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La Commissione approva l’acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit, a determinate condizioni


La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento dell’UE sulle concentrazioni, il progetto di acquisizione di Banco BPM S.p.A (“BPM”) da parte di UniCredit S.p.A. (“UniCredit”). L’approvazione in data odierna della concentrazione da parte della Commissione è subordinata al pieno rispetto degli impegni offerti da UniCredit per rispondere alle preoccupazioni della Commissione relative al livello di concorrenza nel settore bancario italiano. Parallelamente, la Commissione ha respinto la richiesta di rinvio del caso all’autorità italiana garante della concorrenza, formulata dall’autorità stessa, ai fini della valutazione ai sensi del diritto italiano in materia di concorrenza.

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L’indagine della Commissione

UniCredit e BPM forniscono entrambi servizi bancari alle piccole e medie imprese (“PMI”) e ai clienti di imprese di grandi dimensioni, nonché servizi bancari e assicurativi al dettaglio e servizi di gestione patrimoniale. UniCredit svolge operazioni rilevanti in Italia, in Germania e nell’Europa centrale e orientale. BPM opera prevalentemente in Italia.

Nell’indagine la Commissione ha riscontrato quanto segue:

  • a livello locale, l’operazione proposta solleverebbe problemi di concorrenza nei mercati dei depositi e dei prestiti, sia per quanto riguarda i servizi bancari destinati ai consumatori al dettaglio che per quelli destinati alle le PMI. In considerazione della consistente sovrapposizione orizzontale tra le attività delle società e delle sue succursali in 181 aree locali, la Commissione temeva che le società avrebbero potuto acquisire un potere di mercato eccessivo, con un conseguente aumento dei prezzi e una riduzione della concorrenza in tali zone;
  • a livello regionale, l’operazione proposta non solleverebbe invece problemi di concorrenza per i servizi bancari destinati a clienti di imprese di grandi dimensioni, in quanto diversi altri concorrenti consolidati rimarrebbero attivi sul mercato dopo l’operazione;
  • inoltre, l’operazione non solleva preoccupazioni in merito ai possibili rischi di coordinamento nel mercato bancario italiano, a causa: i) della natura frammentata e competitiva del mercato; ii) della scarsa trasparenza nella determinazione dei prezzi al consumo; e iii) di un monitoraggio limitato da parte dei concorrenti del rispettivo comportamento di mercato a livello sia regionale che provinciale.

Le misure correttive proposte

Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza, UniCredit si è impegnata a cedere 209 succursali fisiche situate in aree geografiche di tutta l’Italia, in cui vi è una sovrapposizione problematica.

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Tali impegni rispondono pienamente alle preoccupazioni in materia di concorrenza individuate dalla Commissione, eliminando la sovrapposizione orizzontale tra le attività delle imprese in tali settori e salvaguardando la concorrenza.

A seguito dei riscontri positivi ricevuti durante il test di mercato, la Commissione ha concluso che l’operazione, così come modificata dagli impegni, non solleverebbe più problemi di concorrenza sui mercati dei depositi e dei prestiti, sia per i servizi bancari destinati ai consumatori al dettaglio che per quelli destinati alle PMI. Ciò è dovuto al fatto che, a seguito della cessione, le quote di mercato combinate dell’entità risultante dalla concentrazione nelle aree locali interessate saranno moderate.

La decisione è subordinata al pieno rispetto degli impegni, di cui un esperto indipendente controllerà l’attuazione, sotto la supervisione della Commissione.

Rigetto della domanda di rinvio

Parallelamente, la Commissione ha respinto la richiesta di rinvio del caso all’autorità italiana garante della concorrenza, formulata dall’autorità stessa, ai fini della valutazione ai sensi del diritto italiano in materia di concorrenza.

L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento dell’UE sulle concentrazioni consente alla Commissione di rinviare in tutto o in parte la valutazione di un caso a uno Stato membro, a condizione che gli effetti sulla concorrenza siano limitati ai mercati all’interno dello Stato membro. Nel decidere se accettare o respingere tale richiesta di rinvio, la Commissione esamina, tra l’altro, quale sia l’autorità più adatta a trattare il caso.

La Commissione ha concluso che non vi sono motivi validi che giustifichino un rinvio dell’operazione all’Italia in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento dell’UE sulle concentrazioni. La Commissione ha particolare interesse a garantire che la concorrenza sia preservata in settori quali quello bancario e assicurativo, che rivestono un’importanza cruciale per lo sviluppo economico dell’Unione dei mercati dei capitali e dell’Unione del risparmio e degli investimenti. Inoltre, la Commissione si trova nella posizione ideale per trattare l’operazione in quanto ha sviluppato competenze significative nell’analisi dei mercati bancari. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta.

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UniCredit fornisce servizi bancari al dettaglio, commerciali e privati, nonché servizi assicurativi e di gestione patrimoniale. Opera principalmente in Italia, in Germania e nell’Europa centrale e orientale. È anche presente, in misura limitata, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In Italia UniCredit è il secondo gruppo bancario per attività ed è una società pubblica con azioni quotate alla borsa di Milano, Francoforte e Varsavia.

BPM fornisce servizi bancari al dettaglio, commerciali e di investimento, nonché servizi assicurativi e di gestione patrimoniale in Italia. Attualmente BPM è il terzo gruppo bancario italiano per attività ed è una società pubblica con azioni quotate alla borsa di Milano. È stata creata nel 2017 con la fusione del Banco Popolare e della Banca Popolare di Milano.

Procedura e norme di controllo in materia di concentrazioni

L’operazione è stata notificata alla Commissione il 24 aprile 2025.

La Commissione ha il compito di valutare le concentrazioni e le acquisizioni che coinvolgono imprese il cui fatturato supera determinate soglie (cfr. l’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni dell’UE) e di non autorizzare le concentrazioni che potrebbero seriamente ostacolare la concorrenza nello Spazio economico europeo o in una sua parte sostanziale.

La maggior parte delle concentrazioni notificate non pone problemi sotto il profilo della concorrenza e viene autorizzata dopo i controlli di routine. Dalla notifica dell’operazione, la Commissione dispone generalmente di 25 giorni lavorativi per decidere se approvarla (fase I) oppure avviare un’indagine approfondita (fase II). Se gli impegni sono proposti nella fase I, la Commissione dispone di 10 giorni lavorativi supplementari, con conseguente durata totale della fase I di 35 giorni lavorativi, come nel caso in questione.

Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito web Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico dei casi, con il numero M.11830.

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