo il contingente dei posti del concorso ordinario, corrispondente al 60% dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione. Si prevede inoltre che i posti sottratti lo scorso anno al contingente del concorso ordinario e assegnati alla mobilità in aggiunta a quelli spettanti, perché non si erano concluse in tempo utile le procedure concorsuali, debbano essere reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

INCREMENTO UNA TANTUM FUN DIRIGENTI SCOLASTICI

La norma prevede che, esclusivamente per l’a.s. 2025/26, il Fondo Unico Nazionale dei dirigenti scolastici (FUN) sia incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse necessarie all’incremento derivano da una riduzione del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico istituito dalla legge di Bilancio 2025 (122 milioni di euro per il 2025, 189 milioni per il 2026 e 75 milioni a partire dal 2027).

Si tratta di un incremento lordo stato che per l’85% confluisce nei fondi per la retribuzione di posizione dei dirigenti – utilizzato per finanziare la retribuzione di posizione fissa (uguale per tutti i dirigenti), quella variabile (collegata alle fasce di complessità) e le reggenze – e, per il 15%, in quelli per il risultato collegato dall’a.s. 2024/2025 all’esito della procedura di valutazione.

Tenuto conto dell’imprevedibilità dei costi complessivi delle reggenze temporanee, da disporre per assenze del dirigente scolastico titolare pari o superiori a 30 gg, lo stanziamento consente di consolidare il FUN ed evitare il rischio di incapienza della quota riservata alla retribuzione di posizione.

RECLUTAMENTO DI FUNZIONARI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

La norma prevede che la procedura di reclutamento dei 101 funzionari da destinare agli USR, prevista dalla legge di Bilancio 2025 e inizialmente articolata su base nazionale, venga svolta su base regionale e sia affidata al FORMEZ con apposita convenzione, tenuto conto del consistente numero di domande di partecipazione ipotizzato (superiore a 50.000) e della tipologia della prova (prova unica e contestuale in tutto il territorio nazionale). Tale modifica comporta un consistente aumento dei costi per lo svolgimento del concorso, dagli iniziali 200.000 euro previsti nella legge di Bilancio 2025 a 1.620.000 euro per l’anno 2025 a cui si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

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FORMAZIONE DOCENTI PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZE E DISAGIO GIOVANILE

La norma destina al Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno 2025 1 milione di euro dal Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di definire percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e finalizzati alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.

EDILIZIA SCOLASTICA

Si dispone che, per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l’edilizia scolastica istituito nel bilancio di previsione del MIM venga incrementato per ciascuno degli anni 2025 e 2026 di 10 milioni di euro derivanti dal programma Fondi da riserva del MEF. Con apposito decreto del MIM, da emanare entro 30 gg dalla data di approvazione della legge di conversione, siano individuate le attività in materia di edilizia scolastica finanziate dal Ministero che dovranno essere oggetto di controlli a campione.

FORNITURA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI IN OBBLIGO SCOLASTICO

Incrementato di 1 milione di euro, per l’anno 2025 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 lo stanziamento per riconoscere la gratuità o semi gratuità dei libri di testo agli alunni che assolvono l’obbligo in possesso dei requisiti richiesti.

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Viene istituita la figura di un dirigente amministrativo da collocare presso la nuova struttura tecnica istituita da Valditara per la promozione della filiera tecnologica professionale. I costi per l’istituzione di questa nuova figura (a regime 145.512 euro) vengono posti a carico del fondo dedicato al personale della scuola che conseguentemente risulta ulteriormente decurtato. Misura assai discutibile sotto il profilo dell’utilità di questa nuova figura e delle modalità con cui la stessa viene finanziata.

Le misure per il settore Università

ARTICOLO 1-bis Misure per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR – Nuove modalità di conferimento di incarichi di ricerca a tempo determinato

La norma introduce due ulteriori figure precarie apportando modifiche alle L. 240/2010, legge Gelmini: incarichi post doc (Art. 22-bis, comma 1) e incarichi di ricerca ( Art. 22-ter, comma 1)

Gli incarichi post doc sono contratti a tempo determinato finanziabili sia su fondi interni che su fondi esterni, hanno durata una minima di un anno e massima di tre e sono finalizzati non solo allo svolgimento di attività di ricerca, ma anche di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. L’incarico post doc, a differenza dell’assegno di ricerca, dovrebbe configurarsi come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, come d’altronde il contratto di ricerca. A differenza del contratto di ricerca e al pari dell’RTD-A prevede didattica e terza missione.

Gli incarichi di ricerca, destinati a laureati da non più di sei anni, si sovrappongono agli assegni di ricerca ai quali è stata solo cambiata la denominazione; si tratta di incarichi che hanno un trattamento economico minimo, non prevedono ritenute IRPEF, IRAP e, in ambito previdenziale fanno riferimento alla gestione separata. L’indennità è inoltre stabilita con decreto del Ministro e l’incarico di ricerca non dà accesso a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle istituzioni.

Il nostro commento

Il nostro giudizio non può che essere estremamente negativo sia per quanto riguarda il metodo che il merito.

Nel metodo riteniamo sia lesivo il fatto che, dopo l’approvazione dell’emendamento Occhiuto Cattaneo da parte della Commissione VII del Senato al DL 45 in fase di conversione, con un colpo di mano parlamentare, si andrà ad incidere profondamente sul futuro delle ricercatrici e dei ricercatori universitari con un dispositivo di legge che non riguarda l’Università e in assenza di una vera discussione parlamentare e negli Atenei.

Nel merito: non avendo potuto proseguire sulla strada tracciata dal DDL 1240, la “Cassetta degli attrezzi”, a causa delle proteste e soprattutto degli esposti alle autorità europee da parte di FLC CGIL e ADI, il Governo cerca di risolvere il problema del pre ruolo universitario per giustificare il taglio del Fondo di Finanziamento Ordinario, inserendo accanto al Contratto di ricerca, che ha sostituito l’Assegno di ricerca, due nuovi istituti. Invece di eliminare la condizione precaria della docenza che conta oggi 30 mila contratti di insegnamento che vanno ad assegnisti, RTDA e altre figure si sceglie di non ricorrere al reclutamento di posizioni tenure-track RTT per le quali riteniamo invece necessario un investimento di risorse.

In definitiva, vengono introdotte due figure assimilabili a quelle che erano state abolite, l’assegno di ricerca e l’RTDA e si preclude la piena applicazione da parte degli Atenei del contratto di ricerca rischiando di creare ulteriori sacche di precariato in un contesto già fortemente segnato da un’elevata percentuale di personale precario.

Noi riteniamo che la ricerca sia un lavoro e quindi che qualunque rapporto di lavoro per ricercatrici e ricercatori a termine o a progetto non può che essere inquadrato in un normale rapporto di lavoro a tempo determinato, con tutte le relative tutele. Per questo abbiamo presentato nei giorni scorsi una segnalazione alla UE di reversal sul PNRR di violazione delle norme comunitarie sul lavoro precario e di infrazione della normativa europea, la Carta Europea dei Ricercatori, sulla parità di trattamento economico. E per questo abbiamo fortemente sostenuto la mobilitazione delle assemblee precarie, delle associazioni del precariato e della docenza universitaria e siamo stati presenti il 3 giugno in Piazza Capranica per protestare contro la conversione in legge del dl 45/2025 con il rilancio della precarietà nella ricerca e nell’università e per consegnare alla Camera dei Deputati l’Appello contro l’emendamento Occhiuto-Cattaneo e per il reclutamento straordinario.





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