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La partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese è legge: ecco che cosa cambia realmente sui posti di lavoro


Dal 10 giugno è operativa la legge n.76/2025: incentivi fiscali, partecipazione agli utili, piani azionari e coinvolgimento nei processi decisionali per rafforzare la democrazia economica

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Il 10 giugno entra in vigore la legge 15 maggio 2025 n.76 sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, recentemente approvata dal Parlamento.

La legge ha la finalità di:

  • promuovere e disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’ organizzazione, ai profitti e ai risultati, e alla proprietà delle aziende
  • individuare le modalità di promozione e incentivazione di tale partecipazione, in attuazione del diritto dei lavoratori a collaborare sancito dall’ art.46 della nostra Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall’ ordinamento dell’Unione Europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare ed incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale
  • introdurre norme finalizzate all’allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e sostenibilità delle imprese.

Tra gli aspetti più significativi:

Distribuzione degli utili

Per l’anno 2025, in deroga alla disciplina ordinaria, in caso di distribuzione ai dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, viene elevato da 3000 a 5000 euro lordi il limite dell’ importo complessivo soggetto alla aliquota dell’ imposta sostitutiva, ridotta dal 10 al 5 per cento analogamente a quanto già stabilito per gli anni 2023 e 2024.

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Resta invariato il limite complessivo di 3000 euro lordi soggetto all’ imposta sostitutiva, comunque sempre del 5 per cento, nel caso di distribuzione di utili di impresa per un ammontare inferiore alla soglia del 10 per cento.

Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori

In coerenza e nel rispetto della normativa vigente, si possono prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti che possono individuare anche l’ attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.

Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.

Partecipazione organizzativa dei lavoratori

Le aziende possono prevedere l’inserimento nell’organigramma aziendale dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili delle diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.

Partecipazione consultiva dei lavoratori

Sono infine introdotte disposizioni non vincolanti sulla partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori:

Contabilità

Buste paga

 

  • al consiglio di sorveglianza, ove previsto dallo statuto societario, o al consiglio di amministrazione ed altresì al comitato per il controllo della gestione, ove costituito
  • a commissioni paritetiche, composte in egual misura da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’ organizzazione del lavoro
  • a procedure di consultazione preventiva delle commissioni paritetiche in merito alle scelte aziendali. Nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, tali commissioni possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

Peraltro le norme contenute nella legge esaminata presuppongono l’intervento di una contrattazione collettiva di stampo partecipativo/riformista e non antagonista, e non pongono attualmente vincoli o obblighi in capo ai datori di lavoro.

Si tratta infatti di norme di natura promozionale e quelle relative alla partecipazione gestionale, organizzativa e consultiva potrebbero essere richiamate da provvedimenti successivi volti ad introdurre incentivi o criteri di selezione preferenziale per le imprese che abbiano attuato, in conformità alla stessa legge, forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’ azienda.



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