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Acconto IMU 2025: scadenza 16 giugno, calcolo, esenzioni e novità


Lunedì 16 giugno 2025 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU relativo agli immobili diversi dall’abitazione principale. L’importo da pagare corrisponde, salvo modifiche deliberate dal Comune, al 50 per cento dell’IMU versata lo scorso anno. Tuttavia, se l’ente ha approvato e pubblicato le nuove aliquote entro il 28 aprile 2025, il contribuente può applicare i nuovi parametri, calcolando l’imposta in base ai mesi di possesso.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Tutte le esenzioni e riduzioni IMU già previste dalla normativa vigente restano invariate per quest’anno. Novità in arrivo, invece, dal 2026: i Comuni potranno introdurre aliquote differenziate e nuove agevolazioni mirate.

Chi deve pagare l’IMU e su quali immobili

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale, intesa come l’immobile in cui si ha residenza anagrafica e dimora abituale. L’imposta si applica invece sulle seconde case, sugli immobili in affitto o concessi in comodato, e su quelli non utilizzati direttamente dal proprietario.

Per i fabbricati in comproprietà, ciascun titolare deve versare la quota proporzionale alla propria percentuale di possesso. L’obbligo non è solidale: in caso di mancato pagamento, il Comune può avviare l’accertamento solo nei confronti dell’inadempiente.

Tra gli immobili esenti rientrano anche le pertinenze (una per ciascuna categoria, ad esempio una cantina o un box), se utilizzate congiuntamente all’abitazione principale. Se invece vengono affittate, l’IMU torna a essere dovuta.

Eccezioni, esenzioni e riduzioni IMU 2025

Restano in vigore le principali esenzioni IMU, tra cui:

Opportunità unica

partecipa alle aste immobiliari.

 

  • gli immobili delle forze dell’ordine (personale militare, polizia, vigili del fuoco), se si tratta dell’unico immobile posseduto in Italia;

  • gli immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stato avviato il procedimento di rilascio forzato;

  • le abitazioni in uso al coniuge superstite con diritto di abitazione (equiparato all’usufrutto), anche se intestate ad altri eredi;

  • le prime case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) restano soggette all’IMU, ma con una detrazione fissa di 200 euro.

Sono previste anche riduzioni dell’imposta:

  • 50 per cento per immobili concessi in comodato gratuito a figli o genitori, se l’immobile è l’unico posseduto o si possiede una prima casa nello stesso Comune;

  • 50 per cento per immobili inagibili o inabitabili, con perizia tecnica;

  • 50 per cento per pensionati residenti all’estero, titolari di pensione estera;

  • 25 per cento per immobili locati a canone concordato.

La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo solo in caso di variazioni, altrimenti non serve ripetere l’adempimento.

Calcolo dell’IMU e modalità di pagamento dell’acconto

L’acconto va calcolato sulla base delle aliquote 2024, se il Comune non ha pubblicato le nuove entro il termine stabilito. In caso contrario, si applicano le aliquote aggiornate del 2025, evitando conguagli in fase di saldo.

L’acconto corrisponde al 50 per cento dell’importo complessivo dovuto per l’intero anno e si calcola in base ai mesi di effettivo possesso dell’immobile: un mese è considerato intero se si supera la soglia di 15 giorni. Nei mesi da 30 giorni (aprile, giugno, settembre, novembre), se il rogito avviene il giorno 15, l’IMU è a carico dell’acquirente.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilando correttamente i codici tributo e indicando la quota spettante in caso di comproprietà.



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