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Contributo ANAC e accordi quadro: applicazione e chiarimenti MIT


Un’analisi della disciplina applicativa e dei recenti chiarimenti del MIT in merito al contributo ANAC negli accordi quadro: focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.

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Introduzione: la corretta determinazione del contributo ANAC negli accordi quadro

La disciplina degli accordi quadro, regolata dal D.Lgs. 36/2023, rappresenta uno strumento di centralizzazione degli acquisti per le stazioni appaltanti, volto a garantire maggiore efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento. Tuttavia, la corretta applicazione del contributo ANAC in relazione agli accordi quadro e ai relativi contratti attuativi ha sollevato dubbi interpretativi, ai quali ha risposto il parere MIT n. 3189/2025.

Il quesito posto al MIT riguarda la determinazione del contributo ANAC nei casi in cui un accordo quadro sia seguito da successivi contratti attuativi. Nello specifico, si chiede se il contributo debba essere calcolato solo sull’importo dell’accordo quadro oppure se debba essere esteso anche ai singoli contratti esecutivi.

Il MIT ha chiarito che il contributo deve essere determinato esclusivamente sull’importo complessivo dell’accordo quadro, senza necessità di ulteriori versamenti per ciascun contratto attuativo, a meno che questi ultimi non prevedano una nuova competizione tra operatori economici.

La natura giuridica dell’accordo quadro e la distinzione tra aggiudicazione e contratti attuativi

Gli accordi quadro non costituiscono una procedura di affidamento immediata, ma rappresentano un meccanismo attraverso il quale le stazioni appaltanti selezionano gli operatori economici per la fornitura di beni, servizi o lavori in un dato periodo. Come chiarito dall’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, l’accordo quadro può essere di due tipologie:

  1. Con un solo operatore economico, in cui l’esecuzione dei contratti attuativi avviene senza una successiva fase concorrenziale;
  2. Con più operatori economici, in cui la stazione appaltante può attivare una seconda fase competitiva per la selezione dell’operatore esecutore del contratto attuativo.

Questa distinzione è essenziale ai fini del contributo ANAC, in quanto:

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  • Se il contratto attuativo viene assegnato senza competizione aggiuntiva, il contributo ANAC rimane legato unicamente all’accordo quadro iniziale.
  • Se il contratto attuativo richiede una nuova procedura competitiva tra gli operatori già selezionati nell’accordo quadro, è necessario un ulteriore contributo ANAC riferito a tale competizione.

Questa impostazione è coerente con le indicazioni ANAC, che prevedono che l’impegno relativo al contributo debba avvenire al momento della gara iniziale, evitando duplicazioni di oneri a carico delle stazioni appaltanti.

Il principio di rotazione negli affidamenti successivi e la compatibilità con l’accordo quadro

Un ulteriore elemento di criticità riguarda l’applicazione del principio di rotazione, sancito dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023, nei casi in cui una stazione appaltante aderisca a un accordo quadro e successivamente affidi un contratto diretto al medesimo operatore.

Secondo il parere MIT n. 3216/2025, si devono distinguere due ipotesi:

  • Se il contratto attuativo rientra nell’ambito dell’accordo quadro, non si pone alcun problema di rotazione, in quanto l’affidamento è già avvenuto a monte con una procedura selettiva.
  • Se il nuovo affidamento riguarda beni o servizi non previsti nell’accordo quadro, si configura un nuovo affidamento autonomo, soggetto all’applicazione del principio di rotazione.

Il MIT ha ribadito che la rotazione non si applica agli affidamenti effettuati nell’ambito dell’accordo quadro, mentre deve essere rispettata quando si procede con affidamenti diretti successivi per beni o servizi non inclusi nell’accordo iniziale.

Il contributo ANAC e il principio di proporzionalità negli affidamenti sotto soglia

La questione dell’applicazione del contributo ANAC è strettamente legata al principio di proporzionalità, che impone di limitare gli oneri amministrativi in relazione all’entità dell’affidamento. Il parere MIT n. 3189/2025 ha confermato che:

  • Per gli accordi quadro sotto soglia comunitaria, il contributo ANAC deve essere calcolato sull’importo complessivo dell’accordo, senza obbligo di versamento per i singoli contratti attuativi;
  • Per gli accordi quadro sopra soglia, il contributo deve seguire le stesse regole, salvo l’ipotesi di una nuova competizione nella fase esecutiva.

Tale orientamento è in linea con il Regolamento ANAC sulle contribuzioni obbligatorie, che prevede il pagamento del contributo solo in corrispondenza di procedure autonome di selezione dell’operatore economico.

Conclusioni: una disciplina chiara e orientata alla semplificazione

I chiarimenti forniti dal MIT con il parere n. 3189/2025 offrono un’interpretazione chiara e coerente del contributo ANAC negli accordi quadro, evitando inutili duplicazioni e garantendo maggiore certezza alle stazioni appaltanti.

I principi chiave emersi dall’analisi normativa e interpretativa possono essere così riassunti:

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  1. Il contributo ANAC deve essere calcolato sull’importo totale dell’accordo quadro, senza obbligo di versamenti aggiuntivi per i contratti attuativi privi di nuova competizione.
  2. Gli accordi quadro con più operatori non comportano ulteriori contributi, salvo il caso in cui i contratti attuativi prevedano una fase competitiva tra gli operatori selezionati.
  3. Il principio di rotazione non si applica agli affidamenti effettuati nell’ambito dell’accordo quadro, mentre deve essere rispettato per gli affidamenti diretti successivi esterni all’accordo.
  4. Le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta qualificazione dell’affidamento successivo, distinguendo tra mera esecuzione dell’accordo e nuova procedura di affidamento.

L’applicazione di tali criteri consente di semplificare la gestione amministrativa degli accordi quadro, riducendo il rischio di contenziosi e garantendo il rispetto della normativa sugli appalti pubblici in un’ottica di efficienza e trasparenza.



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