Richiedi prestito online

Procedura celere

 

Per il bonus investimenti 4.0 relativo al 2025 codice tributo ad hoc


Codice tributo ad hoc per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti 2025 in beni materiali 4.0, soggetto al limite di risorse. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41 di ieri, ha istituto il codice tributo “7077” per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta transizione 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, ai sensi dell’art. 1 commi da 446 a 448 della L. 207/2024.

Investi nel futuro

scopri le aste immobiliari

 

L’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, “è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

Il comma 447 dell’art. 1 della L. 207/2024 ha previsto che, ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato.

A tal fine, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il relativo modello di comunicazione con il DM 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento.
Si rileva, tuttavia, che, allo stato attuale, manca ancora il DM previsto dall’art. 1 comma 3 del DM 15 maggio 2025, il quale dispone che con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal GSE (si veda “Rettificata la data per ripresentare le comunicazioni per il bonus 4.0” del 21 maggio 2025).

Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è comunque visibile nel cassetto fiscale del contribuente.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 1059 dell’art. 1 della L. 178/2020, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è stato quindi il codice tributo “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, tale codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, e il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di completamento degli investimenti.

Resta il codice “6936” per gli investimenti prenotati nel 2024

Secondo quanto chiarito dal citato decreto direttoriale, per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (c.d. “prenotazione”), si applicano le disposizioni di cui al “vecchio” DM 24 aprile 2024.

La risoluzione precisa quindi che in tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020” (istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45).



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!

 

Source link

Prestito personale

Delibera veloce