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Diritto annuale CCIAA 2025: alla cassa entro il 30 giugno


Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese nonché da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative.

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Per l’anno 2025, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 18.12.2024 n. 127214, ha determinato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2025, che restano invariate rispetto all’anno precedente. Il diritto annuale dovuto per il 2025 viene determinato considerando anche quanto già disposto dal DM del MIMIT del 23.02.2023 che tiene conto della maggiorazione del 20% destinata al finanziamento di progetti strategici.

Per i soggetti IRPEF, il termine di versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, precisamente:

  • il 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 30.7.2025 (30° giorno successivo all’1.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le società di capitali con esercizio che coincide con l’anno solare la scadenza, è il 30 giugno 2025 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Qualora tali società approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, sono tenute a versare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 31 luglio 2025 (o il 30 agosto 2025 con maggiorazione del versamento dello 0,40%).

Per le società di capitali con esercizio che non coincide con l’anno solare:

  • il versamento è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • i soggetti che in base a disposizioni di legge approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio versano entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. In ogni caso è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, vale a dire le società di persone, di capitali, cooperative e consorzi, devono determinare l’importo tenendo conto del fatturato ai fini IRAP del 2024 in relazione alle seguenti aliquote:

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Saldo e stralcio

 

Fasce di fatturato ai fini IRAP dell’esercizio precedente

da € a € Misure fisse e aliquote

(da ridurre al 50%)

0 100.000,00 € 200.000 +
1 100.000,01 250.000,00 0,015% +
2 250.000,01 500.000,00 0,013% +
3 500.000,01 1.000.000,00 0,010% +
4 1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% +
5 10.000.000,01 35.000.000,00 0,005% +
6 35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% +
7 50.000.000,01 0,001% (max 40.000) +

 

Per il 2025, la determinazione dell’importo dei diritti camerali deve osservare quanto segue:

  • gli importi complessivi determinati devono essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati;
  • si calcola l’importo dovuto per ciascun scaglione applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali;
  • gli importi minimo e massimo tengono conto della novità. La misura prevista per la prima fascia di fatturato sarà pari a € 100,00, mentre l’importo massimo da versare non potrà superiore a € 20.000,00.
  • si deve tener conto dell’eventuale maggiorazione del 20% deliberata dalla competente CCIAA per il finanziamento dei progetti strategici;
  • le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro.

Per il 2025, le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese individuali nonché dagli altri soggetti obbligati, sono le seguenti:

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

SEDE U.L.
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori
diretti e imprenditori agricoli)
44,00  

Microcredito

per le aziende

 

8,80

 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100,00 20,00

 

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

SEDE U.L.
Società semplice non agricola. 100,00 20,00
Società tra avvocati 100,00 20,00
Società semplice agricola 50,00 10,00
Soggetti iscritti al REA 15,00

 

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

Il versamento va effettuato mediante modello F24, con indicazione della provincia in cui risiede il soggetto, il codice tributo 3850, l’anno di riferimento 2025 e l’importo da versare.

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Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN



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