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È FINALMENTE UFFICIALE IL DIFFERIMENTO DELL’OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE CATASTROFALI


Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 124 dello scorso 30 maggio della L. 78/2025, di conversione delle disposizioni contenute nel D.L. 39/2025 in tema di “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, viene finalmente reso ufficiale lo slittamento dell’obbligo di sottoscrizione, da parte delle imprese, dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da questo tipo di eventi.

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In particolare, l’adempimento, originariamente in scadenza per lo scorso 31 maggio 2025, viene ora differito e sdoppiato come segue:

  • 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni;
  • 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese,

come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (richiamo che la legge di conversione sostituisce rispetto al riferimento della Direttiva UE 2023/2775 per una più corretta classificazione delle imprese in micro, piccole e medie).

Va ricordato che l’obbligo assicurativo in questione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-111, L. 213/2023) e disciplinato dal D.M. 18/2025 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025), riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell’articolo 2188, cod. civ.. Sono, invece, escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole di cui all’articolo 2135, cod. civ. alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e ss., L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Ma vediamo i principali interventi operati dalla citata legge di conversione.

Una prima area di intervento riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della norma, interessando i beni oggetto di copertura: viene stabilito, infatti, che l’imprenditore che conduce beni in locazione e si occupa di assicurarli debba corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Precisando poi che, nell’ipotesi in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, all’imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuta una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

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Con un secondo intervento il Legislatore interviene sugli immobili “abusivi” per i quali viene precisato che sono assicurabili esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio oppure quelli oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per contro, agli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo.

Il terzo e ultimo intervento di rilievo riguarda le tematiche dello scoperto e della franchigia: il nuovo testo stabilisce che il contratto di assicurazione debba prevedere un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e che i premi si applicano in misura proporzionale al rischio. Detto limite non vale per le grandi imprese (articolo 1, comma 1, lettera o), D.M. 18/2025) e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i previsti requisiti alla data di chiusura del bilancio.

Si segnala, da ultimo, un recentissimo studio pubblicato lo scorso 3 giugno 2025 con il quale l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confimi Industria hanno preso in esame le disposizioni della normativa che impone l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, evidenziando criticità, anche fiscali, che scaturiscono dalla relativa disciplina.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.



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