Il prossimo 16 giugno 2025 scade il termine per il versamento dell’acconto Imu relativo all’anno 2025.
Anche per quest’imposta locale, il Legislatore ha previsto per il settore agricolo un regime di indubbio vantaggio; infatti, in deroga al principio generale per cui l’imposta è dovuta in ragione del possesso degli immobili, tra i quali vi rientrano anche i terreni, l’articolo 1, comma 758, lettera a), L. 160/2019, stabilisce che per i terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione”.
A questa esenzione da imposta, si somma anche quella prevista, per effetto del combinato disposto delle norme, anche per i terreni edificabili, poiché, l’articolo 1, comma 741, lettera d), L. 160/2019 stabilisce che “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali …, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole …, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali”.
Il considerare tali terreni edificabili alla stregua di quelli agricoli determina, per effetto di quanto sopra detto, l’esenzione anche per essi.
In merito alla fictio iuris prevista per i terreni edificabili, nel recente passato si era andato a creare un contenzioso tributario, ragion per cui è dovuto intervenire il Legislatore con 2 norme di interpretazione autentica.
La prima fattispecie era quella attinente ai terreni posseduti dai coadiuvanti degli imprenditori agricoli, per la quale dapprima l’articolo 1, comma 705, L. 145/2018 (la Legge di Bilancio per il 2019) ha previsto l’applicazione della disciplina fiscale relativa dei titolari dell’impresa a cui sono riconducibili i coadiuvanti, a condizione che appartengano al medesimo nucleo familiare del coltivatore diretto e risultino iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti.
A questo, ha fatto seguito l’articolo 78-bis, D.L. 104/2020, ai sensi del quale “Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018”.
L’altra casistica era quella dei pensionati per i quali il Mef, con la circolare n. 1/DF/2018 aveva riconosciuto l’esenzione a prescindere dall’ubicazione. A questa presa di posizione ministeriale ha fatto seguito sempre l’articolo 78-bis, comma 3, D.L. 104/2020, che, con effetto retroattivo, ha riconosciuto l’applicazione delle regole generali previste per i coltivatori diretti e gli Iap anche ai pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
In senso conforme, si segnala la recente sentenza n. 10876/2024 della Corte di Cassazione, con cui è stato affermato che “la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti, in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali”.
Si ricorda come, sempre in riferimento ai terreni edificabili e alla fictio iuris prevista per i coltivatori diretti e gli Iap regolarmente iscritti alla previdenza agricola, la stessa, in caso di comproprietà del terreno, si estende anche ai comproprietari che non soddisfino i requisiti richiesti dalla norma esentativa (in senso conforme la circolare Mef n. 2/DF/2020).
Infine, per chiudere il cerchio per quanto riguarda i terreni edificabili, la fictio iuris è applicabile anche da parte delle società agricole per effetto dell’articolo 9, D.Lgs. 228/2001, ai sensi del quale “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche”.
Il Mef con nota protocollo n. 20535/2016 del 23 maggio 2016, ha esteso l’applicazione dell’agevolazione anche alle cooperative nonché alle società di capitale, anche a scopo consortile.
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