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Regime impatriati: accesso anche senza la richiesta dal datore di lavoro, la sentenza della Cassazione


La Corte di Cassazione con una sentenza ha stabilito che l’accesso al regime fiscale agevolato per impatriati possa essere consentito anche senza una richiesta diretta al datore di lavoro. Il caso ha coinvolto da vicino un contribuente USA che aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate un rimborso sulla sua posizione di impatriato.

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Questo rimborso in un primo momento è stato negato, ma successivamente in Cassazione è stato confermato che sussistevano i requisiti per potervi accedere. Con l’Ordinanza n. 15234 del 7 giugno 2025, è subito stato dato rilievo al fatto che presentare la dichiarazione dei redditi possa essere sufficiente per ottenere l’agevolazione.

Regime impatriati: cosa prevede

Il regime impatriati prevede una particolare agevolazione fiscale per coloro che rientrano in Italia dall’estero, se è presente una elevata qualificazione professionale. Sostanzialmente hanno diritto ad accedere a imposte ridotte del 50% per un periodo di 5 anni, purché non superino 600.000 euro di ricavi.

Questo periodo può essere prolungato a 7 anni nel caso in cui il contribuente lavori attivamente per lo stesso datore di lavoro estero. Per poter beneficiare di questa agevolazione, risulta indispensabile rispettare alcuni requisiti, come la volontà di stabilire residenza in Italia per un periodo di almeno 5 anni.

Inoltre, l’attività deve essere svolta per lo più entro i confini italiani. Bisogna quindi procedere a rispettare tutte le norme a tema fiscale e gli obblighi di legge del paese, come la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Questo regime fiscale, oltre ad essere un incentivo per attirare talenti in Italia, è vantaggioso soprattutto per chi vi pone la residenza con la propria famiglia, ovvero per chi ha figli minorenni, con innalzamento dell’agevolazione al 60%. Non vi sono requisiti specifici per ciò che riguarda la comunicazione al datore di lavoro.

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Regime fiscale impatriati: il datore di lavoro

La recente disposizione della Cassazione ha confermato che si può accedere al regime impatriati anche senza aver comunicato questa volontà al proprio datore di lavoro, purché si dichiarino correttamente i propri redditi. E di conseguenza si adempia agli obblighi di legge.

Il caso esaminato

La vicenda traeva origine dalla richiesta, presentata da un cittadino statunitense, di rimborso delle imposte versate in eccesso per l’anno 2019, sulla base del regime agevolato per gli impatriati. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il beneficio, sostenendo l’assenza di una valida opzione nei termini e la mancata dimostrazione dei requisiti.

La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che i requisiti sostanziali (come il possesso del titolo di studio e l’attività estera pregressa) risultassero documentati anche se tardivamente, e che l’accesso al regime potesse avvenire anche tramite dichiarazione dei redditi.

La Cassazione ha confermato l’orientamento della CTR, sottolineando che la normativa non prevede decadenze perentorie, né subordina il beneficio alla richiesta al datore di lavoro.



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