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Fondo Di Garanzia Per Le PMI 2025: Guida Per Imprenditori Con Debiti


Hai una PMI in difficoltà economica, con debiti in corso, linee di credito ridotte o accesso al finanziamento sempre più difficile? Ti stai chiedendo se nel 2025 puoi ancora contare sul Fondo di Garanzia per le PMI per ottenere liquidità, anche se sei indebitato o segnalato in centrale rischi?

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Il Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale, è uno strumento pubblico che può ancora offrire accesso al credito anche alle imprese in tensione finanziaria, a condizione di presentare un progetto sostenibile e, quando necessario, un piano di ristrutturazione o risanamento.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi aziendale, ristrutturazione del debito e assistenza alle PMI – ti spiega come funziona il Fondo di Garanzia nel 2025, chi può accedervi, come utilizzarlo in caso di debiti e come possiamo aiutarti a presentare una domanda efficace anche in presenza di crisi.

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Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento pubblico che facilita l’accesso al credito di piccole e medie imprese e professionisti, offrendo una garanzia statale sui finanziamenti bancari. Questa guida avanzata, aggiornata a maggio 2025, è rivolta a imprenditori (anche con pesanti debiti fiscali o bancari).. Utilizzeremo un linguaggio tecnico-giuridico ma divulgativo per spiegare come funziona il Fondo, le novità normative 2024-2025, le condizioni di ammissibilità per imprese indebitate (inclusi casi di crisi), e come accedere concretamente alla garanzia statale. Troverete approfondimenti normativi, riferimenti a sentenze recenti, tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni pratiche, il tutto con fonti ufficiali e aggiornate. Alla fine, un’apposita sezione elencherà i riferimenti normativi e giurisprudenziali citati.

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Cos’è il Fondo di Garanzia PMI e Come Funziona

Il Fondo di Garanzia per le PMI (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/1996) è un meccanismo in cui lo Stato, tramite un fondo dedicato gestito attualmente da Mediocredito Centrale (MCC) sotto la supervisione del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), concede garanzie sui prestiti bancari alle imprese qualificanti. In pratica, se una banca eroga un finanziamento a una PMI garantito dal Fondo, in caso di insolvenza dell’impresa la banca può richiedere al Fondo di coprire fino a una certa percentuale del credito residuo. Il Fondo interviene a prima richiesta: ciò significa che la banca ottiene il rimborso statale della parte garantita senza dover prima escutere il debitore. Di conseguenza, il rischio di credito per la banca si riduce, facilitando la concessione di prestiti anche a soggetti che altrimenti avrebbero difficoltà ad ottenerli (ad esempio imprese sottocapitalizzate o con garanzie reali insufficienti).

Attenzione: il Fondo non eroga denaro diretto all’impresa e non estingue il debito in caso di insolvenza. Esso si limita a garantire (coprire) una parte del finanziamento concesso dalla banca. L’impresa resta comunque obbligata a rimborsare il prestito ricevuto; la presenza della garanzia pubblica serve solo da copertura aggiuntiva per la banca (che può quindi concedere credito a condizioni migliori o a soggetti più rischiosi). Come vedremo, se l’impresa non paga il debito, il Fondo pagherà la quota garantita alla banca ma poi si rivalerà sull’impresa stessa: la garanzia statale non è un’assicurazione “a fondo perduto”, bensì comporta la surroga dello Stato nei diritti della banca creditrice.

Dal punto di vista giuridico, la garanzia prestata dal Fondo PMI ha natura di garanzia pubblica a prima richiesta, disciplinata da specifici decreti attuativi (ad es. il DM 23 settembre 2005, che contiene le condizioni di ammissibilità e le disposizioni generali di gestione del Fondo) e conforme alla normativa UE sugli aiuti di Stato. Quando la garanzia è escussa, il Fondo si surroga nei diritti del creditore originario ipso iure ex art. 1203 c.c. e ai sensi della normativa speciale. Una legge del 2015 ha inoltre stabilito che il credito di regresso vantato dallo Stato (ossia la somma che il Fondo ha pagato alla banca al posto dell’impresa inadempiente) gode di privilegio generale sui mobili del debitore, posizionandosi subito dopo i crediti per spese di giustizia e i crediti di lavoro. Ciò conferisce allo Stato una posizione di particolare tutela in caso di procedure concorsuali o esecutive.

Dal punto di vista finanziario, la presenza della garanzia pubblica riduce il rischio per l’istituto finanziatore e può tradursi in condizioni migliorative per l’impresa (tassi di interesse più bassi, minori garanzie patrimoniali richieste, maggiore importo finanziabile). Tuttavia, non libera l’impresa dai suoi obblighi: in caso di default, come anticipato, l’impresa debitrice si troverà un nuovo creditore (il Fondo/MCC per conto dello Stato) che le richiederà il rimborso della quota pagata alla banca, con mezzi di riscossione spesso più incisivi di quelli di un creditore privato. Infatti il credito del Fondo, assimilato a un credito erariale, viene iscritto a ruolo e riscosso tramite cartella esattoriale dall’Agenzia Entrate-Riscossione, esattamente come un tributo. Inoltre, il privilegio ex lege fa sì che, anche se il finanziamento originario era chirografario (senza garanzie reali), il rimborso verso lo Stato abbia priorità su gran parte degli altri debiti non privilegiati. In parole semplici: il Fondo si sostituisce alla banca come creditore dell’impresa, ma con una marcia in più in termini di tutela giuridica.

Novità 2024-2025: riforma del Fondo e proroga al 31/12/2025

Negli ultimi anni il Fondo di Garanzia PMI ha subito varie modifiche normative, specialmente in risposta alla crisi COVID-19 e, più di recente, per adeguarsi al contesto post-pandemico e alla transizione verso regole ordinarie. La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 le regole del Fondo in vigore nel 2024 (introdotte dall’art. 15-bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145, cosiddetto “DL Fisco-Anticipi”, convertito con mod. dalla L. 191/2023), apportando alcune novità rilevanti. In particolare, dal 1° gennaio 2025:

  • Copertura delle operazioni di liquidità al 50%: tutti i finanziamenti finalizzati a esigenze di liquidità (capitale circolante, consolidamento debiti, anticipo di crediti, ecc.) godono ora di una garanzia massima pari al 50% dell’importo, indipendentemente dalla fascia di rating dell’impresa. In precedenza (nel 2023-2024) la copertura per liquidità era articolata in due aliquote (ad es. 55% per imprese meno rischiose e 60% per le più solide); adesso si è passati ad un’aliquota unica al 50%. Questa rimodulazione riduce leggermente la protezione per la banca sui prestiti puramente liquidità, evidenziando la volontà del legislatore di tornare a criteri più selettivi dopo le estensioni emergenziali.
  • Copertura delle operazioni di investimento all’80%: resta invece invariata all’80% la percentuale di garanzia per i finanziamenti finalizzati a investimenti produttivi (acquisto macchinari, impianti, nuovi progetti, ecc.). Anche le start-up (PMI costituite da non oltre 3 anni) che non sono ancora valutabili col modello di rating continuano ad avere diritto alla copertura fino all’80%. Questo riflette la volontà di sostenere con forza la crescita e la creazione di nuovo sviluppo, mantenendo elevata la garanzia dove c’è investimento nel futuro dell’impresa.
  • Importo massimo garantito per impresa a 5 milioni di euro: il massimale “a regime” della garanzia per singola impresa rimane confermato in €5.000.000. Ciò significa che la somma di tutte le garanzie in essere ottenute da un’impresa (anche su più finanziamenti) non può superare questa soglia. Si tratta di un tetto innalzato rispetto al passato (storicamente era più basso, poi portato a €5 mln negli scorsi anni). Nota: l’effettiva operatività della soglia 5 milioni è subordinata ad approvazione UE di un nuovo metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo (ESL); nelle more, per le garanzie tra 2,5 e 5 mln si applica un calcolo provvisorio con premi annuali differenziati per rating (dettaglio tecnico sugli aiuti di Stato di cui diremo oltre).
  • Operazioni di importo ridotto: aumento soglia da 80k a 100k – Per i piccoli finanziamenti, quando la richiesta di garanzia avviene tramite Confidi o altro fondo di garanzia autorizzato (“soggetto garante autorizzato a certificare il merito di credito”), il massimale dell’operazione finanziabile con procedura semplificata è stato elevato a €100.000 (rispetto al precedente €80.000). Ciò incentiva l’utilizzo dei Confidi per micro-pratiche, snellendo l’iter: il Confidi valuta il merito creditizio e il Fondo copre in controgaranzia (riassicurazione) tali importi. In pratica, adesso i Confidi possono garantire fino a 100k e farsi contro-garantire dal Fondo, offrendo maggiore sostegno ad artigiani e microimprese che spesso operano con piccoli importi. Nota: in caso di riassicurazione, la percentuale del 50% o 80% indicata si riferisce al prodotto tra la garanzia del Confidi e la controgaranzia del Fondo. Ad esempio, per liquidità un Confidi potrebbe garantire l’80% del finanziamento e il Fondo coprire a sua volta l’80% del rischio del Confidi, risultando in una copertura effettiva del 64% sul credito (0,8 * 0,8) – limite che prima era 80k e ora sale a 100k.
  • Estensione alle “MidCap” fino a 499 dipendenti – Viene ampliata la platea dei beneficiari: oltre alle PMI in senso stretto (definizione UE: <250 dipendenti e fatturato ≤50 mln o attivo ≤43 mln), ora anche le imprese più grandi, fino a 499 dipendenti (le cosiddette MidCap), possono accedere al Fondo. In passato l’accesso era già stato aperto alle MidCap, ma con alcune limitazioni: lo strumento era riservato alle imprese tra 250 e 499 dipendenti solo per certe operazioni. Dal 2025 scompare la soglia minima dei 250 dipendenti per l’accesso delle MidCap, il che significa che tutte le imprese fino a 499 addetti rientrano ora nel perimetro del Fondo. Questa estensione, tuttavia, non è immediatamente operativa: richiede la preventiva autorizzazione della Commissione Europea trattandosi di un ampliamento di una misura di aiuto (una modifica sostanziale del regime). Una volta autorizzata, alle MidCap si applicheranno regole specifiche: copertura massima 30% per operazioni di liquidità e 40% per operazioni di investimento. Restano escluse per le MidCap le operazioni sul capitale di rischio (equity). In pratica, le PMI più grandi potranno ottenere garanzie di intensità più bassa rispetto alle PMI standard, ma comunque utili a facilitare l’accesso al credito.
  • Garanzia gratuita per le microimprese – È confermato che la garanzia è concessa a titolo gratuito per le micro imprese, ossia quelle con meno di 10 addetti e fatturato/attivo ≤2 milioni di euro. In realtà, al momento nessuna impresa paga commissioni dirette al Fondo per ottenere la garanzia ordinaria (il Fondo è finanziato dallo Stato e, in parte, da commissioni a carico dei soggetti finanziatori). La gratuità specifica per microimprese è stata ribadita per sostenere i soggetti più piccoli. Inoltre è stata abolita la commissione per mancato perfezionamento: in passato se un’azienda otteneva la garanzia ma poi rinunciava al finanziamento o non lo perfezionava, poteva essere addebitata una piccola commissione al richiedente; dal 2024 questa penale è stata eliminata, per non scoraggiare chi, dopo aver ottenuto la garanzia, per qualsiasi motivo decide di non proseguire col prestito.
  • Enti del Terzo Settore – Viene estesa l’operatività del Fondo anche agli enti non profit: ONLUS, associazioni, cooperative sociali e altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e al registro imprese, possono accedere alla garanzia per operazioni fino a €60.000. Per tali soggetti non si applica il modello di valutazione del merito creditizio, data la loro natura particolare. L’intervento è concesso su importi contenuti (max 60k) e con l’istituzione di una sezione speciale dedicata per quelli non iscritti al RUNTS. Questa novità, introdotta a fine 2024, mira a sostenere finanziariamente il mondo del non profit, riconoscendone il ruolo economico-sociale.
  • Contributo in conto interessi per fornitori di grandi imprese in crisi (es. Ilva) – Dal 13 dicembre 2024 è attiva una misura speciale a favore delle PMI fortemente esposte verso grandi imprese strategiche in crisi. In particolare, le PMI per le quali almeno il 35% del fatturato medio degli ultimi 5 anni deriva da un committente che gestisce stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ed è in amministrazione straordinaria (il caso paradigmatico è l’ex ILVA di Taranto), possono ottenere garanzia gratuita, senza valutazione del merito e con copertura fino all’80% (90% in caso di riassicurazione tramite Confidi). Inoltre, su tali finanziamenti garantiti è possibile richiedere anche un contributo a fondo perduto statale che abbatta del 50% il tasso di interesse applicato dalla banca. Questo contributo in conto interessi viene erogato dal Gestore del Fondo in un’unica soluzione anticipata, calcolata come differenza attualizzata tra gli interessi dovuti a tasso pieno e quelli dovuti al tasso dimezzato. In sostanza, per queste PMI fornitrici di grandi imprese in crisi, lo Stato non solo garantisce il credito ma si fa carico della metà degli interessi, alleviando la posizione finanziaria dell’azienda fornitrice. Per ottenere tale beneficio aggiuntivo, la richiesta di contributo va presentata contestualmente alla domanda di garanzia, usando un modulo dedicato fornito dal Gestore. Questa misura rientra nel quadro degli aiuti “de minimis” (essendo un contributo diretto), ed è volta a evitare effetti domino quando un grande polo industriale è in difficoltà.
  • Premio aggiuntivo a carico dei finanziatori – La Manovra 2025 ha introdotto anche un meccanismo di finanziamento del Fondo stesso: le banche e gli altri intermediari finanziatori che utilizzano la garanzia dovranno versare al Fondo un premio annuale aggiuntivo (oltre al premio ordinario dovuto per la singola operazione, laddove previsto). In particolare, i soggetti finanziatori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di concessione della garanzia dovranno corrispondere questo importo aggiuntivo. I criteri e le modalità di calcolo di tale premio non erano ancora stati definiti a maggio 2025: si attende un decreto attuativo congiunto MIMIT-MEF. È plausibile che il premio in questione sia modulato in base all’utilizzo del Fondo da parte della banca (es. una sorta di contributo di solidarietà proporzionale alle garanzie concesse, per alimentare le risorse del Fondo stesso). Per le imprese beneficiarie ciò non comporta costi aggiuntivi, ma potrebbe indirettamente influenzare le banche nella valutazione costi-benefici dell’uso del Fondo.

Per il resto, la Legge di Bilancio 2025 ha confermato la riforma complessiva del Fondo introdotta nel 2024 (DL 145/2023). Le disposizioni chiave dell’art. 15-bis DL 145/2023 rimangono in vigore anche nel 2025, salvo le modifiche sopra evidenziate. In breve, è stato sancito il consolidamento strutturale del nuovo modello di operatività del Fondo PMI post-emergenziale, con proroga di un anno delle regole e delle deroghe introdotte nel 2023.

Requisiti di Ammissibilità e Condizioni: tutte le Imprese (anche indebitate) possono accedere?

Un punto cruciale è capire quali imprese possono ottenere la garanzia e a quali condizioni. Il Fondo di Garanzia è rivolto principalmente a PMI “economicamente e finanziariamente sane” (così venivano definite nei decreti attuativi originari), ossia imprese che – pur magari non disponendo di sufficienti garanzie reali – presentino ragionevoli prospettive di solvibilità. Col tempo questo concetto si è evoluto: oggi la valutazione di ammissibilità avviene attraverso un modello di rating interno e una serie di paletti normativi (in gran parte derivanti da normative UE sugli aiuti di Stato). Di seguito esaminiamo i requisiti generali, con particolare attenzione ai casi di imprese indebitate o in difficoltà finanziaria.

1. Forma giuridica e dimensioni: Possono richiedere la garanzia le imprese di qualsiasi forma giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali) nonché i lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad ordini o albi (equiparati alle PMI ai fini dell’agevolazione). Sono ammissibili anche consorzi e società consortili, purché rientrino nei parametri dimensionali PMI. Il criterio dimensionale ordinario è quello UE: micro, piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato ≤50 milioni (o totale di bilancio ≤43 milioni). Dal 2022 il Fondo è aperto anche alle cosiddette Small MidCap e MidCap fino a 499 dipendenti, come visto, ma con regime particolare. Artigiani, microimprese e start-up sono pienamente incluse: l’appartenenza a settori specifici (artigianato, commercio, manifattura, servizi, agricoltura*) di per sé non preclude l’accesso. (Nota: per le imprese agricole e della pesca esistono fondi di garanzia dedicati gestiti da ISMEA, ma dal 2024 alcune misure hanno unificato l’accesso per certe operazioni anche di agricole al Fondo PMI generale, come da DL 63/2024).

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2. Settori esclusi: in linea generale, quasi tutti i settori economici possono beneficiare della garanzia, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla normativa comunitaria sugli aiuti de minimis/GBER. Ad esempio, sono esclusi l’industria carboniera, la pesca e acquacoltura (coperte da regime ad hoc), la produzione primaria di prodotti agricoli (coperta dal Fondo ISMEA salvo misure speciali), e attività ritenute non ammissibili ai fondi pubblici (come il puro settore finanziario e assicurativo, lotterie e scommesse, ecc.). Le esclusioni settoriali derivano soprattutto dal Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis) e dal Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 (GBER). In pratica, la stragrande maggioranza delle PMI “ordinarie” (artigianato, commercio, manifattura, servizi, turismo, innovazione) rientra tra i beneficiari possibili.

3. Requisito di onorabilità e regolarità contributiva: l’impresa beneficiaria e i suoi esponenti non devono trovarsi in situazioni ostative previste dalla legge, come ad esempio condanne penali gravi in ambito finanziario, o interdizioni a contrarre con la PA (art. 80 del Codice Appalti), o essere destinatari di misure antimafia. Inoltre, pur non essendo formalmente richiesto un DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per l’accesso al Fondo, è buona prassi che l’impresa sia in regola con i versamenti previdenziali e fiscali, perché eventuali gravi inadempienze potrebbero emergere in fase di valutazione bancaria o incidere sul rating creditizio.

4. Assenza di “sofferenze” bancarie: il regolamento esclude dall’ammissibilità le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze o inadempienze probabili verso il sistema bancario (in base alla definizione di Banca d’Italia). Se l’impresa è segnalata in Centrale Rischi con crediti deteriorati gravi, non potrà ottenere la garanzia. Inoltre, come già accennato, dal 2024 non sono ammissibili le imprese classificate in “Fascia 5” dal modello di valutazione del Fondo. La fascia 5 corrisponde alla classe di massimo rischio nel rating MCC (indicativa di probabile insolvenza). In altri termini, solo imprese con un merito creditizio almeno sufficiente (classi 1-4) possono accedere. Un’azienda fortemente indebitata e in ritardo coi pagamenti potrebbe ricadere in fascia 5 e verrebbe scartata automaticamente.

5. Impresa non in difficoltà ai sensi UE: questo è un punto fondamentale per chi ha già debiti importanti o una situazione finanziaria precaria. La normativa sugli aiuti di Stato ordinari (GBER) vieta di concedere aiuti (inclusa la garanzia) a imprese che siano qualificabili come “imprese in difficoltà” al 31/12/2019 (per le misure ordinarie post-Covid). La definizione di “impresa in difficoltà” è data dall’art. 2 par. 18 del Reg. UE 651/2014 e, in sintesi, copre casi come: società di capitali con patrimonio netto < metà del capitale sociale per perdite cumulate; imprese in stato di insolvenza o soggette a procedure concorsuali; imprese che abbiano ricevuto aiuti per salvataggio/ristrutturazione in passato; nel caso di grandi imprese, specifici indici di redditività negativi per vari anni. Per le PMI, la regola chiave è la perdita significativa di capitale per risultati negativi. Ad esempio, se una SRL ha dimezzato il capitale sociale per perdite non ripianate, è considerata “in difficoltà” e di norma non potrebbe ottenere aiuti. C’è però un’eccezione importante: durante l’emergenza Covid e ora nel Temporary Crisis Framework (Ucraina), l’UE ha permesso aiuti anche a imprese in difficoltà purché tali difficoltà siano insorte dopo il 31 dicembre 2019 (cioè l’azienda era sana pre-Covid). Questa deroga ha consentito negli anni 2020-2022 di aiutare anche aziende in crisi a causa della pandemia. Al 2025, però, il quadro temporaneo Covid è terminato e il Temporary Crisis and Transition Framework per la guerra in Ucraina è in fase conclusiva (scade fine 2023 salvo proroghe). Dunque, tornando al regime ordinario, un’impresa strutturalmente in crisi potrebbe non essere ammissibile se si ricorre al regime di aiuto in esenzione (GBER). La via d’uscita può essere l’uso del de minimis: il de minimis (fino a 200.000 € di ESL in tre anni) può essere concesso anche a imprese formalmente in difficoltà, dato che è escluso dalla disciplina degli aiuti di Stato. In pratica, se un’azienda ha indicatori da “impresa in difficoltà” ma la garanzia richiesta comporta un aiuto equivalente modesto, si potrà applicare il regime de minimis (nei limiti disponibili) per ammettere l’operazione. Approfondiremo più avanti i regimi di aiuto (de minimis vs GBER).

6. Valutazione economico-finanziaria (rating MCC): Oltre ai requisiti formali di cui sopra, il cuore della selezione è il modello di valutazione del Fondo. Quando la banca (o il Confidi) presenta la domanda di garanzia, il Gestore MCC elabora un punteggio basato sui dati di bilancio e sull’andamento dei rapporti creditizi (Centrale Rischi) dell’impresa. Il modello suddivide le imprese in classi di merito da 1 a 5, dove 1 è il rischio minore. Le start-up innovative iscritte nell’apposito registro sono esentate da questa valutazione: accedono automaticamente senza rating (per favorire l’innovazione). Le PMI costituite da meno di 3 anni e senza bilanci storici completi vengono anch’esse trattate con criteri semplificati e, come visto, possono ottenere fino all’80%. Se un’impresa invece ha una storia finanziaria negativa (ad es. bilanci in perdita, elevati indebitamenti, ritardi su prestiti), il modello la collocherà in fascia 4 o 5. Solo le classi 1-4 sono ammesse: la fascia 5 comporta rigetto. È importante sottolineare che il Fondo non fa un’analisi “qualitativa” come farebbe una banca, ma applica un algoritmo standardizzato; tuttavia la banca finanziatrice può avere un ruolo filtro (presenta solo domande di clienti che ritiene meritevoli). Strumenti come Bancopass (sviluppato da Assolombarda) permettono alle imprese di simulare in anticipo la propria classe di rating MCC inserendo dati di bilancio e Centrale Rischi. Conoscere il proprio punteggio prima di richiedere la garanzia può essere utile per capire le chance di ammissione.

7. Utilizzo e finalità del finanziamento: Il Fondo richiede che il finanziamento garantito sia destinato a finalità ammissibili. Sono finanziabili: investimenti materiali e immateriali, fabbisogno di circolante, riequilibrio finanziario, operazioni su capitale circolante (scorte, crediti, ecc.), consolidamento di debiti a breve in debiti a medio-lungo, ecc. In linea di massima, non sono coperte operazioni puramente speculative o di mera ristrutturazione finanziaria senza aumento di credito. Ad esempio: rifinanziare un vecchio prestito con uno nuovo può essere garantito solo se il nuovo finanziamento apporta credito aggiuntivo almeno pari ad una certa percentuale (in passato era richiesto un 10-25% di provvista aggiuntiva). Durante l’emergenza Covid erano state autorizzate rinegoziazioni di prestiti esistenti con garanzia, a condizione di aumentare il credito del 25%; oggi queste misure non sono espressamente prorogate nel regime ordinario, per cui si torna ai limiti standard: il Fondo preferisce garantire nuova finanza o consolidamenti che diano liquidità fresca all’impresa, piuttosto che meri rinnovi di debiti esistenti. Un caso particolare sono i portafogli di finanziamenti o minibond: esiste una modalità di garanzia su portafoglio (diversa dalla garanzia sui singoli crediti) destinata a istituzioni che erogano pacchetti di prestiti o emettono minibond per PMI, ma ciò esula dalla trattazione singola impresa (è un prodotto per banche/fondi che vogliano garantire un basket di crediti). Per le finalità più comuni (investimento e liquidità) abbiamo già visto le percentuali di copertura e non ci sono altre limitazioni particolari se non quelle dei regimi di aiuto (ad es. se un finanziamento è per investimenti in determinate aree, può rientrare nel GBER art. 17 “aiuti agli investimenti per PMI”; se è per avviamento di nuova impresa innovativa, GBER art. 22; se è solo liquidità, si userà il de minimis salvo altre misure).

8. Regolarità fiscale e debiti verso Fisco/Enti: Un imprenditore indebitato spesso ha anche debiti fiscali o contributivi pendenti. Avere debiti fiscali non pagati non esclude automaticamente l’accesso al Fondo, ma può rappresentare un campanello d’allarme. Non esiste una norma del Fondo che richieda esplicitamente il certificato di regolarità fiscale; tuttavia, debiti tributari > €5.000 segnalati e scaduti potrebbero, ad esempio, attivare le procedure di allerta della crisi d’impresa (ex Codice della Crisi) e indicare una situazione di tensione finanziaria. Inoltre, se tali debiti sfociano in cartelle esattoriali, l’Agenzia Riscossione potrebbe intraprendere misure (pignoramenti su conti, fermi, ipoteche) che di fatto compromettono la liquidità dell’azienda. Le banche, in sede di istruttoria, spesso chiedono se l’impresa ha piani di rateazione con il fisco o rottamazioni in corso: un debito fiscale gestito (dilazionato/regolarizzato) è visto molto meglio di un debito scaduto e non gestito. Pertanto, consiglio pratico: se si hanno cartelle esattoriali, è bene aver presentato istanza di rateazione o aderito a definizioni agevolate (come la Rottamazione-quater del 2023) prima di chiedere nuovi finanziamenti. Un’azienda che dimostra di aver messo ordine nei debiti fiscali (ad esempio pagando le prime rate del piano di dilazione) trasmette un segnale positivo di riequilibrio e può più facilmente ottenere credito (e garanzia). Viceversa, un elevato debito IVA o INPS non gestito potrebbe riflettersi negativamente sul rating creditizio o indurre la banca a negare il prestito, anche se il Fondo in teoria avrebbe coperto parte del rischio.

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In sintesi, tutte le categorie di imprese – dall’artigiano alla startup innovativa, dalla micro impresa familiare alla PMI strutturata, fino alla MidCap – possono accedere al Fondo purché rispettino requisiti di base di affidabilità finanziaria e siano in bonis (non in default conclamato). Avere dei debiti (con fornitori, banche o Fisco) non preclude l’accesso, ma la situazione debitoria deve essere sostenibile: un’azienda sommersa da debiti scaduti, perdite strutturali e in crisi irreversibile difficilmente supererà la valutazione. Invece, un’azienda temporaneamente illiquida ma con un piano di risanamento e creditori con cui ha accordi in corso, potrebbe trovare nel Fondo un alleato per ottenere la finanza necessaria a rilanciarsi.

Focus: Imprese in Crisi, Sovraindebitate o con Rating Basso

Una parte della platea destinataria di questa guida sono gli “imprenditori con debiti”, ossia aziende che si trovano in situazioni finanziarie delicate: chi ha già esposizioni bancarie elevate, ritardi nei pagamenti, o addirittura è dentro procedure di crisi (concordato preventivo, ristrutturazione del debito, ecc.). Vediamo come il Fondo di Garanzia interagisce con questi casi, quali opportunità offre e quali limiti esistono.

Imprese “in temporanea difficoltà” ma ancora operative: può capitare che un’impresa stia attraversando una fase di tensione finanziaria senza essere formalmente insolvente. Ad esempio, potrebbe avere avuto un calo di fatturato improvviso, accumulato debiti con fornitori o qualche rata di mutuo arretrata, ma sta cercando di ristrutturare e rilanciarsi. Per queste situazioni, il legislatore ha introdotto misure di flessibilità nell’uso del Fondo. Una novità del 2024 è la possibilità di ottenere il prolungamento della durata della garanzia su finanziamenti esistenti in caso di temporanea difficoltà dell’impresa. In pratica, invece di far decadere la garanzia se il piano di ammortamento originario non è rispettato, il Fondo consente (previa richiesta motivata) di allungare la scadenza del prestito garantito mantenendo valida la copertura, così da ridurre l’importo delle rate e aiutare l’impresa a riprendere fiato. Questa opportunità, disciplinata dalla Circolare MCC n. 9/2024, si applica però a operazioni specifiche (quelle ammesse ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis Framework Ucraina): in sostanza a crediti erogati con certe agevolazioni temporanee. Resta comunque emblematico di un approccio: prevenire i default e accompagnare le imprese fuori dalle secche finanziarie, anziché attendere l’insolvenza per poi escutere la garanzia.

Imprese già in procedura concorsuale o in piano di ristrutturazione: se un’impresa ha debiti talmente gravi da aver attivato strumenti del Codice della Crisi (ad esempio un concordato preventivo in continuità, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.57 CCII, o sta negoziando con i creditori nella composizione negoziata), ottenere nuovo credito è molto difficile. Tuttavia, potrebbe essere cruciale per attuare il piano di risanamento (es. nuova finanza “prededucibile” in concordato). Il Fondo di Garanzia, in linea teorica, potrebbe garantire anche questi nuovi finanziamenti, purché si rientri in un regime di aiuto compatibile (probabilmente de minimis, dato che l’impresa è in difficoltà conclamata) e la banca sia disposta a erogare. In pratica, però, quando un’azienda è in stato di crisi conclamato, il suo rating sarebbe pessimo (fascia 5) quindi non supererebbe il filtro automatico; inoltre, l’impresa è sicuramente “in difficoltà” secondo la definizione UE, quindi fuori dal GBER. Dunque l’unica via è usare la garanzia in de minimis, il cui ESL probabilmente rientrerebbe nel limite di 200k (molti concordati prevedono finanziamenti limitati). Questi casi vanno valutati ad hoc con il Gestore e spesso necessitano di un via libera normativo specifico. Ad oggi (maggio 2025) non vi è una normativa esplicita che preveda garanzie statali su DIP financing (Debtor-in-Possession financing) nelle procedure concorsuali ordinarie. In passato, durante Covid, furono garantiti prestiti anche a imprese “in 282” (concordati con omologa pendente) se non ancora insolventi al 2019, grazie alla deroga temporanea. Oggi quell’eccezione non c’è. Conclusione: un’impresa formalmente in concordato o liquidazione di regola non può ottenere una nuova garanzia (e difficilmente una banca la chiederebbe). L’attenzione si concentra quindi sulle imprese prima che arrivino a quel punto, con strumenti per evitare il default.

Strumenti transattivi per evitare il default garantito: Una delle innovazioni più interessanti per imprese indebitate è la procedura di transazione a saldo e stralcio del debito garantito con il Fondo di Garanzia. Introdotta tra fine 2022 e 2023 nelle Disposizioni Operative del Fondo, consente – in presenza di difficoltà dell’impresa – di trovare un accordo trilaterale tra impresa debitrice, banca finanziatrice e MCC (Fondo) per evitare l’escussione della garanzia attraverso un pagamento parziale concordato. In pratica l’impresa, d’accordo con la banca, può proporre di pagare una parte del debito residuo e ottenere la liberazione dal restante, con rinuncia sia della banca sia del Fondo alla quota non pagata. Questo è notevole perché, come detto, il credito del Fondo è privilegiato e normalmente sarebbe riscosso integralmente (con interessi e sanzioni) via cartella. La “transazione a saldo e stralcio” permette invece di chiudere la posizione debitoria verso banca e Stato in modo definitivo, pagando meno del dovuto.

Vediamo come funziona sinteticamente: la banca e l’impresa devono innanzitutto essere entrambe d’accordo su una proposta di saldo (la banca accetta di incassare solo una percentuale del credito pur di evitare lungaggini o perdite peggiori in un fallimento). A questo punto, prima che la banca attivi formalmente la garanzia presso il Fondo, viene caricata sul Portale MCC una richiesta di autorizzazione alla transazione. C’è un modulo dedicato e vanno allegati documenti, tra cui spesso un piano attestato o documentazione sullo stato di crisi e sulla convenienza dell’accordo. La proposta va presentata entro i termini che la banca avrebbe per escutere la garanzia – tipicamente entro 18 mesi dal primo mancato pagamento nel caso di mutui rateali, oppure 9 mesi per fidi a revoca. La presentazione della domanda di transazione sospende temporaneamente questi termini di decadenza. MCC valuta la proposta secondo criteri interni (dev’essere più vantaggiosa o ugualmente vantaggiosa, in termini di recupero atteso, rispetto alla riscossione via ruolo). Se approvata, l’impresa paga l’importo ridotto concordato; la banca incassa la sua parte e rinuncia al resto; il Fondo rinuncia a essere escusso e quindi non genera nessuna cartella per la differenza. Il risultato: l’azienda si libera del debito residuo (che viene stralciato). Questo strumento, va sottolineato, è da usare prima che il Fondo sia chiamato a pagare la banca: se la garanzia è già stata escussa e la cartella emessa, è troppo tardi per trattare (bisognerebbe allora negoziare una rateazione con Agenzia Entrate-Riscossione, ma non uno sconto sul capitale). Dunque, chi si trova in difficoltà e teme di non poter onorare un prestito garantito dallo Stato dovrebbe attivarsi subito con la propria banca per esplorare questa via negoziale, con l’assistenza di professionisti. Fortunatamente la normativa ora lo consente in modo strutturato, a differenza del passato quando lo Stato difficilmente accettava di “perdere” parte del credito. Ciò dimostra un cambio di approccio: meglio incassare qualcosa in tempi brevi e aiutare l’impresa a sopravvivere, piuttosto che perseguire integralmente un credito magari inesigibile a costo di mandare l’azienda al fallimento.

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Debiti personali dell’imprenditore e garanzie personali: Un imprenditore può avere debiti personali (es. da fideiussioni prestate, mutui personali, ecc.). Il Fondo di Garanzia tutela solo i crediti concessi all’impresa (in forma societaria o di ditta individuale/professionista). Se l’imprenditore ha dato garanzie personali su un finanziamento poi garantito dal Fondo, attenzione: in caso di insolvenza, il Fondo potrebbe rivalersi anche sui garanti personali. La procedura di transazione sopra descritta prevede che anche eventuali fideiussori possano partecipare all’accordo di saldo per liberarsi dalla garanzia pagando una quota. Dunque, un imprenditore che avesse firmato personalmente fideiussioni sui debiti aziendali può, in sede di negoziazione, cercare di ottenere la liberatoria anche per sé, contribuendo pro-quota al saldo.

In sintesi, il Fondo di Garanzia oggi non è pensato solo per le aziende floride, ma ha degli strumenti per accompagnare anche chi è in situazione critica:

  • se l’azienda è ancora operativamente viva e vuole risollevarsi, può ottenere nuovi finanziamenti garantiti (salvo limitazioni aiuti di Stato) per attuare il suo piano, a patto di convincere la banca e rientrare nei criteri minimi;
  • se l’azienda ha già un finanziamento garantito e fatica a pagare, può chiedere una ristrutturazione di quel debito con l’assenso del Fondo (prolungamento scadenze o saldo e stralcio) per evitare il default conclamato;
  • se invece l’azienda è compromessa oltre i limiti, il Fondo (come ogni altro strumento) non potrà far molto: arriverà l’escussione e l’imprenditore dovrà affrontare le conseguenze (privilegio statale, riscossione coattiva, etc.). In questi casi estremi, l’attenzione si sposta su procedure concorsuali di esdebitazione (es. liquidazione controllata, esdebitazione del sovraindebitato), ma questo esula dalla guida.

Aspetti Legali, Fiscali e di Aiuto di Stato Collegati al Fondo

In questa sezione approfondiremo alcuni aspetti giuridici e fiscali inerenti al Fondo di Garanzia, oltre al funzionamento in termini di aiuti di Stato (regimi de minimis/GBER). Questi temi sono importanti per comprendere appieno implicazioni e vincoli dell’utilizzo della garanzia pubblica.

Fondamento normativo: Il Fondo PMI è stato istituito, come detto, dalla L. 662/1996. La sua operatività è regolata da vari decreti ministeriali succedutisi nel tempo: il DM 31 maggio 1999 n. 248 (primo regolamento attuativo) e poi il DM 23 settembre 2005 del Ministero Attività Produttive che ha approvato le condizioni di ammissibilità e disposizioni generali di gestione del Fondo (quest’ultimo è ancora il testo base, più volte modificato). Vi sono poi le Disposizioni Operative emanate dal Gestore (MCC) di concerto col Ministero, che dettagliano procedure e criteri interni; queste vengono aggiornate frequentemente via Circolari. Ad esempio, gli ultimi adeguamenti 2022-2024 (circolari n. 21/2023, 20/2024, ecc.) hanno integrato la disciplina con le novità di legge (transazione a saldo, prolungamenti garanzia, ecc.). Tutta la normativa secondaria è disponibile sul sito del Fondo in sezioni dedicate.

Natura dell’intervento e regime di aiuto di Stato: La garanzia pubblica rientra negli aiuti di Stato perché fornisce un vantaggio economico all’impresa (miglior accesso al credito) con risorse statali. Tuttavia è concessa in esenzione dall’obbligo di notifica grazie all’utilizzo di regimi autorizzati:

  • Regime “de minimis”: fino a 200.000 euro di equivalente sovvenzione lordo (ESL) nell’arco di 3 esercizi per impresa (250.000 per autotrasporto). In de minimis, l’aiuto è considerato talmente piccolo da non falsare la concorrenza, quindi non servono altre condizioni (può essere dato anche a imprese in difficoltà). Il Fondo utilizza il de minimis per molte operazioni di liquidità e piccole operazioni. L’assorbimento de minimis avviene calcolando l’ESL della garanzia: ad esempio, un finanziamento di €100.000 garantito all’80% per 5 anni può generare un ESL di qualche migliaio di euro (dipende dalla probabilità di default, dal tasso di riferimento UE, ecc.), che si conteggia nel massimale de minimis dell’impresa. Uno dei vantaggi del regime de minimis è che non intacca la possibilità di chiedere aiuti in esenzione e non richiede verifica di impresa in difficoltà. Lo svantaggio è che se l’impresa ha già usato molto de minimis (per altre agevolazioni), potrebbe aver saturato lo spazio.
  • Regime GBER (General Block Exemption Regulation): il Fondo può operare anche ai sensi di alcune esenzioni per categoria previste dal Reg. (UE) 651/2014. In particolare, vengono utilizzati articoli come: art. 17 “aiuti agli investimenti a favore delle PMI”, art. 22 “aiuti alle PMI per i costi di avviamento” (per startup innovative), art. 21 “aiuti al finanziamento del rischio” (per operazioni che prevedono strumenti di equity/quasi-equity nelle PMI). Se un finanziamento è finalizzato a un investimento produttivo, rientrerà quasi sempre nell’art.17 GBER, che consente aiuti con intensità fino al 20% (30% per medie imprese) del costo investimento, ma nel caso delle garanzie l’intensità si valuta in termini di ESL. Il vantaggio del regime GBER è che non consuma plafond de minimis e consente operazioni di importo anche elevato, a patto che l’impresa non sia in difficoltà al momento. La garanzia concessa in GBER deve rispettare le condizioni di compatibilità: ad esempio per investimenti, l’impresa deve apportare un contributo finanziario, l’investimento non deve essere meramente sostitutivo ecc. (ma queste condizioni sono quasi sempre rispettate trattandosi di finanziamenti). Il Gestore in automatico decide quale regime applicare all’atto della richiesta, in base ai dati forniti: se l’operazione ha i requisiti per GBER e l’impresa ne beneficia (es. mantiene libero il de minimis per altri usi), allora andrà su GBER; altrimenti, se non ci sono condizioni per GBER (es. finanziamento di puro capitale circolante senza investimenti, o impresa in lieve difficoltà post 2019), la metterà su de minimis, purché l’impresa abbia spazio.

In sede di domanda, all’impresa viene spesso chiesto di compilare dichiarazioni relative al regime di aiuto: ad esempio, dichiarare gli aiuti de minimis ricevuti negli ultimi 3 anni, oppure impegnarsi a rispettare le condizioni dell’esenzione (es. che è PMI e non impresa in difficoltà, ecc.). È importante compilare correttamente questi moduli, perché un errore può portare alla revoca della garanzia per violazione delle norme UE.

Fiscalità della garanzia e dei costi correlati: Dal punto di vista fiscale, bisogna considerare:

Microcredito

per le aziende

 

  • Commissioni e costi del Fondo: Attualmente per le PMI ordinarie non ci sono commissioni a carico dell’impresa per ottenere la garanzia (salvo casi come alcune sezioni speciali). In passato, le commissioni pagate (ad es. sul Fondo centrale fino al 2018 c’erano piccoli contributi in base alla classe di rischio) erano deducibili come spese bancarie. Se in futuro venisse reintrodotto un fee per l’impresa, con ogni probabilità sarebbe anch’esso un onere deducibile.
  • Tassazione del contributo in conto interessi (caso Ilva): Qualora un’impresa ottenesse dal Fondo un contributo a fondo perduto per abbattimento interessi (come illustrato per i fornitori Ilva), occorre considerare il trattamento fiscale: normalmente i contributi in conto interessi erogati dallo Stato a fronte di finanziamenti agevolati sono imponibili come ricavo finanziario per l’impresa, ma spesso possono essere detassati se erogati in de minimis a specifiche condizioni. È un aspetto da verificare con il proprio consulente fiscale caso per caso.
  • Default e oneri fiscali: Se l’impresa non rimborsa il prestito e il Fondo escute, la somma che lo Stato richiede all’impresa (via cartella) non è un nuovo prestito, ma un debito di natura pubblica. Da un lato ciò comporta interessi di mora elevati se non pagato (4% annuo oltre il tasso di base, come per i tributi), dall’altro apre alla possibilità di utilizzare gli strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali: in teoria, se il debito viene iscritto a ruolo, l’impresa potrebbe in futuro beneficiare di condoni/rottamazioni relative a quei carichi (anche se non c’è garanzia di questo e moralmente sarebbe discutibile evitare di pagare lo Stato che ti ha aiutato). In ogni caso, un debito verso il Fondo iscritto a ruolo viene trattato come un qualsiasi debito esattoriale, quindi soggetto a prescrizione decennale, interessi, potenzialmente rateizzabile chiedendo la dilazione all’ADER.

Rapporto con altre agevolazioni: Il Fondo di Garanzia è spesso combinabile con altre misure di sostegno finanziario. Ad esempio:

  • Contributi in conto interessi o in conto capitale regionali possono sommarsi, purché si rispettino i limiti di cumulo degli aiuti di Stato (es. usare parte in GBER e parte in de minimis).
  • Il “Nuova Sabatini” (contributo MISE per acquisto macchinari) spesso richiede che il finanziamento Sabatini sia garantito dal Fondo PMI. In tali casi, la procedura è integrata: la banca ottiene la garanzia e l’impresa prende contributo interessi statale.
  • Programmi come Smart&Start, Resto al Sud, ecc., gestiti da Invitalia per startup e nuove imprese, di frequente prevedono l’accesso al Fondo per la quota di finanziamento bancario.
  • Confidi regionali: molte Regioni hanno sezioni speciali del Fondo (vedi elenco sezioni speciali, es. Fondo Regione X cofinanziato dal POR FESR). Se l’impresa rientra in una sezione speciale, potrebbero esserci vantaggi aggiuntivi (ad es. priorità di istruttoria, copertura di quota commissioni, ecc.).
  • Imprese femminili: c’è una sezione speciale per l’imprenditoria femminile finanziata dal PNRR, che consente tra l’altro la prenotazione diretta della garanzia. Una impresa femminile (definizione legge 215/1992: es. società di capitali con ≥2/3 quote e CdA a donne, o impresa individuale donna) può prenotare la garanzia prima di ottenere il fido, per avere una sorta di “dote” da presentare alle banche. Questa è una deroga al normale iter (dove di solito solo la banca chiede la garanzia).

Tutti questi intrecci evidenziano che il Fondo di Garanzia PMI è un perno centrale della finanza agevolata italiana: agisce spesso come “abilitatore” di altre misure. Per un’impresa con debiti, sfruttare la garanzia può significare ottenere un finanziamento che permetta di ripagare quei debiti con una struttura di rimborso sostenibile (si pensi ad esempio a consolidare esposizioni a breve termine in un mutuo 6 anni garantito).

Aspetti contrattuali della garanzia: Quando la garanzia è concessa, viene emesso dal Gestore un documento di Concessione della Garanzia con tutte le condizioni (importo garantito, percentuale, premio di garanzia se dovuto, ecc.). La garanzia è “a prima richiesta e irrevocabile”: ciò significa che la banca, al verificarsi di un “evento di rischio” (tipicamente 1 rata impagata e persistenza del mancato pagamento per 90 giorni, oppure 180 giorni di sconfinamento su conto, o altre condizioni contrattuali), può attivare la procedura di escussione. La banca deve presentare istanza di escussione entro i tempi previsti (come detto 18 o 9 mesi a seconda dei casi). Se perde questo termine, la garanzia decade. Altrimenti, MCC verifica la documentazione (che il credito rientri fra quelli garantiti, che sia stato utilizzato regolarmente, ecc.) e liquida l’importo dovuto alla banca, detraendo eventuali recuperi ottenuti frattanto e tenendo conto di franchigie o co-guarentigie. Ad esempio, se una banca ha anche una ipoteca e recupera parte del credito escutendo la garanzia reale, il Fondo pagherà solo la differenza. Una volta pagato, MCC procede come detto alla riscossione verso l’impresa insolvente.

Sentenze rilevanti: La giurisprudenza recente ha consolidato principi importanti sul Fondo:

  • La Cassazione n. 1485/2022 ha confermato la natura pubblicistica e privilegiata del credito di regresso di MCC, sancendo che il privilegio sussiste già al momento della concessione della garanzia (se poi si verifica l’inadempimento, quel credito “latente” del Fondo diventa escutibile).
  • La Cass. n. 1005/2023 ha stabilito che l’escussione della garanzia comporta la surroga automatica dello Stato, il cui credito può essere iscritto a ruolo e riscosso senza bisogno di sentenza (quindi la cartella esattoriale è legittima senza un giudizio, in quanto si basa sull’art. 8-bis DL 3/2015).
  • La Cass. n. 6276/2023 ha ribadito che, pagata la banca, MCC può insinuarsi nel fallimento del debitore con privilegio generale, e che non vi è rischio di doppia soddisfazione perché o incassa il Fondo dallo Stato o dalla procedura, non entrambi.
  • La Cass. n. 18148/2023 (ord.) ha ulteriormente chiarito che il credito del Fondo nasce al momento del rilascio della garanzia, anche se condizionato risolutivamente all’adempimento del debitore: dunque esiste e può essere insinuato al passivo concorsuale anche se l’insolvenza avviene dopo.
  • La Cass. n. 26248/2024 ha affrontato un caso di nullità del finanziamento per violazioni del testo unico bancario (credito fondiario oltre soglie): la Corte ha deciso che la nullità del contratto di finanziamento non pregiudica la garanzia statale, la quale rimane valida e va onorata dallo Stato. In pratica, anche se la banca ha errato, il Fondo deve pagare e semmai lo Stato potrà rivalersi in separata sede.

Tali pronunce – di cui diamo conto qui in sintesi – garantiscono l’affidabilità e la solidità giuridica del meccanismo del Fondo, ma nel contempo suonano un monito per l’imprenditore: lo Stato non scherza nel recuperare i propri crediti da garanzia. L’imprenditore con debiti garantiti deve sapere che, fallita la strada “morbida” (rimborso o eventuale transazione), arriverà la riscossione coattiva con prelazione sul patrimonio.

Tabelle Riassuntive

Di seguito proponiamo alcune tabelle riepilogative dei principali parametri del Fondo di Garanzia PMI (edizione 2025), per facilitare la consultazione.

Tabella 1: Percentuali di Garanzia per Tipologia di Operazione e Impresa

Tipologia di Operazione / Impresa Copertura Fondo (garanzia diretta) Copertura in Riassicurazione
Finanziamenti per liquidità (PMI) – qualsiasi finalità di circolante, consolidamento debiti, anticipo crediti, ecc. 50% (unificata per tutte le fasce di rating) Fino a 80% della garanzia del Confidi (es: Confidi garantisce 80%, Fondo copre 80% di 80% = 64%).
Finanziamenti per investimenti (PMI) – acquisto beni strumentali, ristrutturazioni, progetti di sviluppo. 80% Fino a 80% della garanzia Confidi (es: 80%*80% = 64%).
Start-up e nuove PMI (< 3 anni) – non valutabili dal modello Rating. 80% (equiparate agli investimenti) Fino a 80% (come sopra).
Microcredito piccole operazioni (PMI) – finanziamenti ≤ €40.000 (diretti) o ≤ €80.000 (con Confidi) destinati a microcredito. 80% (copertura massima) Fino a 90% in riassicurazione per microcredito¹.
Operazioni “importo ridotto” con Confidi – richieste da garanti autorizzati, importo ≤ €100.000 (da 2025). 80% (liquidità) / 80% (investimenti) a seconda finalità – il Confidi copre il resto se necessario. Riassicurazione: Confidi tipicamente 80%, Fondo 80% di quanto garantito dal Confidi. Nuovo tetto €100k (prima €80k).
MidCap 250–499 dipendenti – Liquidità (una volta attiva la misura) 30% Non comune (di solito garanzia diretta per midcap).
MidCap 250–499 dipendenti – Investimenti 40% Non comune.
Enti Terzo Settore (ETS) – iscritti RUNTS, operazioni ≤ €60.000 80% (senza valutazione merito) n.d. (generalmente garanzia diretta).
Fornitori di Grande Impresa in AS (es. Ilva) – PMI con requisiti fatturato 35% da committente strategico in crisi. 80% (garanzia gratuita, senza valutazione) 90% in riassicurazione (Confidi garantisce 100%? Fondo 90% su Confidi).
Sezioni speciali (Turismo, Cultura ecc.) – eventuali percentuali dedicate (es. turismo covid 2020 era 80-90%). (Oggi confluite nel regime generale, eventuali future sezioni potrebbero modulare coperture)

Note:
¹ In alcuni schemi di microcredito con intermediari, il Fondo controgarantisce fino al 90% (ad es. 80% Confidi * 90% Fondo = 72%). Attualmente l’80% indicato in tabella è la misura massima di rilascio, ma il DM 176/2014 sul microcredito prevedeva fino all’80% per microcredito sociale e il Fondo poteva salire al 90% in riassicurazione.

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La tabella mostra che per la maggior parte delle PMI “standard” la garanzia copre il 50% se trattasi di prestito per liquidità e 80% se per investimenti. Percentuali più alte (fino 90%) permangono solo in casi speciali (riassicurazione Confidi su alcuni segmenti). Durante l’emergenza Covid si arrivò a coperture anche del 100% per piccole operazioni <30k e 90% su molte altre, ma quelle misure sono esaurite. Nel 2025 siamo tornati a livelli più contenuti e selettivi.

Tabella 2: Principali Requisiti e Condizioni – Ammissibilità al Fondo

Requisito/Condizione Descrizione e soglia Fonti / Note
Dimensione impresa PMI secondo definizione UE. Ammesse anche MidCap fino 499 dip. (con regole dedicate). L. 662/96 art.2 c.100 lett.a; L. 207/2024 c.452.
Forma giuridica Imprese di qualsiasi forma (società, ditte individuali), professionisti, enti terzo settore (RUNTS) per importi ≤60k. DM 23/09/2005; L. 197/2022 (terzo settore); Circolare MCC 19/2022.
Esposizioni deteriorate Escluse imprese con sofferenze o inadempienze probabili a bilancio banca. Rating interno fascia 5 escluso. Disposizioni Operative MCC, Parte B; Novità DL 145/23.
Impresa in difficoltà (UE) Imprese non in difficoltà (art. 2(18) GBER) se garanzia concessa in regime GBER. Deroga per difficoltà successive al 31/12/19 solo in Temporary Framework (scaduto). Ammissibile in de minimis anche se in difficoltà. Reg. UE 651/2014 art. 2(18); Linee guida MCC COVID.
Massimale garanzie per impresa €5.000.000 per singola impresa (anche sommando più operazioni). In vigore con calcolo ESL approvato CE (transitorio: calcolo con premi annui). L. 207/2024 c.450; DL 145/2023 art.15-bis; Circolare MCC 20/2024.
Finalità finanziamento Investimenti produttivi; liquidità/circolante; consolidamento debiti a breve (con apporto credito nuovo); crediti su portafogli. No operazioni meramente finanziarie o capitale di rischio per MidCap. DM 6/3/2017 (criteri ammissibilità operazioni); Regole MCC (FAQ).
Importo max per operazione In garanzia diretta, nessun limite singola operazione salvo massimale impresa. In riassicurazione con Confidi, importo singola operazione “ridotta” ≤ €100.000 (se Confidi certificato merito). L. 207/2024 c.452; Disposizioni Op. MCC.
Durata finanziamento Tipicamente: breve termine (12-18 mesi) per liquidità breve; medio-lungo (fino 6-8 anni di norma, 15 anni su investimenti immobiliari, 20 anni su mutui prima casa PMI agricole special). Nel 2020-21 alcuni prestiti liquidità fino 10 anni per emergenza. Ora durata in linea con pratica bancaria. Regole interne MCC; nessuna norma fissa durata massima (dipende da banca/progetto).
Costo per l’impresa Garanzia gratuita per microimprese; per le altre PMI nessuna commissione una tantum standard (dal 2022 il Fondo è gratuito con risorse pubbliche). Eliminata commissione di non perfezionamento. Rimane eventuale premio annuale a carico banche (non imprese). DL 145/2023; L. 207/2024 c.453.
Cumulo con altri aiuti Possibile nei limiti regimi UE: in de minimis sommare aiuti ≤200k/3anni; in GBER rispettare intensità massime (es. investimenti 20-30%). Garanzia cumulabile con contributi interessi/capitale purché somma ESL nei limiti. Reg. UE 1407/2013 art.5 (de minimis cumulo); Reg. 651/2014 art.8 (cumulo GBER).
Soggetti richiedenti La domanda di garanzia va presentata da una banca/intermediario finanziario o da un Confidi convenzionato, mai direttamente dall’impresa (salvo opzione prenotazione imprese femminili). L’impresa deve fornire alla banca documenti e modulistica firmata. DM 23/09/2005; Portale Fondo; Sez. Speciale Imprese femminili (prenotazione).
Tempi di concessione Istruttoria MCC molto rapida: tipicamente entro 1-2 settimane dal caricamento (in media 2-5 giorni lavorativi per esiti standard). In caso di esito positivo, la banca ha 18 mesi per erogare e confermare l’utilizzo al Fondo. Dati di prassi MCC (target 5gg per 90% pratiche); Circolari operative.
Privilegio e recupero post-escussione Il credito del Fondo verso impresa inadempiente è privilegiato ex lege (art. 8-bis DL 3/2015) e riscosso tramite ruolo esattoriale (art. 17 D.Lgs.46/99). L’impresa insolvente riceverà cartella esattoriale per l’importo pagato dal Fondo + interessi e spese. DL 3/2015 conv. L.33/2015 art.8-bis; D.M. 20/06/2005 art.2(4); Cass. 1005/2023.
Transazione saldo e stralcio Possibile proporre accordo transattivo prima dell’escussione: l’impresa (anche garante) paga parte debito, banca e Fondo rinunciano al resto. Procedura tramite Portale, con consenso banca e approvazione MCC. Sospende i termini di escussione durante valutazione. Disposizioni Operative Fondo (agg. 2022) sez. su “Proposta Transattiva”; Circolare MCC 14/2022.

Le tabelle sopra forniscono un quadro di riferimento rapido. Da notare che alcune voci (durata finanziamenti, tempi istruttoria) non sono rigidamente fissate per legge ma derivano dall’esperienza operativa e dalle regole interne. In ogni caso, prima di presentare domanda è bene verificare eventuali ultimi aggiornamenti sul sito ufficiale del Fondo o con il Gestore/MCC, poiché la normativa è in continua evoluzione.

Guida Pratica alla Presentazione della Domanda

Vediamo ora, passo per passo, come un imprenditore può accedere concretamente al Fondo di Garanzia, dall’idea di chiedere un finanziamento garantito fino all’ottenimento della garanzia. Questa sezione è strutturata in forma di guida operativa.

1. Preparazione interna in azienda

  • Analizzare il fabbisogno finanziario: L’impresa deve anzitutto definire di quanti soldi ha bisogno e per quale scopo (investimento, liquidità, pagamento debiti urgenti, ecc.). È importante quantificare un importo realistico e sostenibile in termini di rimborso. Ad esempio, se si vogliono consolidare debiti a breve, sommare l’ammontare da rifinanziare e prevedere magari una quota aggiuntiva per spese future (ricordando che, se è un consolidamento, la banca potrebbe esigere un 10% di liquidità aggiuntiva).
  • Verificare i requisiti: Usando i criteri esposti, l’imprenditore dovrebbe fare un check onesto della propria situazione: sono una PMI? ho bilanci ragionevoli? ho segnalazioni di sofferenza? ho spazio de minimis? Se emergono criticità (es: patrimonio netto negativo = impresa in difficoltà), valutare strategie come far entrare nuovi soci o patrimonializzare prima di chiedere credito, oppure impostare la domanda su un regime de minimis se possibile.
  • Documentazione di base: Occorre predisporre la documentazione finanziaria da fornire alla banca per l’istruttoria e poi al Fondo. In genere: ultimi due bilanci depositati (o dichiarazioni fiscali per ditte individuali), situazione contabile aggiornata dell’anno in corso, elenco dettagliato dei debiti verso banche/fornitori/erario (se rilevante per richiesta), piani di rientro eventualmente in essere, business plan o piano dei flussi di cassa prospettici se la richiesta serve a un progetto di rilancio. Se si è una startup senza bilanci storici, predisporre un piano d’impresa diventa ancor più essenziale per convincere la banca, anche se il Fondo non valuterà il merito storico.
  • Dichiarazioni sugli aiuti: Preparare l’elenco degli aiuti de minimis ricevuti negli ultimi 3 esercizi finanziari (il triennio da considerare è l’esercizio corrente e i due precedenti, considerando che se siamo a maggio 2025 vanno contati 2023, 2024 e 2025 – ma come importi occorre sommare 2023-2021 se non è ancora chiuso 2025, dipende). Questo elenco servirà per compilare la dichiarazione de minimis. Se l’impresa non ha mai ricevuto de minimis, dichiararlo (sarà a “zero”). Se ha ricevuto, sommare gli importi in € di ESL indicati nei provvedimenti di concessione avuti (ogni incentivo in de minimis comunica il valore in ESL).
  • Richiesta del report Centrale Rischi: È molto utile che l’impresa richieda a Banca d’Italia il proprio rapporto di Centrale dei Rischi aggiornato. Le banche lo guarderanno comunque; averne una copia aiuta anche l’impresa e i consulenti a capire come la vedono gli istituti (sofferenze, sconfinamenti, utilizzi linee di credito, etc.). Questo è gratuito (si può chiedere online via PEC o SPID) e arriva in pochi giorni.

2. Contattare la banca o il Confidi giusto

La garanzia del Fondo non può essere richiesta direttamente dall’impresa (salvo la prenotazione imprese femminili, di cui poi). Bisogna quindi passare tramite un soggetto finanziatore convenzionato: tipicamente una banca, oppure un Confidi (consorzio di garanzia fidi) che poi coinvolgerà una banca.

  • Interlocuzione con la banca: Ci si può rivolgere alla propria banca (dove si hanno i conti) oppure ad altre banche se la propria non è collaborativa. Spiegare al direttore o al gestore imprese la necessità di finanziamento e specificare che si intende accedere al Fondo di Garanzia statale. Ormai tutte le banche conoscono lo strumento; alcune hanno addirittura procedure fast-track per pratiche con garanzia pubblica. Se la banca ritiene la richiesta fattibile, vi indicherà quali documenti fornire per istruire la pratica di fido interna (bilanci, andamentali, etc., come sopra preparati).
  • Ruolo del Confidi: In alternativa o in aggiunta, ci si può rivolgere a un Confidi (ce ne sono di categoria, territoriali, artigiani, commercianti, ecc.). Il Confidi può facilitare l’accesso al Fondo in due modi: o garantendo anch’esso una parte del prestito (con la banca che chiede al Fondo la controgaranzia), o più semplicemente facendo da intermediario istruttore (molti Confidi sono soggetti garanti autorizzati che possono presentare richieste fino a 100k come visto). Il vantaggio di passare da un Confidi è che spesso offre assistenza nella predisposizione della pratica e può assegnare un proprio rating o una pre-valutazione. Lo svantaggio è che il Confidi applica solitamente una commissione o vuole anch’esso garanzie (ma alcuni Confidi grazie a fondi regionali rendono gratuita la propria garanzia). Se l’impresa è associata a una categoria con Confidi forte, vale la pena sentirli.
  • Prenotazione (solo per imprese femminili): Se l’impresa è a maggioranza femminile, può valutare la prenotazione online sul portale del Fondo (sezione “Imprese femminili”). In tal caso, la procedura è: ci si registra, si inseriscono i dati dell’impresa e della richiesta di finanziamento che si intende ottenere, e il Fondo rilascia una prenotazione valida 60 giorni. Entro quei 60 giorni bisogna poi andare in banca con la prenotazione per finalizzare la pratica. La prenotazione tutela dal rischio di esaurimento fondi sulla sezione speciale e dà un segnale alla banca che la garanzia è assicurata (salvo naturalmente la banca faccia comunque la sua istruttoria sul merito creditizio).

3. Istruttoria bancaria e inserimento domanda Fondo

  • Presentazione domanda in banca: Consegnare tutto il materiale richiesto. La banca valuterà internamente la concessione del fido seguendo le proprie policy, sapendo però di avere la garanzia statale. Spesso il processo è semplificato: per esempio, molte banche non richiedono ulteriori garanzie reali o personali se c’è il Fondo all’80% (magari per il 20% scoperto chiedono firma di avallo dei soci, dipende). In questa fase possono emergere criticità: se la banca ritiene che neppure col Fondo il rischio sia accettabile, potrebbe respingere la richiesta prima ancora di mandarla al Fondo. Oppure potrebbe concedere un importo inferiore a quello richiesto. Il dialogo è importante: fornire chiarimenti, ulteriori documenti se servono, per convincere la banca.
  • Compilazione moduli Fondo: Una volta che la banca è d’accordo a procedere, farà compilare all’impresa i moduli ufficiali di richiesta garanzia. Tra questi vi sono:
    • Il Modello di domanda (spesso chiamato Allegato 4 o 4-bis) firmato dal legale rappresentante, contenente i dati dell’impresa, del finanziamento (importo, durata, finalità) e le dichiarazioni sostitutive di certificazione (dimensione PMI, settore, de minimis, antimafia se >150k di aiuto, ecc.). Nei moduli aggiornati post-2020 sono già incluse varie autodichiarazioni, ad esempio quella di non essere impresa in difficoltà o – se in temporanea difficoltà Covid – di rispettare i requisiti del Temporary Framework.
    • L’informativa privacy e consenso a comunicare i dati a MCC e MIMIT.
    • La scheda ESL (equivalente sovvenzione lorda): un modulo in cui si indica quale regime di aiuto viene utilizzato. Se è de minimis, di solito c’è la tabella per inserire gli aiuti già avuti e calcolare l’ESL della garanzia in questione. Se è GBER, va indicato l’articolo applicativo (17, 22 o altro) e dichiarato che l’impresa rispetta i requisiti di tale articolo. La banca spesso aiuta a scegliere il regime più adatto – talvolta il loro sistema informatico lo fa automaticamente in base a scelte guidate.
    • Dichiarazione antimafia: per garanzie sopra una certa soglia di aiuto, va compilata una dichiarazione sostitutiva antimafia (di solito per importi garantiti oltre €150.000, equiparato a soglie di contributi pubblici).
  • Invio telematico a MCC: La banca (o il Confidi) inserisce tutti questi dati nel Portale Fondo di Garanzia ad essa riservato. Ogni intermediario ha account dedicati sul sistema MCC. Vengono caricati anche i documenti (bilanci, CR, moduli firmati in PDF). Una volta completa, la domanda viene “inoltrata” ufficialmente. Se tutto è corretto, il Portale restituisce una ricevuta con un numero di posizione.

4. Valutazione da parte del Fondo e esito

  • Controlli automatici e rating: Il Fondo, ricevuta la pratica, effettua in primis dei controlli formali e l’elaborazione del rating. Ad esempio, verifica che il codice fiscale dell’impresa sia corretto, che sia PMI (usando i dati di bilancio e associati eventuali), che non abbia già garanzie per oltre 5 milioni, che la documentazione sia completa. Poi calcola lo scoring e determina la fascia 1-5. Se la pratica non supera qualche controllo (es. allegati mancanti) lo comunica come “sospesa” chiedendo integrazioni alla banca. Se supera i controlli e il rating è entro 1-4, la pratica passa alla fase di deliberazione.
  • Delibera del Fondo: Molte pratiche vengono deliberate in via automaticamente approvata (se rating ok e dentro parametri standard) grazie ai poteri delegati al Gestore. Alcune (casi borderline o molto grandi) passano al vaglio del Comitato di gestione del Fondo, che in genere si riunisce settimanalmente. Dal punto di vista dell’utente, la differenza non si nota: la risposta arriva comunque telematicamente alla banca. In media, i tempi di risposta sono rapidi: spesso l’esito arriva entro 5 giorni lavorativi. Nei periodi di picco (es. durante Covid con migliaia di domande al giorno) c’erano voluti più giorni, ma nel 2025 i flussi sono normalizzati.
  • Esito positivo (“ammissione alla garanzia”): Se la domanda è accolta, MCC invia alla banca la comunicazione di ammissione, indicando: importo garantito, percentuale, regime di aiuto utilizzato e relative condizioni, numero identificativo garanzia e data di scadenza disponibilità. L’ammissione può contenere prescrizioni (es: che entro tot mesi vada perfezionato il finanziamento). A questo punto il finanziamento può essere erogato. La garanzia diventa efficace dal momento dell’erogazione del credito, purché avvenga entro i termini (solitamente la delibera vale 6 mesi, estendibili su richiesta). Se l’erogazione non avviene, la garanzia decade automaticamente trascorso il termine.
  • Esito negativo (rigetto): Se la domanda viene respinta, MCC comunica la motivazione. Può essere: “impresa non ammissibile per rating” (fascia 5), oppure “impresa non ammissibile per dati dimensionali/settore” (magari errore nel calcolo PMI), oppure “esaurimento plafond de minimis” (raro, perché di solito se saturava de minimis provavano GBER). In caso di rigetto, l’impresa può chiedere alla banca se ci sono margini di riesame: spesso, no, a meno di errore materiale correggibile (es. se era sbagliata la classe dimensionale, si può rettificare e ripresentare). Se invece il rigetto è per merito (rating), l’unica è attendere di migliorare i dati aziendali o cercare altre forme di garanzia (es. Confidi senza controgaranzia statale, o garanzie private).

5. Erogazione del finanziamento e post-garanzia

  • Firma del contratto di finanziamento: Con la garanzia approvata, la banca fa firmare all’impresa il contratto di mutuo/apertura di credito. Nel contratto sarà menzionata la presenza della garanzia MCC ex L.662/96, con l’importo garantito. Spesso c’è una clausola standard di consenso del cliente al trattamento dati da parte di MCC e alla eventuale escussione.
  • Utilizzo e rendicontazione: L’impresa riceve i fondi (in conto corrente o come pagamento di debiti, a seconda). Se era un finanziamento per investimento, a distanza di tempo potrebbe dover presentare al Fondo una relazione finale sugli investimenti effettuati (soprattutto se in GBER art.17, c’è obbligo di attestare la realizzazione dell’investimento). Questo è un adempimento da non dimenticare: il Gestore invia promemoria attraverso la banca. Se non si rendiconta l’investimento, teoricamente l’aiuto potrebbe decadere (poiché l’esenzione GBER richiede prova dell’investimento). Per finanziamenti di liquidità normalmente non c’è rendicontazione ex-post, ma l’impresa deve attenersi alla destinazione dichiarata (in caso di controllo ex art. 7 D.Lgs. 123/98, un uso difforme di fondi agevolati potrebbe creare problemi).
  • Pagamento delle rate: Ovviamente, l’impresa dovrà rimborsare secondo il piano concordato (rate mensili, trimestrali, etc.). Il fatto che ci sia la garanzia statale non cambia nulla in termini di scadenze, interessi di mora, eventuali penali: il rapporto di credito resta tra banca e cliente. È anzi interesse dell’impresa pagare puntualmente per non incorrere nel default e nell’attivazione della garanzia.
  • Gestione di difficoltà successive: Se l’impresa, nonostante tutto, fatica a pagare questo nuovo debito garantito, dovrebbe attivarsi subito con la banca per cercare soluzioni: rinegoziazione della durata (oggi molte banche, con l’assenso del Fondo via circolari, accettano di allungare i piani di ammortamento per evitare default), moratorie (ci sono state moratorie settoriali, es. per alluvioni, con sospensione rate 12 mesi autorizzata da MCC), o come extrema ratio la transazione di cui sopra. È meglio muoversi entro i famosi 18 mesi dal primo insoluto. Se si va in default totale e la banca escute il Fondo, poi ogni flessibilità sparisce perché subentra lo Stato.
  • Chiusura anticipata: Se l’impresa dovesse estinguere anticipatamente il finanziamento (ad es. trova liquidità e vuole chiudere il debito), può farlo. La banca notificherà a MCC l’estinzione e la garanzia cesserà (non serve pagare nulla per chiuderla). Non essendoci commissioni ricorrenti, non c’è rimborso di nulla.

In conclusione, operativamente l’iter non è complicato: il grosso del lavoro è preparare bene la pratica e convincere la banca. Il Fondo agisce quasi come un’automazione dietro le quinte, ma l’esperienza insegna che avere tutti i documenti e requisiti in ordine dall’inizio riduce moltissimo intoppi e tempi.

Domande Frequenti (FAQ)

In questa sezione affrontiamo alcune domande comuni in forma Q&A, per chiarire dubbi pratici e concettuali sul Fondo di Garanzia per le PMI, con particolare riguardo a situazioni di imprese indebitate.

Q1: Un’impresa con molti debiti (es. fiscali o verso fornitori) può comunque ottenere la garanzia del Fondo?

A1: Sì, avere debiti in sé non impedisce l’accesso al Fondo. Non esiste una regola che escluda chi ha debiti fiscali pendenti o arretrati con fornitori. Tuttavia, ciò incide sulla valutazione del merito creditizio: se i debiti sono tali da aver causato insolvenze (pignoramenti, sofferenze bancarie) o uno stato di crisi conclamata, l’impresa potrebbe essere classificata come troppo rischiosa (fascia 5) e quindi esclusa. In caso di debiti fiscali, è consigliabile regolarizzarli o dilazionarli prima. Ad esempio, se ho cartelle esattoriali, aderire a una rateazione ed essere in regola con le rate mostra che sto gestendo il debito, aumentando le chance che banca e Fondo mi considerino affidabile. In sintesi: debiti sì, ma gestiti in modo sostenibile. Un’azienda ultra-indebitata e in default su più fronti difficilmente otterrà nuova finanza, garanzia o meno.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Q2: Il Fondo di Garanzia eroga contributi a fondo perduto o solo garanzie?

A2: Il Fondo eroga solo garanzie, non dà denaro direttamente alle imprese. Fa eccezione una misura specifica per i fornitori di grandi imprese in crisi, dove il Fondo eroga anche un contributo a fondo perduto in conto interessi (cioè paga metà interessi alla banca), ma è un caso particolare. Normalmente, il vantaggio per l’impresa non è un contributo cash, bensì poter ottenere un prestito dalla banca grazie alla garanzia statale. È la banca che effettivamente mette a disposizione i fondi (che poi l’impresa restituirà). Quindi non va confuso con bandi a fondo perduto: il Fondo PMI non dà soldi gratis, ma aiuta ad avere un finanziamento che altrimenti non avresti o avresti a condizioni peggiori.

Q3: Che differenza c’è tra garanzia diretta e riassicurazione? Chi decide quale usare?

A3: La garanzia diretta è quando la banca chiede la garanzia del Fondo e risulta beneficiaria della stessa. In caso di default, la banca chiederà i soldi al Fondo. La riassicurazione/controgaranzia è quando c’è un intermediario di mezzo, tipicamente un Confidi: il Confidi garantisce il prestito verso la banca, e a sua volta il Fondo garantisce (riassicura) il Confidi. Così, se l’impresa non paga, la banca escute il Confidi e poi il Confidi escute il Fondo. Le percentuali di copertura spesso differiscono (esempio: in diretta l’80%, in riassicurazione 80% di 80% = 64%). Chi decide? Dipende da come presenti la pratica: se vai direttamente in banca senza passare da Confidi, sarà garanzia diretta; se coinvolgi un Confidi, di solito la banca preferisce avere la controgaranzia del Fondo (per ridurre il rischio sul Confidi stesso). A livello di impresa, spesso la scelta è legata alla facilità di ottenere il credito: alcune PMI piccole trovano più facile passare dal Confidi locale che le conosce e poi far garantire il Confidi dal Fondo. Altre PMI strutturate vanno direttamente in banca. Il Fondo supporta entrambi i canali.

Q4: Sono un professionista (ditta individuale senza dipendenti). Posso accedere al Fondo?

A4: Sì, i professionisti e lavoratori autonomi rientrano tra i beneficiari dal 2016. Ai fini del Fondo, i professionisti sono equiparati alle imprese (microimprese). Devi avere la partita IVA attiva e, se richiesto, l’iscrizione al tuo albo professionale. Quando compili la domanda, nel modulo PMI indicherai di essere lavoratore autonomo. Serviranno le ultime dichiarazioni dei redditi al posto dei bilanci, ovviamente. Anche le start-up innovative costituite in forma di ditta individuale o micro ditte possono accedere. Quindi, commercialisti, avvocati, ingegneri, artigiani senza dipendenti, ecc., tutti inclusi, purché attività economiche.

Q5: Quali vantaggi concreti ottengo dal Fondo? Il tasso della banca sarà più basso?

A5: In genere la presenza della garanzia pubblica porta vari vantaggi:

  • Più alta probabilità di ottenere il credito: la banca con rischio mitigato è più propensa ad approvare la pratica, anche se sei un cliente nuovo o hai poco storico creditizio.
  • Importo finanziabile maggiore: con l’80% garantito, la banca può esporsi su importi più alti di quelli concessi senza garanzia (dove avrebbe chiesto più garanzie reali).
  • Minori garanzie collaterali richieste: spesso la banca rinuncia a ipoteche o fideiussioni personali se c’è la garanzia statale sufficientemente elevata. Attenzione: non è obbligata a farlo, ma è pratica comune. Alcune banche su operazioni garantite 80% chiedono comunque la fideiussione personale dei soci per il restante 20% non garantito.
  • Tasso di interesse potenzialmente più basso: il tasso viene contrattato tra te e la banca. Non c’è un tetto imposto (eccetto il caso prestiti Covid <30k che fu fissato a max tasso ~1.9% + 0.25%). Però la banca, avendo minor rischio e minor assorbimento di capitale, può riflettere questo beneficio in un tasso leggermente inferiore rispetto a un prestito non garantito. Ad esempio, se senza garanzia ti farebbero il 7% annuo, con garanzia potrebbero scendere al 6%. Non è automatico, dipende dalla politica della banca e dal tuo potere contrattuale. Di certo, la garanzia incide sul cost of risk interno della banca, e molte banche ribassano spread per queste operazioni. Inoltre, se il finanziamento rientra in qualche programma agevolato (PNRR, Sabatini), il tasso potrebbe essere calmierato a priori.
  • Nessuna commissione a tuo carico: come detto, ottenere la garanzia non ti costa (a parte eventuali costi di istruttoria soliti della banca o del Confidi). Dunque è un vantaggio netto che non paghi direttamente.

Riassumendo, il vantaggio principale è ottenere credito dove magari non l’avresti ottenuto. Il secondo è risparmiare su costi collaterali (meno ipoteche, meno impegni personali, risparmi di tasso se contrattati). Per un’impresa in tensione finanziaria, il fatto stesso di ottenere un prestito che sistema i debiti è un enorme vantaggio, reso possibile dal Fondo.

Q6: Cosa succede se non riesco a rimborsare il prestito garantito?

A6: Se non paghi le rate, la banca, dopo un certo periodo di ritardo (di solito 90 giorni dopo il mancato pagamento, oppure se è un conto corrente quando revoca l’affidamento e tu non rientri entro 9 mesi) dichiarerà il prestito in default e potrà escutere la garanzia statale. A quel punto:

  • La banca trasmette al Fondo la richiesta di rimborso per la parte garantita (es. debito residuo €100k, garantito80% → chiede €80k).
  • Il Fondo (MCC) paga la banca per quella quota, soddisfacendo la banca nei limiti della garanzia.
  • Contestualmente, tu diventi debitore verso lo Stato della somma pagata. Il Fondo si surroga nei diritti della banca: significa che il tuo debito di €100k verso la banca si trasforma in un debito di €80k verso lo Stato (più rimane €20k verso la banca, che di solito viene svalutato e magari ceduto a recupero crediti privati per la parte non garantita).
  • Il credito di €80k in capo a MCC viene iscritto a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e tu riceverai una cartella esattoriale per tale importo. La cartella includerà anche interessi di mora dal giorno del pagamento alla banca e le addizionali di legge.
  • Da quel momento, il recupero seguirà le regole fiscali: se non paghi la cartella (o rateizzi), potresti subire azioni come il fermo amministrativo dei veicoli, il pignoramento di conti, stipendio, immobili, ipoteche legali, ecc., ad opera dell’Agente della Riscossione. Inoltre, il credito ha priorità privilegiata sui tuoi beni mobili (viene dopo i crediti del lavoro ma prima di fornitori, banche chirografarie, ecc.), quindi in un eventuale fallimento sarà molto probabile che lo Stato recuperi qualcosa a scapito di altri creditori.
  • Tecnicamente, potresti tentare un’accordo transattivo anche dopo la cartella, tramite istituti come la “transazione fiscale” nel concordato o nella composizione negoziata, ma è un terreno complesso. Diciamo che, una volta attivata la garanzia, lo Stato non è tenero: la Cassazione ha confermato che tutto ciò avviene legittimamente e il privilegio è solidissimo.

Quindi morale: fai di tutto per evitare il default. Se vedi che non ce la fai, parla subito con la banca per rinegoziare o attiva la procedura di saldo e stralcio prima che escutano. Una volta che il credito finisce in mano pubblica, l’impatto per te è molto pesante e rischia di compromettere definitivamente la tua attività (oltre a potenziali profili di responsabilità degli amministratori se l’insolvenza diventa irreversibile).

Q7: Posso chiedere un finanziamento garantito dal Fondo per pagare le tasse arretrate?

A7: Sì, è possibile. Ottenere liquidità per pagare debiti fiscali è una finalità di liquidità assolutamente lecita. La banca potrebbe anche erogare direttamente sul conto dell’Erario (ad esempio con un bonifico all’Agenzia Riscossione per saldare delle cartelle) se vuole essere sicura della destinazione. Dal punto di vista del Fondo, rientra nelle operazioni per “esigenze di liquidità”, quindi copertura 50%. Non c’è una categoria specifica “prestito per pagamento tasse”, ma è compreso. Chiaramente, devi comunque convincere la banca di poter restituire quel prestito: se le tue uniche uscite servono a pagare tasse e non generi cassa, la banca sarà scettica. Però se, ad esempio, hai aderito a una definizione agevolata e devi pagare un tot entro una scadenza ravvicinata per evitare ipoteche, un finanziamento garantito può salvarti la situazione, e la banca sa che quei debiti fiscali pagati toglieranno gravami all’azienda (quindi in prospettiva migliora la solvibilità). Quindi, sì, inserisci chiaramente nel business plan e nella domanda che la liquidità richiesta è finalizzata a regolarizzare la posizione fiscale: talvolta questo può essere visto positivamente.

Q8: Posso ottenere la garanzia per un prestito a 15 o 20 anni? Ci sono limiti di durata?

A8: Di per sé il Fondo non impone una durata massima generica (a parte il rispetto di eventuali norme di aiuto: ad esempio, sotto il Temporary Framework c’era durata max 8 anni per certi prestiti). Nella prassi, però, la maggior parte dei prestiti coperti ha durata tra 3 e 10 anni. Durate ultra-lunghe (15-20 anni) sono rare e di solito legate a investimenti immobiliari (ad esempio, mutui per costruire immobili aziendali). In quei casi la banca può chiedere la garanzia del Fondo e anche un’ipoteca. Il Fondo garantisce fino a scadenze lunghe? Sì, se la banca concede quel piano. Tieni conto però che più è lunga la durata, più grande può risultare l’equivalente d’aiuto (perché la garanzia copre un rischio per più tempo), quindi potresti saturare il de minimis su un prestito molto lungo. Ad esempio, un mutuo 15ennale da 1 milione garantito 80% avrebbe un ESL significativo; in questi casi conviene staccarlo dal de minimis e andare su GBER (es. come aiuto investimento). In pratica, la durata la decide la banca in base al progetto; il Fondo la accetta purché coerente. Se il tuo progetto richiede 15 anni di payback, cerca una banca disposta a tanto (magari CDP o simili in programmi speciali). Un caso comune di durata 15-20 anni col Fondo è stato il Fondo garanzia prima casa (gestito da Consap, altro strumento distinto) per mutui casa di giovani o PMI agricole. Ma per il nostro Fondo PMI d’impresa, direi che durate >10 anni non sono vietate ma vanno motivate da un investimento importante.

Q9: La mia azienda è neo-costituita e senza bilanci: la banca dice che non ho “storico”. Il Fondo può aiutarmi come start-up?

A9: Assolutamente sì. Una delle funzioni del Fondo è proprio sostenere le start-up e le nuove imprese che per definizione non hanno storico creditizio né garanzie. Come visto, le PMI costituite da meno di 3 anni possono ottenere il massimo della copertura (80%) e senza punteggio di rating (se non valutabili). Inoltre, se siete start-up innovative iscritte nell’apposito registro, siete esonerate dalla valutazione del merito creditizio: accesso automatico alla garanzia. Questo non significa che qualsiasi business plan campato in aria venga finanziato – la banca deve comunque credere nel progetto – ma il Fondo elimina il “bias” dei numeri storici. Dal 2021 c’è anche un programma chiamato “Garanzia SupportItalia” di SACE per start-up non ancora in utile, ma il Fondo MCC resta il canale principale. Quindi, consigli: preparate un buon piano, evidenziate che siete innovativi (se lo siete, magari coinvolgete incubatori, ecc.), e cercate banche attive con start-up (ce ne sono alcune specializzate). Il Fondo è dalla vostra parte, in pratica.

Q10: Ho già un prestito garantito dal Fondo. Posso chiederne un altro? Ci sono limiti al numero di operazioni?

A10: Puoi chiederne più di uno, fino al limite cumulato di 5 milioni di garantito. Il Fondo infatti parla di importo massimo garantito “per singola impresa” di €5.000.000. Quindi, se per esempio hai già 2 finanziamenti garantiti per un totale di 2 milioni garantiti, hai ancora capienza per ulteriori 3 milioni. È possibile anche ottenere più garanzie in parallelo (es. una per un mutuo investimento, una per un fido di cassa) senza aspettare di finire di pagare la prima. La cosa importante è che complessivamente l’esposizione coperta non superi quel tetto e che ogni nuova richiesta sia valutata con il merito creditizio aggiornato (se hai troppi prestiti, magari il rating peggiora). Fai attenzione però: se hai già molti prestiti garantiti e inizi ad accumulare debito, la banca farà valutazioni di sostenibilità (il Fondo non impedisce formalmente di stratificare, ma la banca vede il totale indebitamento). Nel caso di gruppi di imprese collegati, il limite dei 5 milioni si riferisce alla singola impresa richiedente, non cumulato sul gruppo (tranne casi di abuso frazionamento). Ma se un gruppo ha più aziende ciascuna potrebbe prendere 5 milioni se autonome. In definitiva: sì, puoi prendere più finanziamenti garantiti man mano che ne hai bisogno, a condizione di rimanere nei limiti e di avere ancora capienza de minimis o condizioni GBER per ciascuno.

Q11: Come faccio a sapere se ho “spazio” de minimis per la garanzia? Chi fa il calcolo?

A11: Devi sommare tutti gli aiuti “de minimis” ricevuti dalla tua impresa negli ultimi 3 esercizi finanziari. Se la somma (in termini di ESL, cioè valore lordo) + l’aiuto nuovo eccede 200.000 €, sei fuori dal de minimis. Il valore dell’aiuto nuovo (la garanzia) lo calcola MCC secondo i suoi modelli. In pratica, tu dichiari gli aiuti già ricevuti, e MCC determina l’ESL della garanzia che stai chiedendo. Se vede che con quello sfori, rigetta o deve applicare GBER. In verità, MCC spesso sceglie a monte: se l’operazione è grossa, la mette in GBER così non consuma de minimis. Il suggerimento: se sai di aver ricevuto, ad esempio, 150k di de minimis negli ultimi anni, evidenzialo alla banca, così magari impostano la pratica direttamente come GBER. Altrimenti, se rimani su de minimis, potresti saturare. Comunque, nel modulo domanda c’è una sezione dove dichiari gli aiuti avuti (di solito devi elencare ente concedente, data e importo in € dell’aiuto). Se sei a zero, scrivi zero. MCC incrocia queste info anche con il Registro Nazionale Aiuti di Stato (dove ormai sono registrati tutti gli aiuti). Quindi, fai attenzione a non dimenticare di dichiarare qualche aiuto ricevuto, altrimenti rischi dichiarazione mendace. Per sicurezza, puoi consultare il Registro (RNA) online con CNS o SPID per vedere gli aiuti intestati alla tua partita IVA.

Q12: La garanzia copre anche gli interessi o solo il capitale?

A12: La garanzia di norma copre il capitale residuo in linea capitale del finanziamento, eventualmente comprensivo degli interessi contrattuali maturati fino ad una certa data di mora. Ad esempio, se hai saltato 6 rate, copre il capitale scaduto più forse interessi di quelle 6. Non copre invece interessi di mora, penali o spese legali: quelli rimangono a carico del debitore e la banca li può richiedere separatamente, ma il Fondo non li paga. In pratica, quando la banca escute, MCC paga il capitale residuo (per la percentuale garantita) più interessi contrattuali fino a 90 giorni dopo la risoluzione o un tetto simile (c’è una formula nelle condizioni). Ciò significa che, post-escussione, tu dovrai al Fondo l’importo capitale pagato. Gli interessi di mora invece li dovrai comunque alla banca (se non li hai pagati) e potrebbero diventare un debito chirografario verso la banca, oppure se la banca li iscrive anch’essi a ruolo tramite decreto ingiuntivo (ma di solito si limitano al capitale garantito). Nota: nel contributo in conto interessi per Ilva, il Fondo copre metà interessi contrattuali, ma quello è un aiuto, differente dalla garanzia.

Q13: Ci sono casistiche particolari di esclusione? (Es. imprese con carichi pendenti penali, antimafia, etc.)

A13: Sì. Come tutte le agevolazioni pubbliche, vale la normativa antimafia: se l’importo di aiuto supera €150.000 (in ESL) o se richiesto dalla legge, viene fatta verifica antimafia su amministratori e soci rilevanti. In caso di interdittiva antimafia, l’operazione è esclusa. Anche soggetti sotto sanzioni (es. in liste anti-terrorismo) ovviamente non possono accedere. Inoltre, le imprese che abbiano commesso frodi ai danni dello Stato o si trovino in condizione di aver ricevuto aiuti illegali da rimborsare, vengono escluse (clausole generali UE). Casi particolari: se un’impresa è sottoposta a sequestro o confisca (es. aziende in amministrazione giudiziaria per mafia), potrebbero non essere ammesse in assenza di indicazioni specifiche (anche se in teoria, essendo in bonis, potrebbero se gestite da amministratori giudiziari per continuità). In sintesi, oltre agli aspetti economici, valgono i requisiti generali di onorabilità e legalità.

Q14: Il Fondo di Garanzia e la garanzia SACE “Italia” sono la stessa cosa?

A14: No, sono due cose diverse, anche se entrambe garanzie statali. Il Fondo di Garanzia PMI è gestito da MCC e copre PMI e MidCap fino 499 dipendenti, con criteri e massimali come abbiamo visto, ed è usato per lo più su finanziamenti interni. La Garanzia SACE (es. “Garanzia Italia” introdotta con il Decreto Liquidità 2020) copre imprese più grandi e operazioni specifiche, spesso legate all’export o a esigenze Covid per grandi imprese, e viene gestita da SACE Spa, con copertura fino al 70-80-90% a seconda dei casi. Semplificando: se sei PMI vai sul Fondo MCC; se sei impresa grande (oltre 499 dip) devi andare su SACE (che comunque oggi nel 2025 ha ridotto molto l’operatività straordinaria, tornando al ruolo ordinario per export). Alcune aziende tra 250 e 499 dipendenti potevano scegliere tra Fondo PMI o SACE Covid; ora con la riforma Fondo che include fino 499, probabilmente quelle andranno sul Fondo. Inoltre SACE gestisce garanzie speciali (Green, Bonds, ecc.) complementari. Ma ripeto, per PMI tipicamente non si interagisce con SACE se non per operazioni estero (fideiussioni export, ecc., che il Fondo PMI non copre perché è per finanziamenti).

Q15: Come incide il Fondo di Garanzia sul mio bilancio? Devo evidenziarlo in qualche modo?

A15: Sul bilancio civilistico dell’impresa beneficiaria, non c’è da contabilizzare nulla riguardo alla garanzia, perché l’operazione principale è il finanziamento ricevuto (che va iscritto come debito verso banca). La garanzia statale è un accordo tra banca e Stato, tu sei solo beneficiario indiretto. Non costituisce né un credito né un debito per te finché sei in bonis. Potresti inserire nelle eventuali informazioni della nota integrativa un cenno che il tuo debito bancario è garantito dallo Stato ex L662/96, ma non è obbligatorio (lo fanno più che altro le banche nel loro bilancio per dire quali crediti hanno garantiti pubblicamente). Dal punto di vista dei covenant finanziari, avere un debito garantito o non garantito di solito per te è neutro: però sappi che la banca pondera quel credito a livello di risk management in modo diverso (rischio di credito residuo 20% se garanzia 80% statale, spesso con ponderazione 0 ai fini patrimoniali perché è garantito dallo Stato italiano – rating sovereign). Quindi per la banca è quasi come avere un credito vs lo Stato. Per te questo non cambia contabilmente nulla, ma cambia nel rapporto: potresti trovarti che una banca con cui hai solo crediti garantiti chieda meno garanzie su altre esposizioni in futuro, perché sa che sei “assistito”. Oppure, lato negativo, se dovessi fallire, quella banca sarà meno arrendevole in concordato perché tanto sa che recupera dallo Stato il grosso (quindi magari vota contro concordato per escutere la garanzia). Ma sto divagando su scenari di crisi. In sintesi: in bilancio non impatta se non come informativa eventuale.


Queste erano alcune delle FAQ più frequenti. Ovviamente ogni situazione particolare può far nascere ulteriori quesiti: il nostro consiglio è di consultarsi sempre con il proprio commercialista o consulente legale prima di intraprendere operazioni finanziarie complesse con garanzie pubbliche, specialmente se si è in condizioni di indebitamento elevato.

Simulazioni Pratiche

Per rendere ancora più concreta la trattazione, proponiamo brevi casi aziendali esemplificativi dove l’utilizzo del Fondo di Garanzia interviene in situazioni tipo di imprenditori con debiti. Queste simulazioni ipotetiche illustrano l’approccio e i benefici ottenibili.

Caso 1: Artigiano con debiti fiscali da cartelle esattoriali

Scenario: Mario è titolare di una piccola impresa artigiana individuale (3 dipendenti) che produce infissi. Negli ultimi due anni, complice il calo di pagamenti di alcuni clienti, ha accumulato debiti con il Fisco: €50.000 di IVA non versata e INPS arretrato. Ha ricevuto cartelle esattoriali per questi importi. Inoltre ha circa €30.000 di debiti con fornitori di alluminio, alcuni già scaduti da 90+ giorni. Mario però vede una ripresa degli ordini e ha in corso diverse installazioni. Il suo problema è la liquidità: deve pagare questi arretrati per evitare che il Fisco gli blocchi il furgone e i fornitori interrompano le consegne.

Soluzione con Fondo: Mario si rivolge a un Confidi artigiano locale. Il Confidi esamina la sua situazione: fatturato attuale €200k, ordini in portafoglio, bilancio in lieve utile nel 2024 ma tensione di cassa per crediti incagliati. Il Confidi propone di richiedere un finanziamento di €80.000 a 5 anni, finalizzato a “ripristino capitale circolante e pagamento debiti urgenti”. Con €80k, Mario pagherebbe le cartelle (magari ottenendo un piccolo sconto su sanzioni con la rottamazione) e i fornitori strategici, tornando in bonis. La banca convenzionata con il Confidi sarebbe disponibile solo se almeno l’80% del rischio è mitigato. Allora: Confidi garantisce il 80% del prestito, e Fondo di Garanzia contro-garantisce il Confidi al 80%. Copertura effettiva per la banca: 64%. La banca accetta, con tasso del 6% annuo. Il Confidi istruisce la pratica, MCC la approva (Mario risulta rating 4 borderline, ma Confidi apporta merito qualitativo e la pratica passa). Mario ottiene €80k sul conto, che il giorno stesso utilizza per pagare €50k all’ADER (azzerando le cartelle) e €30k ai fornitori chiave (pattuisce con alcuni un saldo a stralcio 30k su 35k dovuti). Ora l’azienda di Mario è pulita da pendenze, i fornitori continuano a servirlo, e lui ripagherà ~€1.540 al mese per 5 anni alla banca. Grazie al Fondo/Confidi, Mario ha evitato misure esecutive e può proseguire l’attività. (Attenzione: Mario dovrà essere costante nelle rate; almeno avrà alleggerito la pressione immediata.)

Caso 2: Microstartup innovativa con necessità di finanziamento iniziale

Scenario: Anna è una giovane imprenditrice che ha creato da 1 anno una startup innovativa SRL nel settore software gestionale. Ha ottenuto un investimento equity da un business angel di €100k, ma ha bisogno di altri €150k per sviluppare il prodotto e coprire le spese del primo anno di lancio (marketing, 5 programmatori, ecc.). Non ha ancora ricavi, solo un prototipo. Nessuna banca normalmente presterebbe €150k a una startup pre-revenues. Tuttavia, esiste il Fondo di Garanzia che copre investimenti in startup.

Soluzione con Fondo: Anna prepara un business plan dettagliato e si rivolge a una banca che collabora con incubatori. La banca, vedendo l’assenza di storico, propone di usare il Fondo PMI. L’operazione rientra in “aiuti alle PMI in fase di avviamento” (art. 22 GBER) quindi il Fondo può garantire l’80%. Inoltre Anna, essendo startup innovativa, non sarà soggetta a valutazione creditizia sul passato. La banca delibera un mutuo chirografario di €150k a 7 anni (2 anni di preammortamento solo interessi) al tasso 5%, senza chiedere garanzie personali ad Anna, confidando nella garanzia statale e nel potenziale equity raccolto. Il Fondo approva in tempi rapidi. Anna ottiene i fondi, che investe in sviluppo e marketing. Nei primi 2 anni paga solo piccole quote di interesse (che copre con i restanti soldi dell’equity), e dal terzo anno (in cui prevede flussi da clienti) inizierà a rimborsare anche il capitale. In assenza del Fondo, Anna non avrebbe trovato nessun prestito perché la sua unica garanzia è l’idea. Così invece, grazie alla garanzia pubblica, la banca ha limitato il rischio e Anna ha potuto finanziare la crescita senza diluire ulteriormente il capitale sociale.

Caso 3: PMI commerciale in concordato preventivo con continuità, nuovo finanziamento prededucibile

Scenario: Beta Srl gestisce una catena di negozi retail (50 dipendenti). A causa di errata espansione e shock di mercato, ha accumulato debiti per 4 milioni di euro e nel 2024 ha presentato domanda di concordato preventivo in continuità aziendale. Il piano di concordato prevede la prosecuzione dell’attività in 30 punti vendita e l’ingresso di un nuovo socio post-omologa, ma richiede anche finanza esterna di €500.000 per pagare fornitori strategici e le spese interinali di procedura. Beta Srl è un’impresa in crisi conclamata (procedura concorsuale aperta). Una banca potrebbe erogare quei €500k come finanziamento prededucibile (che in caso di fallimento successivo verrebbe rimborsato prima di altri crediti). Però la banca, pur avendo privilegio prededuzione, è timorosa. Si valuta se il Fondo di Garanzia possa intervenire.

Soluzione ipotetica: Beta Srl discute con la banca e con il commissario giudiziale. Si decide di tentare la richiesta al Fondo PMI in de minimis, poiché Beta è impresa in difficoltà (quindi niente GBER). €500k di finanziamento 3 anni prededucibile, garantito 80%. L’ESL della garanzia risulta circa 100k, che fortunatamente Beta ha ancora come capienza de minimis (non aveva aiuti precedenti). La banca invia la domanda, allegando anche copia del ricorso di concordato e l’autorizzazione del Tribunale a contrarre il finanziamento prededucibile ex art. 99 CCII. Il Fondo di solito avrebbe rigettato Beta perché “impresa in difficoltà”, ma grazie alla base de minimis può ammetterla (le Disposizioni Operative ora lo consentono se c’è attestazione del professionista sul piano). MCC valuta che con concordato in corso e finanza prededucibile la prospettiva di rimborso è concreta (in caso di esito negativo, comunque prededuzione + garanzia statale = banca coperta quasi 100%). La pratica viene approvata eccezionalmente. La banca eroga €500k, che Beta Srl utilizza come da piano per pagare i fornitori essenziali e tenere le forniture. Il concordato va a buon fine, Beta esce dalla procedura e continua l’attività ridimensionata; con i flussi liberi riesce a rimborsare il finanziamento prededucibile secondo accordi. In questo caso, il Fondo ha facilitato la nuova finanza dentro una procedura di risanamento, salvando un’azienda e 50 posti di lavoro. (Nota: questo caso è al limite e nella realtà potrebbe incontrare ostacoli normativi, ma illustra che, in teoria, la garanzia statale può essere un supporto anche in piani di turnaround, con la dovuta creatività legale e consenso di tutti i soggetti coinvolti).

Caso 4: Impresa manifatturiera in bonis con elevati debiti bancari, rinegoziazione e allungamento

Scenario: Gamma S.p.A. è una PMI manifatturiera (120 dipendenti) che negli anni ha investito molto in macchinari finanziandosi con vari mutui. Ha attualmente 5 mutui per totali €3 milioni residui e un c/c scoperto di €500k. Riesce a pagare le rate, ma con margine di liquidità esiguo. Teme che con l’aumento dei tassi e l’incertezza di mercato possa trovarsi in affanno. Vorrebbe semplificare la propria struttura finanziaria, allungare le scadenze e ridurre le uscite periodiche.

Soluzione con Fondo: Gamma parla con il pool di banche. Si decide per un’operazione di rifinanziamento consolidato: una banca capofila concede un nuovo mutuo di €3,5 milioni a 8 anni, con cui Gamma estinguerà tutti i 5 mutui esistenti e coprirà lo scoperto di c/c. Operazione di liquidità/consolidamento. La banca però condiziona all’ottenimento della garanzia statale, perché sta accollandosi l’intero rischio (prima i 5 mutui erano suddivisi su più banche). Il Fondo può garantire 50% essendo liquidità. Gamma però ha già utilizzato €1 milione di garanzie in passato (su due dei mutui originari c’era il Fondo). Quindi ora richiede garanzia su €3,5M. La sua situazione è buona (rating MCC fascia 3, utile operativo costante). Il Fondo verifica: Gamma non ha saturato i 5 milioni (è a 1 su 5), è PMI regolare, non difficoltà. Approva garanzia 50% su €3,5M = €1,75M garantiti. La nuova banca eroga, Gamma chiude tutte le vecchie posizioni. Risultato: anziché pagare 5 rate mensili per €70k totali e tenere €500k scoperti, ora paga un’unica rata mensile di ~€50k e ha liberato la cassa dallo scoperto. Il bilancio ne beneficia in termini di ordine e liquidità. Naturalmente, Gamma dovrà stare attenta a non indebitarsi di nuovo: ha razionalizzato grazie al Fondo, ora ha una vita più lunga del debito e può respirare. Questo esempio mostra un uso “difensivo” del Fondo, per rinegoziare e allungare esposizioni in bonis: la chiave è includere almeno un 10% di credito aggiuntivo (Gamma ha aggiunto €500k oltre ai 3M di vecchi mutui) per rispettare le regole di consolidamento agevolato.

Ogni impresa ha la sua storia e complessità, ma questi esempi mostrano che:

  • Il Fondo può aiutare a tappare buchi di liquidità anche in situazioni difficili (caso 1).
  • È fondamentale per dare credito alle nuove idee sprovviste di track record (caso 2).
  • Può essere inserito in operazioni di risanamento profonde se ben orchestrato (caso 3).
  • Favorisce operazioni di ristrutturazione del debito in senso di semplificazione e ottimizzazione (caso 4).

La presenza di debiti non deve far desistere l’imprenditore dal cercare soluzioni: il Fondo di Garanzia è uno strumento potenzialmente molto flessibile, soprattutto se usato in combinazione con l’assistenza di professionisti (commercialisti, consulenti finanziari, associazioni di categoria).

Conclusioni

Il Fondo di Garanzia per le PMI si conferma, nel 2025, un pilastro del sostegno pubblico alle imprese. La guida ha evidenziato come anche imprenditori con situazioni debitorie problematiche possano trarre beneficio da questo strumento, a patto di rispettare requisiti e procedure. Abbiamo illustrato:

  • Le novità normative aggiornate (coperture 50%-80%, midcap, ecc.).
  • Le condizioni di ammissibilità e gli accorgimenti per imprese indebitate (rating, non difficoltà, de minimis, ecc.).
  • Aspetti giuridici cruciali (privilegio del credito statale, surroga, transazione debiti).
  • Indicazioni pratiche su come richiedere la garanzia con successo e gestirla nel ciclo di vita del finanziamento.
  • Esempi concreti che dimostrano l’impatto positivo che il Fondo può avere in situazioni di crisi di liquidità o ristrutturazione.

Messaggio finale: se sei un imprenditore con debiti, non devi isolarti. Usa gli strumenti a disposizione: parla con le banche, coinvolgi i Confidi, chiedi la garanzia dello Stato. Spesso il peso dei debiti si può riorganizzare e alleggerire con un finanziamento adeguato – e il Fondo di Garanzia è lì proprio per rendere possibile ciò che altrimenti sembrerebbe impossibile. Naturalmente, è fondamentale accompagnare il supporto finanziario con azioni correttive nella gestione dell’impresa, per evitare di accumulare nuovo debito insostenibile. Il Fondo è un mezzo di rilancio o stabilizzazione, ma il timone strategico resta in mano all’imprenditore: solo con una gestione oculata e con il rispetto degli impegni un’azienda potrà davvero superare le difficoltà e prosperare.

Nota Bene: Questa guida ha finalità informative generali. Ogni operazione va valutata caso per caso con i professionisti competenti. Le normative citate sono aggiornate a maggio 2025; verificare eventuali modifiche successive (ad es. nuove circolari o provvedimenti attuativi).

Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 450-454 – Proroga fino al 31/12/2025 delle disposizioni del Fondo PMI e novità su percentuali di garanzia, importi e platea beneficiari.
  • Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145, art. 15-bis, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191 – Riforma 2024 del Fondo di Garanzia PMI (c.d. “DL Fisco-Anticipi”), con nuove percentuali (80% investimenti, 50% liquidità) e criteri di accesso.
  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a) – Istituzione del Fondo di garanzia per le PMI quale misura di sostegno pubblico al credito.
  • Decreto Ministeriale 23 settembre 2005 – Approvazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni generali per l’amministrazione del Fondo di garanzia PMI (Ministero Attività Produttive).
  • Decreto Ministeriale 20 giugno 2005, n. (G.U. 14 ottobre 2005) – Regolamento attuativo del Fondo PMI (successivo integrazione del DM 23/09/2005); art. 2, c.4 prevede la surroga del Fondo nei diritti del finanziatore dopo il pagamento.
  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, co.5 – Previsione del privilegio generale per i crediti derivanti da escussione di garanzie pubbliche (SACE) nelle operazioni di sostegno pubblico.
  • Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3, art. 8-bis, convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 – Introduce il privilegio speciale ex lege a favore dello Stato per i crediti nascenti dall’escussione del Fondo di Garanzia PMI.
  • D.Lgs. 17 marzo 1999, n. 46, art. 17 – Disposizioni sulla riscossione a mezzo ruolo dei crediti dello Stato: base normativa per l’iscrizione a ruolo dei crediti derivanti da escussioni di garanzie pubbliche.
  • Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis) – Regime di esenzione fino a €200.000 di aiuti in 3 esercizi finanziari per impresa; applicato al Fondo PMI per molte operazioni di liquidità.
  • Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), art. 2, par.18 – Definizione di “impresa in difficoltà”; varie esenzioni pertinenti (artt. 17, 22, 21) usate dal Fondo per garanzie su investimenti, avviamento start-up e finanziamenti di rischio.
  • Cassazione Civile, Sez. I, 18/01/2022, n. 1485 – Conferma natura pubblicistica del credito di MCC derivante da garanzia statale e sussistenza del privilegio generale sin dalla concessione della garanzia.
  • Cassazione Civile, Sez. III, 16/01/2023, n. 1005 – Legittimità della riscossione mediante cartella esattoriale del credito del Fondo escusso, senza necessità di previo accertamento giudiziale, e surroga con privilegio ex art. 1203 c.c. e DL 3/2015.
  • Cassazione Civile, Sez. I, 02/03/2023, n. 6276 – Il pagamento della banca da parte del Fondo comporta subentro dello Stato nel fallimento del debitore con credito privilegiato; nessuna duplicazione di azioni esecutive (divieto di “doppia rivalsa”).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 30/06/2023, n. 18148 – Chiarisce che l’obbligazione di regresso del Fondo nasce al momento della concessione della garanzia, sebbene condizionata risolutivamente all’adempimento dell’obbligato principale (quindi insinuabile in concordato preventivo).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 20/09/2024, n. 26248 – In caso di nullità del contratto di finanziamento per abuso della banca, la garanzia statale resta valida e lo Stato è comunque tenuto a pagare la banca; il credito di regresso verso l’impresa non è inficiato dalla nullità originaria.
  • Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia PMI (MCC, ed. 2022-2023) – Regolamento interno gestionale: introdotta la procedura di accordo transattivo a saldo e stralcio per evitare l’escussione (Circolare MCC n. 14/2022); prevista possibilità di prolungare la durata delle garanzie per temporanea difficoltà dell’impresa in ambito Temporary Crisis Framework (Circolare MCC n. 9/2024).

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