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Contrasto degli incendi boschivi 2025: come prevenire e intervenire


Comunicato del dipartimento della Protezione civile

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(Contrasto degli incendi boschivi 2025)

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 135 del 13 giugno 2025, il dipartimento della Protezione civile ha indicato una serie di azioni di prevenzione e intervento tesa al contrasto degli incidenti boschivi.

Quattro i punti all’attenzione contenuti nell’allegato:

  • attività di previsione e prevenzione;
  • attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi;
  • attività di pianificazione di protezione civile;
  • attività di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di interfaccia e di gestione dell’emergenza.

Qui di seguito il testo del comunicato e, in coda, quello dell’allegato.

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Comunicato della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile 

Attività antincendio boschivo 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonche’ ai rischi conseguenti. (25A03351) (Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del 13 giugno 2025)

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Sen. Matteo Salvini
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Pref. Matteo Piantedosi
Ministro dell’interno

On. Guido Crosetto
Ministro della difesa

On. Francesco Lollobrigida
Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare
e delle foreste

On. Gilberto Pichetto Fratin
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

Dott. Alessandro Giuli
Ministro della cultura

Sen. Roberto Calderoli
Ministro per gli affari regionali e le autonomie

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On. Tommaso Foti
Ministro per gli affari europei, il PNRR
e le politiche di coesione

Presidenti delle regioni e delle province autonome

Presidente dell’Unione delle province italiane

Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani

Come noto, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.
152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito
di individuare i tempi di svolgimento delle attivita’ antincendio
boschivo.
Tali attivita’ risultano delegate al sottoscritto ai sensi di
quanto previsto in materia di protezione civile dall’art. 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre
2022.
Cio’ premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attivita’,
per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termine
il 15 ottobre 2025.
In vista della stagione estiva 2025, pertanto, al fine di una
piu’ efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di
interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonche’ ai
rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. le
considerazioni di cui alle Raccomandazioni in allegato, che
scaturiscono dalla generale evoluzione del fenomeno incendi che
stiamo registrando in Italia e nel bacino del mediterraneo ma anche,
nelle sue manifestazioni piu’ estreme, nei paesi d’oltreoceano e che
dovra’ portare a considerazioni piu’ generali anche sulle future
capacita’ del sistema nel suo complesso di far fronte agli scenari
futuri.
Tali Raccomandazioni individuano puntualmente le priorita’ di
azione delle varie componenti del sistema e l’auspicio e’ che ne
venga data tempestiva attuazione dalle SS.LL., per quanto di
rispettiva competenza, al fine di promuovere ed adottare tutte le
azioni e le iniziative utili a prevenire ed a fronteggiare gli
incendi boschivi e di interfaccia, oltre che ogni situazione di
emergenza conseguente, soprattutto nell’ottica della salvaguardia
delle persone e dei beni.
Nel complesso, la campagna antincendio boschivo 2024, seppur non
eccezionale per gravita’ ed estensione degli eventi incendiari, ha
evidenziato situazioni che necessitano di essere ulteriormente
affrontate e risolte in maniera strutturata e sistematica; prima fra
tutte l’esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini.
Risulta pertanto imprescindibile investire in attivita’
informative che coinvolgano e rendano consapevoli cittadini ed
amministratori locali di questa tipologia di rischio ed aumentino la
loro capacita’ di autoprotezione. Bisogna inoltre garantire anche la
sicurezza degli operatori antincendio non solo attraverso dispositivi
di protezione individuale sempre piu’ performanti per questa
tipologia di eventi, ma anche attraverso un’adeguata e puntuale
formazione, strumento imprescindibile per valutare opportunamente la
complessa evoluzione che uno scenario di incendio boschivo o di
interfaccia puo’ presentare.
E’ inoltre auspicabile incrementare la capacita’ del sistema di
avvalersi degli strumenti che la scienza rende disponibili per una
valutazione delle condizioni predisponenti presenti sul territorio,
informazione utile sia per prevenire eventi che potrebbero risultare
estremi nella loro manifestazione, sia per garantire la pronta
risposta del sistema anche per eventi incendio che si verificano al
di fuori delle tempistiche tipiche territoriali.
Si raccomanda poi un’adeguata pianificazione delle future
capacita’ del sistema di contrasto agli incendi boschivi e di
interfaccia anche attraverso un lavoro congiunto, negli ambiti gia’
definiti dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, da concretizzare
nel Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico
e l’accrescimento della capacita’ operativa nelle azioni di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Questi diversi approcci sono da considerarsi imprescindibili per
un adattamento alle prospettive di cambiamento climatico e
socio-economico delle strategie di gestione degli eventi incendio in
un’ottica di sempre maggiore integrazione tra tutti gli attori
coinvolti e delle rispettive procedure operative e attivita’.
Al riguardo, si proseguira’ secondo l’orientamento sistemico gia’
avviato in Italia e potenziato nel 2021 con l’emanazione del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, che punta a rafforzare le
capacita’ operative del Servizio nazionale della protezione civile, a
migliorare le capacita’ di risposta con piu’ efficaci strumenti di
coordinamento e governance ai diversi livelli territoriali, fornendo
utili strumenti come il Comitato tecnico interistituzionale per
favorire le sinergie tra tutti i soggetti interessati e per una
migliore integrazione delle misure ordinariamente previste anche
adattandole all’evoluzione del fenomeno incendi se ritenuto
necessario.
Il Dipartimento della protezione civile continuera’ a curare
l’organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario,
solitamente organizzati prima dell’avvio della campagna antincendio
boschivo estiva, per fare il punto sullo stato di approntamento del
sistema di risposta nel suo complesso e, agli esiti della campagna
estiva, per analizzare congiuntamente le eventuali criticita’
riscontrate durante la campagna, con l’auspicio che le SS.LL.
conducano, sulla base di quanto emerso, specifiche azioni di verifica
da parte delle proprie organizzazioni per programmare le azioni di
medio-lungo periodo che consentano al sistema di non trovarsi
impreparato anche in occasione degli eventi futuri.
Tra le azioni di monitoraggio e coordinamento che hanno
caratterizzato le attivita’ antincendio delle passate campagne
antincendio boschivo e’ sicuramente da sottolineare quella attuata
nell’ambito della Cabina di regia permanente antincendio boschivo
promossa dal Dipartimento della protezione civile e a cui partecipano
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i Carabinieri del Comando
unita’ forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando operativo
di vertice interforze dello Stato maggiore Difesa, le regioni e
province autonome e il Comitato nazionale del volontariato. La Cabina
di regia, oltre a consentire un costante monitoraggio dell’andamento
della campagna in corso, favorisce la gestione coordinata ed efficace
delle varie componenti del sistema antincendio boschivo e, in
particolare, quelle legate all’impiego del volontariato nelle
attivita’ di gemellaggio fra le regioni e province autonome.
Nell’ambito delle proprie attivita’ di spettanza il Dipartimento
della protezione civile continuera’ ad assicurare il concorso della
flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta delle Sale
operative unificate permanenti a supporto dei mezzi terrestri e
aerei, messi in campo dalle strutture regionali e delle province
autonome. Il Dipartimento della protezione civile, anche a supporto
dell’attivita’ della flotta aerea antincendio dello Stato,
continuera’ a monitorare giornalmente l’evoluzione delle condizioni
di suscettivita’ all’innesco e alla propagazione degli incendi
boschivi attraverso il bollettino di previsione nazionale incendi
boschivi nonche’ a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle
situazioni emergenziali al fine di garantire, per quanto di
competenza, ogni necessaria forma di collaborazione e assistenza e a
raccordare le attivita’ nazionali ed extra nazionali nell’ambito del
Meccanismo unionale di protezione civile.
Cio’ premesso, si auspica che i Presidenti delle regioni e delle
province autonome, titolari della competenza sugli incendi boschivi
ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano attivi
nell’organizzare, anche per il corrente anno, i propri sistemi di
antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi
terrestri e aerei, nell’ottica di garantire la maggior efficienza
possibile consentendo adeguati livelli di risposta a salvaguardia del
patrimonio naturale ed ambientale, nonche’ a tutela della pubblica e
privata incolumita’.
Analogo auspicio e’ rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a
vario titolo competenti nel settore, affinche’ promuovano le
attivita’ degli appartenenti ai Corpi di polizia, dei Vigili del
fuoco, delle Forze armate, e alle Prefetture – Uffici territoriali di
Governo, verso azioni mirate a migliorare l’efficacia complessiva del
sistema Italia nelle sue diverse componenti, sensibilizzino enti e
societa’ che gestiscono infrastrutture verso la problematica incendi
boschivi e il potenziale impatto sulle infrastrutture e
sull’incolumita’ degli utenti e si rendano parte attiva nell’adozione
di specifiche misure a tutela dei beni culturali e paesaggistici
anche in considerazione del potenziale afflusso turistico.
Va ulteriormente evidenziato il ruolo strategico che hanno i
Sindaci a livello locale, in quanto prime autorita’ responsabili di
protezione civile nell’organizzare le risorse comunali secondo piani
prestabiliti e nel promuovere, anche tramite apposite ordinanze, ogni
adeguata misura di prevenzione, nonche’ le attivita’ di informazione
alla popolazione, da attuarsi sul proprio territorio di competenza.
In sintesi, nella contingenza del periodo, al fine di meglio
predisporre tutte le attivita’ per la prossima campagna estiva
antincendio boschivo 2025, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli
ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attivita’ di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
cosi’ come descritto in allegato. Una specifica attenzione andra’
dedicata, in particolare, alle attivita’ di prevenzione non
strutturale che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse
realta’ territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la
riduzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Tra queste, assume
particolare rilievo la sensibilizzazione dei cittadini, in forma
singola o associata, sulle attivita’ di promozione della cultura di
protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la
salvaguardia dell’ambiente, anche favorendo progetti di valore
educativo e sociale che risulteranno utili nel corso del tempo.
Si confida nella massima diffusione a tutti i soggetti
territorialmente coinvolti nelle attivita’ antincendio boschivo e la
tempestiva e puntuale attuazione delle presenti Raccomandazioni, con
il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti,
per garantire il coordinamento della risposta organizzativa e
operativa nella campagna antincendio boschivo del 2025.

Allegato

Attivita’ antincendio boschivo (AIB) 2025. Raccomandazioni per un
piu’ efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di
interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti.

a) Attivita’ di previsione e prevenzione
Tutti i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per
favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le
strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attivita’
antincendio boschivo, ma anche con quelle impiegate nelle piu’
generali attivita’ di protezione civile.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano
l’utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri funzionali
decentrati per le attivita’ di previsione delle condizioni di
pericolosita’ degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non
presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi
utilizzabile, tra l’altro, per l’allertamento delle diverse
componenti regionali del sistema di risposta agli incendi boschivi e
di protezione civile. E’ inoltre auspicabile un attivo coinvolgimento
ed una condivisione dei bollettini regionali con i gestori dei
servizi pubblici in particolare quelli legati alla viabilita’ e alle
reti energetiche.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano
l’informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le
norme di comportamento da adottare. A supporto di tale attivita’ si
ricorda il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di
rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento» prodotto
dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo e condiviso con tutte le regioni e province
autonome e la documentazione prodotta nell’ambito della campagna di
comunicazione pubblica nazionale sulle buone pratiche di protezione
civile «Io non rischio».
Le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni
incentivino le attivita’ di prevenzione, tra cui quelle non
strutturali che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse
realta’ territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la
riduzione del rischio di incendi boschivi e di interfaccia. Tra i
destinatari di questa attivita’, si ricorda l’importanza delle
associazioni di categoria, in particolare quelle che operano a
stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali che, se
opportunamente coinvolti rappresentano un valido strumento di
presidio del territorio.
I soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza,
collaborino nella promozione delle attivita’ di prevenzione anche
strutturale, di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e
delle societa’ che gestiscono le infrastrutture, e dispongano
affinche’ gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione
della vegetazione e, altresi’, di riduzione della massa combustibile,
anche lungo le reti viarie e ferroviarie, siano funzionali ad una
mitigazione del rischio incendi nel periodo di maggior rischio. In
considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio
culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei
siti di interesse, ad alto valore paesaggistico, archeologico e
culturale, con particolare riferimento a quelli a maggiore afflusso
turistico.
Analogamente, si auspica la prosecuzione dell’azione di
monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle amministrazioni
regionali, anche in raccordo con l’Arma dei Carabinieri, o
sostitutive in caso di inadempienza, nei confronti delle
amministrazioni comunali per l’istituzione ed il successivo
aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, in
attuazione di quanto previsto all’art. 3, comma 3, del decreto-legge
8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2021, n. 155.
Le amministrazioni comunali provvedano all’applicazione delle
misure previste all’art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e
rese disponibili dall’Arma dei Carabinieri, cosi’ come previsto
dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
Il Comando unita’ forestali, ambientali e agroalimentari
dell’Arma dei Carabinieri, e i Corpi forestali delle regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall’art. 10,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli
esiti alle regioni, e ai Prefetti territorialmente competenti, in
attuazione dell’art. 3, comma 4 del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021,
n. 155.
Le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni,
ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano
ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l’organizzazione
ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di
volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, e impiegate,
ai diversi livelli territoriali, nelle attivita’ di lotta attiva agli
incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del
territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
stabiliscano, ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge 21 novembre
2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale
utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini
di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

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b) Attivita’ di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli
incendi boschivi
Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano
alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione
delle attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 21 novembre
2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al decreto
ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed
il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse
che possono interessare sia le aree boscate che le zone di
interfaccia urbano-rurale cosi’ come definite al comma 1-bis, art. 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano
le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall’art. 3 della
legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta
giorni dalla loro approvazione, cosi’ come disposto dell’art. 4,
comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica incentivi
il fondamentale raccordo tra i piani per i Parchi e le riserve
naturali dello Stato, predisposti ai sensi dall’art. 8, della legge
21 novembre 2000, n. 353 con i piani predisposti dalle
amministrazioni regionali e dalle province autonome.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome potranno
definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli
scenari riportati al punto 3 del documento «Definizione, funzioni,
formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi» di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
definiscano, con le societa’ di gestione o gli enti interessati, un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili
agli incendi come viabilita’ principale e altre infrastrutture
strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per
l’incolumita’ pubblica e privata. Le Prefetture – Uffici territoriali
di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le
suddette societa’ di gestione ed i vari enti interessati.

c) Attivita’ di pianificazione di protezione civile
Le amministrazioni regionali e delle province autonome, le
Prefetture – Uffici territoriali di Governo, nonche’ le articolazioni
territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi
comprese le Organizzazioni di volontariato, cosi’ come previsto
dall’art. 32, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
si rendano disponibili a collaborare con i sindaci nella
predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di
protezione civile, anche di carattere speditivo, di loro competenza,
con particolare riferimento al rischio di incendi in zone di
interfaccia urbano rurale, oltreche’ nella definizione delle
procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile
nella mappatura del territorio, secondo i diversi livelli di rischio
e nelle attivita’ di informazione alla popolazione. Si raccomanda,
altresi’, la promozione dell’elaborazione di specifici piani di
emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti
turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o vegetate
suscettibili all’innesco.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese e
accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell’ambito
delle quali trovare un’appropriata e coordinata sintesi delle
iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e
condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato,
nonche’ di mezzi aerei da destinare ad attivita’ di vigilanza e di
lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi
particolarmente intensi, sia durante i periodi ritenuti a maggior
rischio.

d) Attivita’ di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di
interfaccia e di gestione dell’emergenza
Tra le attivita’ di lotta attiva rientrano, ai sensi dell’art. 7
della legge 21 novembre 2000, n. 353, le attivita’ di ricognizione,
sorveglianza, avvistamento e allarme, oltre quelle di spegnimento
degli incendi boschivi. Le strutture regionali competenti
nell’antincendio boschivo, nell’ottica di ottimizzazione delle
risorse disponibili, svolgano, con l’ausilio degli strumenti ritenuti
piu’ idonei, adeguate attivita’ di coordinamento delle attivita’ sul
territorio anche con il coinvolgimento delle risorse statuali, al
fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e presidio del
territorio e rendere piu’ tempestive le segnalazioni degli eventi.
Le Prefetture – Uffici territoriali di Governo, ove necessario, e
relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano
l’intensificazione delle attivita’ di controllo del territorio da
parte delle Forze di polizia, compresa la polizia locale d’intesa con
le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche
procedure di comunicazione tra le Sale operative e le strutture
regionali preposte al coordinamento delle attivita’ di antincendio
boschivo.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino
la propria capacita’ di risposta sia terrestre che aerea, in tempo
utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema
rispetto agli eventi attesi sul territorio e alla consistenza dei
beni ambientali da tutelare. Si ricorda l’importanza di disporre di
un’adeguata flotta aerea regionale per l’antincendio boschivo che
rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un
efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle
forze terrestri.
I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie delle
regioni e delle province autonome valutino l’opportunita’ di avviare
una sorveglianza sanitaria sugli effetti sulla salute al verificarsi
di eventi incendiari con possibili ricadute sulla popolazione.
Si auspica un impegno condiviso delle amministrazioni regionali,
titolari della materia, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
nell’ambito dei singoli accordi siglati, per assicurare la
fondamentale presenza e uniforme distribuzione di un adeguato numero
di DOS (Direttore operazione spegnimento). Tali DOS dovranno essere
dotati di professionalita’ adeguate alla valutazione dello scenario e
della sua evoluzione, nonche’ di profilo di responsabilita’ idoneo
per il coordinamento delle attivita’ delle squadre a terra e dei
mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento
prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il
monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni,
formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi», successivamente adottato con
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio
2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56.
Le amministrazioni regionali e il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre
strutture, alla formazione e aggiornamento costante degli operatori
antincendio boschivo a tutti i livelli, cosi’ da assicurare, con
sempre maggiore continuita’, il miglioramento delle tecniche di
spegnimento e una maggiore sicurezza degli operatori stessi.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
assicurino, cosi’ come previsto dall’art. 7, comma 3, della legge n.
353 del 2000, un adeguato assetto della propria Sala operativa
unificata permanente (SOUP) prevedendone un’operativita’ di tipo
continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed
integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali,
nonche’, ove necessario, con personale delle organizzazioni di
volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia
e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria
partecipazione alle attivita’ delle Sale operative unificate
permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente
formato, all’operativita’ di tipo continuativo nelle stesse. Allo
scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo
tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei
ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la
standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative
unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
garantiscano un costante collegamento tra le Sale operative unificate
permanenti, di cui all’art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia’
integrate, nonche’ il necessario e permanente raccordo con il Centro
operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del
Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della
richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla
situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli
incendi in zone di interfaccia. In proposito, e’ indispensabile che
il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell’impiego
tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le
risorse aeree della flotta di Stato ove piu’ necessario in ogni
momento, cosi’ da ottimizzarne l’impiego, rendendolo piu’ tempestivo
ed efficace.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome e il Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco assicurino la diffusione e la puntuale
attuazione delle indicazioni operative «Concorso della flotta aerea
dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal
Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza,
l’efficacia e la tempestivita’ degli interventi, nonche’ l’impiego
ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome, per il
tramite delle Sale operative unificate permanenti, provvedano alla
razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento
indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del
Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale
necessita’ rispetto all’attivita’ di contrasto a terra.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano
un’attivita’ di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul
territorio affinche’, nell’ambito delle normali attivita’ di volo e
di addestramento, i piloti svolgano anche attivita’ di avvistamento,
segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo
all’ente preposto alla gestione del traffico aereo.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino
tutte le misure necessarie, compresa l’attivita’ di segnalazione
all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ai sensi dell’art.
712 del codice della navigazione, affinche’ impianti, costruzioni e
opere ad ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio e di
intralcio alle relative attivita’, siano provvisti di segnali,
rafforzando, in tal modo, la sicurezza dei voli della flotta aerea
antincendio.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
incrementino, per quanto possibile, la disponibilita’ di fonti
idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili
impiegati nelle attivita’ antincendio boschivo, ivi compreso
l’utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento
delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche
temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea e al
carico d’acqua e, inoltre, di concerto con i Ministeri competenti,
valutino la possibilita’ di individuare ulteriori laghi per il
prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta
attiva agli incendi boschivi.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome,
considerata la situazione idrica in atto e l’impatto sulla
disponibilita’ idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti
idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con
i Ministeri competenti e gli enti gestori, l’opportunita’ di
prevedere l’aggiornamento sull’utilizzo del bacino in concomitanza di
una richiesta di intervento del mezzo aereo.
Le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le
Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso
delle coste idonee per il pescaggio dell’acqua a mare da parte dei
mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attivita’
di pesca e balneazione, sia per assicurare l’eventuale intervento da
mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi
prossimi alla linea di costa.
Il Ministero della difesa valuti l’opportunita’ di mantenere gli
aeroporti delle Forze armate eventualmente disponibili, su richiesta
da parte del COAU, per garantire il massimo supporto tecnico
logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di
concerto con le Prefetture – Uffici territoriali di Governo,
sensibilizzi ANAS S.p.a., le societa’ concessionarie delle
Autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la
tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilita’ e
percorribilita’ dei tratti di’ competenza che dovessero essere
interessati da particolari situazioni di criticita’ derivanti da
incendi boschivi in prossimita’ delle arterie, con possibili gravi
ripercussioni sul traffico e sull’incolumita’ degli utenti.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino
la possibilita’ di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e
province autonome, per l’attivita’ di lotta attiva agli incendi
boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra
strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di
potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera’ il proprio supporto alle iniziative di
gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.

(Contrasto degli incendi boschivi 2025)

 

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Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 





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