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Fiscalità Terzo Settore al via dal 2026


Gli articoli 8 e 14 del Decreto Legge 17 giugno 2025 n. 84 pubblicato sulla G.U. n. 138 del 17/06/2025 danno il “via” definitivo, dopo oltre otto anni di regime transitorio, alla fiscalità degli enti del Terzo settore e delle Imprese sociali

Il nuovo regime fiscale interesserà anche le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte anche al Runts o che hanno acquisito la qualifica di Imprese Sociali.

Il combinato disposto degli articoli 101, c. 10 e 104, comma 2, del Codice del terzo settore, nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.L. 84, prevedeva che alcune disposizioni contenute nei titoli IX (articoli 77 e 78) e X del Codice (articoli da 79 a 89) sarebbero diventate operative a decorrere periodo di imposta successivo a quello di acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Commissione europea.

In particolare, l’art. 104, comma 2, nell’individuare il termine iniziale di applicazione, subordinava al rilascio dell’autorizzazione europea, tutte le disposizioni del Titolo X ad eccezione di quelle di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83, 84, comma 2, 85, comma 7 e 102, comma 1, lettere e), f) e g), che sono operative, in via provvisoria, già dal 2018, mentre , ai sensi dell’art. 101, comma 10, Cts, le norme soggette all’autorizzazione della Commissione erano quelle di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86, Cts, cui vanno aggiunte, per quanto specificamente riguarda le imprese sociali, quelle di cui agli articoli 16 e 18, d.lgs. 112/2017.

In sostanza, le disposizioni più importanti del regime fiscale del Terzo Settore sono state sinora tenute in standby in attesa della necessaria autorizzazione comunitaria, con il risultato che agli enti del terzo settore sono state sinora applicate le ordinarie disposizioni previste per gli enti non commerciali dal Testo Unico delle Imposte Sui Redditi, nonché le corrispondenti disposizioni a livello IVA e le agevolazioni previste per i medesimi enti, in primis la Legge 398/1991.

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L’avvio del regime fiscale del Terzo Settore era stato annunciato in data 8 marzo u.s. dal Ministero del Lavoro con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, sulla base del parere preliminare positivo (tecnicamente, una “comfort letter”) notificato dalla Commissione europea, o, meglio dalla Direzione Generale Concorrenza. Sul punto si veda anche l’articolo di Gianpaolo Concari – Riforma TS: Autorizzazioni molto probabili

Come risulta dalla “comfort letter”, a giudizio della Direzione Generale che si occupa di concorrenza e aiuti di Stato, le disposizioni in materia di imposta sui redditi degli Ets e delle imprese sociali risultano compatibili col diritto dell’Unione europea, e in particolare con l’art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Ue, norma secondo la quale «… sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

La DG Concorrenza ritiene, in definitiva, che le misure fiscali relative all’imposta sul reddito (artt. 79, comma 2-bis, 80, 86 del Cts e art.18 del decreto sulle imprese sociali) non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, in linea con la sentenza Paint Graphos  della Corte di giustizia europea. Viene invece richiesto un ulteriore approfondimento in merito all’utilizzo dei titoli di solidarietà ex art. 77, D.lgs. 117/2017 e all’accesso agevolato al capitale azionario per le imprese sociali, ex art. 18, commi 3-5, D.lgs 112/2017.

Conseguentemente, non necessitando l’autorizzazione della Commissione UE (se non per le due disposizioni appositamente citate) il legislatore italiano è potuto intervenire per prevedere una decorrenza puntuale alle disposizioni fiscale sinora sospese.

A decorrere dal primo gennaio 2026, quindi, per gli enti del Terzo settore cesseranno di operare le regole generali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi, e diventeranno operativi i criteri previsti dal Codice del Terzo settore, e in particolare entreranno in vigore i criteri dettati dall’articolo 79 per stabilire:

  1.  quando una attività di interesse generale è svolta con modalità non commerciale e
  2.  quando un ente, nel suo complesso, assume natura commerciale o meno.

Attenzione: il riferimento al periodo di imposta successivo comporta che, per gli enti con esercizio sociale corrispondente all’anno solare, la decorrenza del nuovo regime fiscale avverrà a decorrere dal 01/01/2026, mentre per gli enti con esercizio “a cavallo”, la decorrenza avverrà dal primo giorno del nuovo esercizio sociale – es. se la durata dell’esercizio fosse 01/07/2025-30/06/2026 il nuovo regime fiscale entrerà in vigore a decorrere dal 01/07/2026. Questa fattispecie risulterà piuttosto comune per le ASD che hanno assunto anche la qualifica di APS e per le SSD a r.l. che hanno assunto anche la qualifica di Imprese Sociali.

Rispetto all’attuale disciplina prevista dal TUIR in relazione agli enti non commerciali, si assiste, in linea di principio, a un trattamento tributario che dovrebbe risultare di maggior favore a beneficio degli enti del Terzo settore, i quali, nell’ambito delle attività di interesse generale perseguite, potranno realizzare anche un avanzo di gestione, seppur limitato sia nell’importo che nel tempo (margine non superiore al 6% per non più di tre anni consecutivi) senza perdere la qualifica tributaria di ente non commerciale, con conseguente accesso a tutte le altre misure fiscali di favore e i benefici previsti in favore di questa tipologia di enti; si ricorda, per contro, che la disciplina vigente, prevista dall’art. 143, c. 1, TUIR, prevede che l’attività esercitata in conformità alle finalità istituzionali dell’ente non si considera commerciale solo se svolta senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Le ulteriori, particolari agevolazioni attualmente previste dall’art. 148 del TUIR in favore degli enti associativi (la c.d. “de-commercializzazione dei corrispettivi specifici) viene disciplinata dal Codice agli articoli 84 e 85, relativi al regime fiscale, rispettivamente, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, mentre per gli enti generici del Terzo settore, le attività “mutualistiche” esercitate verso corrispettivo nei confronti dei propri soci e associati saranno disciplinate dalla regola generale dell’art. 79, comma 2-bis (marginalità massima 6% per non più di tre esercizi consecutivi).

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L’attuale disciplina dell’art. 148, commi 3 e 8 del TUIR resterà applicabile solo ad alcune categorie di enti e non alla generalità degli enti associativi non iscritti al Runts: si tratta, principalmente delle associazioni (e società, in forza del richiamo dell’art. 90, c. 1, L. 289/2002) sportive dilettantistiche, nonché delle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, e le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

Infine, la perdita della qualifica di ente non commerciale, attualmente disciplinata dall’art. 149 TUIR che tiene conto di una serie di parametri, viene definita in maniera più puntuale, in termini meramente quantitativi, dal comma 5 dell’art. 79.

In relazione al regime fiscale da applicare alle attività commerciali esercitate dall’ente, per gli enti del Terso settore (nonché per le ASD che hanno acquisito anche la qualifica di APS o di ETS) con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 01/01/2026 cesseranno di avere vigore le disposizioni previste dalla Legge 16/12/1991 n. 398, che saranno sostituite dai regimi forfettari previsti dal Codice (art. 80 per gli Ets generici e art. 86 per le APS e Odv).

Quanto alle Imprese Sociali, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 diventerà operativa la previsione di esclusione dalla tassazione degli utili destinati all’attività statutaria o a incremento di patrimonio, iscritti in apposite riserve: in sostanza gli utili delle imprese sociali non distribuiti non saranno soggetti a tassazione.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 88 del Codice, alcune agevolazioni legate alle imposte indirette (art. 82, co. 3-quarto periodo, 7 e 8 del D.lgs 117/2017) e alcune agevolazioni riconosciute alle associazioni di promozione sociale (art. 85, co. 2 e 4), sono concesse nel rispetto degli aiuti “de minimis”, così come definiti per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).

Va evidenziato a tal proposito che l’originario riferimento ai limiti di cui al Regolamento UE 1407/2013, che prevede un limite massimo di intensità di aiuto di 300 mila euro in tre anni, è stato implementato dal c.d. “decreto semplificazioni 2022” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) con il riferimento anche al Regolamento UE 360/2012 in materia di aiuti di importanza minore concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, il cui limite massimo di intensità di aiuto è fissato in 500mila euro.

Tale limite è rilevante, in particolare, per quelle APS interessate alla de-commercializzazione dei corrispettivi del c.d. “bar sociale” ex art. 85, c. 4, del Codice, che dovranno monitorarne il rispetto.

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Infine, dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore del regime fiscale degli enti del Terzo settore cesserà definitivamente di esistere l’anagrafe delle ONLUS. Conseguentemente, fino al termine ultimo del 31 marzo 2026, le ONLUS, che ancora non l’avessero fatto, potranno adeguarsi alla normativa del Terzo settore e iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Qualora, entro tale termine, non venisse perfezionata l’iscrizione al Registro, scatterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato nel corso dell’iscrizione alla relativa anagrafe, ai sensi dell’art. 101, c. 8 del Codice.

Il nuovo regime fiscale degli Ets, pur teoricamente più conveniente, risulterà, soprattutto per gli Ets generici (diversi dalle APS e OdV) tecnicamente più complesso da applicare rispetto alla normativa attualmente in vigore, e i regimi forfettari previsti per le attività commerciali prevedono, rispetto alla Legge 398/1991, plafond sensibilmente inferiori (130.000 Euro anziché 400.000,00) al superamento dei quali scatterà l’obbligo di determinazione del reddito e dell’IVA con criteri ordinari, salva l’applicazione del regime forfettario previsto dall’art. 80, che risulta però sensibilmente penalizzante rispetto alla situazione attuale.

Considerando che dal primo gennaio 2026 sarà operativo (rectius: dovrebbe essere operativo, salvo ulteriori rinvii e/o modifiche normative) il nuovo regime IVA per le attività de-commercializzate (v. Proroga IVA per lo Sport e il Terzo Settore: un sospiro di sollievo per il 2025), risulta evidente come gli enti del terzo settore e le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno prepararsi e organizzarsi per tempo per farsi trovare pronte all’operatività delle nuove disposizioni.

Fiscosport sarà, come sempre, al loro fianco con articoli di approfondimento e attività formative: a quest’ultimo proposito anticipiamo con piacere che nei prossimi giorni si apriranno le iscrizioni per il nuovo “Master ETS”, continuate a seguirci!



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