Credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) 2025
Con una dotazione di 80 milioni, l’art. 3, comma 14-octies del Decreto Milleproroghe, ha previsto che il contributo sotto forma di credito d’imposta ZLS istituito dall’art. 13 del DL 60/2024, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate istituite ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge di Bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il Credito d’imposta riguarda:
- la ZLS Veneto – Porto di Venezia-Rodigino, istituita con DPCM del 5 ottobre 2022;
- la ZLS Emilia-Romagna, istituita con DPCM del 10 ottobre 2024;
- la ZLS – Porto e Retroporto di Genova; il DPCM di nomina del Comitato di indirizzo è entrato in vigore il 12 novembre 2024;
- la ZLS Toscana, istituita con DPCM del 25 novembre 2024;
- la ZLS Lombardia, istituita con DPCM del 27 dicembre 2024;
- la ZLS Friuli- Venezia Giulia, istituita con DPCM del 3 febbraio 2025.
Per le ZLS istituite prima dell’8 maggio 2024 (ZLS Veneto – Porto di Venezia-Rodigino), gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire del credito d’imposta non devono essere stati oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell’8 maggio 2024; per le ZLS istituite dall’8 maggio 2024 in avanti, gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire del credito d’imposta non devono essere stati oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima della data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della singola ZLS; per la ZLS “Porto e retroporto di Genova” gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire del credito d’imposta non devono essere stati oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima della data di entrata in vigore del DPCM di nomina del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 10 del DPCM n. 40/2024.
L’intensità del beneficio
Nell’ambito della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale, è fissata l’aliquota corrispondente ad ogni singola zona. Si tratta di un’intensità pari al 15%-25%-35% oppure al 10%-20%-30% a seconda della dimensione (rispettivamente Grande impresa, Media Impresa, Piccola Impresa). Le intensità di aiuto possono essere aumentate fino a 5 punti percentuali per determinate progettualità coerenti con il Regolamento STEP.
Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto. Poiché l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti. Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE.
Termini e modalità
Per fruire del credito d’imposta, le imprese investitrici devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione di prenotazione delle risorse dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione entro il 23 giungo, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
Chi non può fruirne
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Come fruire del credito
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione, dopo il provvedimento di riparto delle risorse e dopo il rilascio di un’apposita ricevuta da parte di Agenzia. Nella delega di pagamento va indicato il codice tributo “7038”.
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