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Incubatori e acceleratori startup, il nuovo quadro normativo


L’ecosistema italiano dell’innovazione entra in una fase di rilancio strutturale. Con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge del 16 dicembre 2023 n. 193), in vigore dal 18 dicembre scorso, il legislatore introduce una riforma organica degli strumenti di sostegno alle startup innovative. Il provvedimento è affiancato da un decreto ministeriale del MIMIT del 20 dicembre 2024 (efficace dal 6 febbraio 2025) e da un decreto interministeriale attuativo del credito d’imposta, firmato nei giorni scorsi dai Ministri Urso e Giorgetti, e attualmente al vaglio della Corte dei Conti.

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Obiettivo della riforma: potenziare l’intero ciclo di vita delle startup, dalla fase iniziale alla scalabilità, attraverso un insieme coordinato di misure fiscali e regolatorie, in linea con le finalità del PNRR (Missione 1, Componente 2, Traguardo M1C2-11).

Evoluzione Normativa: dal “Startup Act” allo “Scaleup Act”

La nuova legge interviene in modo organico sul Decreto-Legge 179/2012, noto come Start-up Act, introducendo elementi di forte discontinuità: su tutti, il riconoscimento normativo della figura dell’acceleratore e una ridefinizione del ruolo degli incubatori certificati, già disciplinati dal medesimo impianto normativo.

La riforma, attraverso gli articoli 30, 31 e 32 della Legge 193/2024, configura un vero e proprio Scaleup Act”, con focus su crescita, consolidamento e attrazione di capitali verso imprese ad alto potenziale.

Acceleratori e incubatori: ruoli distinti, requisiti aggiornati

L’analisi della misura in oggetto offre l’occasione per far chiarezza sulla distinzione, poco conosciuta e spesso confusa, tra acceleratori e incubatori.

La nozione di incubatore e di acceleratore certificato è contenuta nell’art. 25, commi dal 5 all’8, del DL 179/2012, così come modificato dalla Legge Concorrenza 193/2024, e poi definita nei dettagli dal decreto ministeriale 20 dicembre 2024

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Fatta questa distinzione, la principale novità introdotta dalla nuova legge riguarda l’istituzione di una nuova sezione del Registro delle Imprese per gli acceleratori certificati: strutture dedicate esclusivamente alla crescita di startup già operative, con modelli di business validati e ambizioni di scala.

Gli incubatori certificati, invece, mantengono la loro funzione tradizionale di supporto in fase early-stage. Per entrambe le categorie, il DM 20 dicembre 2024 stabilisce criteri aggiornati per il riconoscimento, basati su un sistema a punteggio minimo e con la possibilità di valorizzare esperienze professionali maturate anche da soci, collaboratori o rami d’azienda.

Il sistema è pensato per favorire una maggiore flessibilità organizzativa, pur garantendo trasparenza e monitoraggio attraverso controlli semestrali del MIMIT.

Gli incentivi fiscali per incubatori e acceleratori certificati

La Legge n. 193/2024 introduce, inoltre, novità significative anche sul fronte degli incentivi fiscali, differenziando il trattamento a seconda della tipologia di incubatore/acceleratore.

Secondo il dettato normativo, agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.

I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Nuovo credito d’Imposta per investimenti in startup Innovative

Cuore della riforma è, quindi, l’introduzione, con l’art. 32 della Legge 193/2024, di un nuovo credito d’imposta dell’8% destinato a incubatori e acceleratori certificati che investano nel capitale sociale di startup innovative. Il beneficio può arrivare a 40.000 euro annui, a patto che l’investimento venga mantenuto almeno 3 anni.

La disciplina di dettaglio per l’applicazione e la fruizione di tale credito d’imposta è definita con un decreto interministeriale firmato dai Ministri delle Imprese e del Made in Italy (Urso) e dell’Economia e delle Finanze (Giorgetti), attualmente al vaglio della Corte dei Conti.

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Le principali caratteristiche dell’agevolazione:

  • Misura del Beneficio: 8% dell’investimento, fino a 40.000 euro l’anno, a partire dal 2025
  • Investimento massimo agevolabile: 500.000 euro annui (in ciascuna startup innovativa)
  • Limiti: il credito d’imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui
  • Durata minima della partecipazione: 3 anni (pena decadenza)
  • Regime applicabile:de minimis” (fino a 300.000 euro in tre anni per impresa unica)

L’investimento potrà avvenire sia direttamente che attraverso OICR o veicoli con almeno il 70% del portafoglio investito in startup innovative. La misura, affidata per la gestione a Invitalia, è soggetta al regime “de minimis” (massimo 300.000 euro in tre anni).

Per OIRC (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) il Testo Unico della Finanza intende l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Incubatori e acceleratori, agevolazioni fiscali “radizionali” e limitazioni

Restano attive, per gli incubatori certificati non iscritti nella sezione acceleratori, le misure agevolative “storiche” previste dal decreto legge n. 179/2012:

  • esonero da imposta di bollo e diritti camerali (per 5 anni)
  • irrilevanza fiscale delle remunerazioni tramite strumenti di partecipazione al capitale (work for equity)
  • accesso prioritario al credito d’imposta del 35% per assunzioni di personale altamente qualificato

Gli acceleratori certificati, invece, non potranno cumulare tali benefici con il nuovo credito d’imposta: per loro il riferimento esclusivo sarà l’art. 32 della Legge 193/2024.

Una nuova fase per l’ecosistema italiano dell’innovazione

Con la Legge Concorrenza 2023 e i decreti attuativi del MIMIT, il legislatore vuole disegnare una nuova architettura normativa e fiscale per accompagnare la crescita delle startup innovative.

È un passo in avanti importante ed un nuovo tassello che si inserisce nel quadro normativo più ampio delle agevolazioni fiscali per le startup innovative per il quale il riconoscimento formale degli acceleratori, l’ampliamento dei requisiti d’accesso e il credito d’imposta mirato, rappresentano strumenti concreti per attrarre capitali, competenze e sviluppare un vero mercato dell’innovazione.

La sfida ora è l’implementazione, il successo della riforma dipenderà dalla risposta del mercato, dalla capacità di assorbimento delle imprese e dalla velocità con cui la macchina amministrativa saprà attivare i meccanismi promessi.

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