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Modifiche al CPB e nuove scadenze



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Il correttivo in materia di concordato preventivo (CPB) e di altre misure è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025: è il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

Il testo apporta modifiche rilevanti alla regolamentazione del concordato preventivo biennale (CPB). Tra le principali novità, è da evidenziare l’introduzione di nuove motivi di esclusione e cessazione, che interessano in particolare liberi professionisti, società e associazioni professionali.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore per i concordati firmati a partire dal biennio 2025/2026.

Ma prima di addentrarci nelle novità del CPB si segnala anche la modifica contenuta nell’articolo 4 del Dlgs 81/2025.

CU per i redditi lavoro autonomo: nuova data per la trasmissione

A partire dal 2026, le Certificazioni Uniche relative ai redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività professionale regolare o da arte, dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento, anziché entro il 31 marzo come previsto attualmente.

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Lo stesso slittamento riguarda anche le certificazioni che includono le provvigioni per attività non occasionali, come quelle relative ai contratti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento di affari.

Inoltre, a partire dal 2026, anche il termine per l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di partita IVA, che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione utilizzando queste certificazioni, sarà posticipato al 20 maggio, anziché al 30 aprile come avviene oggi.

Tuttavia, per tutti gli altri contribuenti (lavoratori dipendenti e pensionati), la scadenza del 30 aprile rimarrà invariata.

Modifiche ai termini di adesione e ai destinatari del CPB

Con l’entrata in vigore del decreto correttivo n. 81/2025, in vigore dal 13 giugno 2025, si segna la fine della fase sperimentale del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario. Di conseguenza, gli articoli 23-33 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, relativi alla normativa precedente (capo III del Decreto Concordato), saranno abrogati a partire dal 1° gennaio 2025.

Questo cambiamento implica che, per il biennio 2025/2026, le nuove proposte di concordato saranno rivolte esclusivamente ai contribuenti che applicano gli ISA nell’anno di imposta 2024 e che non hanno aderito al concordato l’anno precedente.

Per quanto riguarda i termini di adesione, questi sono stati posticipati dal 31 luglio al 30 settembre. Per i soggetti IRES che non seguono l’anno solare come periodo d’imposta, il termine di adesione sarà esteso dalla fine del settimo mese alla fine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio.

È importante sottolineare che questa modifica non costituisce una proroga limitata alla campagna dichiarativa in corso, ma una variazione permanente.

Pertanto, il 30 settembre diventerà l’ultima data utile per aderire al CPB o per revocare una adesione precedentemente espressa. Dopo tale termine, sebbene i dichiarativi possano essere trasmessi telematicamente entro il 31 ottobre, le decisioni relative al concordato non potranno più essere modificate.

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Imposta sostitutiva opzionale: limite

L’articolo 8 del decreto 81/2025 introduce una modifica rilevante all’imposta sostitutiva opzionale destinata ai soggetti che aderiscono al CPB e che presentano una differenza positiva tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente.

Le aliquote agevolate (10% per un ISA pari o superiore a 8; 12% per un ISA tra 6 e 8; 15% per un ISA inferiore a 6) saranno applicabili solo fino a un massimo di 85.000 euro di base imponibile. Superato questo limite, l’imposta sostitutiva si applicherà con un’aliquota del 24% per i soggetti IRES e del 43% per quelli IRPEF.

Dunque, per i soggetti IRES, l’aliquota ridotta sarà applicabile fino a una base imponibile massima di 85.000 euro. Superato questo importo, l’aliquota sostitutiva salirà al 24%, che è la stessa prevista per l’imposta ordinaria IRES.

NOTA BENE: Questa modifica avrà effetto a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, salvo che l’adesione non sia già stata effettuata prima dell’entrata in vigore del decreto. Di conseguenza, nel raro caso in cui l’adesione al CPB avvenga prima dell’entrata in vigore del correttivo, la “flat tax” per quel biennio potrà essere applicata su una base imponibile che, teoricamente, non ha limiti.

Professionisti e associazioni: nuove cause di esclusione e cessazione dal CPB

Tra le modifiche apportate dal correttivo, una delle più rilevanti, e senza dubbio poco favorevole per i contribuenti interessati, riguarda l’introduzione di nuove cause di esclusione e cessazione per i liberi professionisti, le società e le associazioni professionali.

Il decreto stabilisce nuove cause di esclusione e cessazione dal CPB, con un impatto significativo soprattutto sui professionisti che operano individualmente ma partecipano anche a società o associazioni professionali. L’intento è garantire che il concordato del professionista individuale e quello dell’associazione o della società a cui è legato siano allineati, ossia che tutti aderiscono al concordato o nessuno.

In particolare, un contribuente che dichiara redditi da lavoro autonomo individuale e, al contempo, partecipa a un’associazione o società professionale non può aderire al CPB, a meno che anche l’associazione o la società a cui è associato non aderisca al concordato per gli stessi periodi d’imposta.

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In modo simile, un’associazione o una società professionale non possono aderire al CPB se anche uno dei soci o associati che dichiara redditi autonomi individualmente non aderisce al concordato per i medesimi periodi fiscali.

È importante sottolineare che questa condizione di adesione non si limita solo al momento dell’adesione, ma deve essere monitorata per tutta la durata del biennio.

Inoltre, è stata introdotta una nuova causa di cessazione, che prevede che il concordato venga revocato per un contribuente con reddito da lavoro autonomo individuale se l’associazione o la società a cui partecipa non può più determinare il reddito tramite adesione al concordato per gli stessi periodi d’imposta. Allo stesso modo, anche le associazioni e le società professionali cessano il regime del concordato se uno dei soci o associati che dichiara redditi autonomi individualmente non può più determinare il proprio reddito tramite adesione alla proposta di concordato.

Conferimento d’azienda: interpretazione autentica

Come è noto, il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, se avviene durante il primo anno di adesione al concordato (anche prima della stessa adesione), costituisce una causa di esclusione dalla possibilità di accedere al CPB. Se il conferimento avviene durante il periodo di concordato, invece, rappresenta una causa di cessazione.

Un dubbio ha riguardato i contribuenti: cosa si definisce per “conferimento”?

Con l’articolo 10 del decreto legislativo 81/2025, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica che chiarisce definitivamente questo aspetto:

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  • per “operazioni di conferimento” si intendono esclusivamente quelle relative al conferimento di un’intera azienda o di un ramo d’azienda, escludendo quindi altre operazioni come il conferimento di quote, crediti o denaro.

Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia del CPB

L’iter per l’approvazione della metodologia utilizzata per elaborare la proposta di concordato preventivo biennale viene semplificato dall’articolo 12 del Dlgs 81/2025: il parere del Garante per la protezione dei dati personali dovrà essere richiesto solo nei casi in cui vengano apportate modifiche significative alla metodologia di calcolo già approvata dalla stessa Autorità, come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 13/2024.

Deduzione del costo del lavoro incrementale nel CPB

A partire dal biennio 2025-2026, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e d’impresa per i soggetti che aderiscono al CPB, vengono inclusi tra gli elementi che non contribuiscono alla formazione del reddito oggetto della proposta di concordato, oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti, e utili e perdite da partecipazione, anche la cosiddetta “maxi-deduzione” del costo del lavoro del 120% per le nuove assunzioni.

Questa deduzione riguarda la maggiorazione del costo del lavoro prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2013, calcolata in base agli incrementi occupazionali verificati alla fine di ciascun periodo d’imposta rispetto al periodo precedente.

Dunque, per i concordati firmati nel biennio 2025/2026, il reddito imponibile calcolato sotto il regime di concordato verrà abbattuto dalla maxi-deduzione, che quindi sarà completamente applicabile anche in caso di CPB.

Nuove limitazioni nelle proposte di CPB in base all’affidabilità fiscale

L’articolo 14 del decreto correttivo 81/2025 introduce modifiche significative nei criteri di formulazione delle proposte di concordato preventivo biennale.

In particolare, vengono stabiliti dei limiti massimi per l’aumento del reddito indicato nell’anno precedente (2024 per il CPB 2025/2026), basandosi sul punteggio di affidabilità fiscale (ISA 2025, relativo all’anno di imposta 2024) del contribuente.

  • Se il punteggio ISA è pari a 10, la proposta di reddito non potrà superare il reddito dichiarato di oltre il 10%.
  • Se il punteggio ISA è compreso tra 9 e 10, ma inferiore a 10, l’aumento massimo consentito sarà del 15%.
  • Se l’ISA è tra 8 e 9, ma inferiore a 9, l’incremento non potrà superare il 25%.

Questi vincoli si applicano anche nel calcolo del valore della produzione netta (VPN) ai fini IRAP.

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NOTA BENE: Queste limitazioni non si applicano se la proposta di reddito è inferiore ai valori minimi di riferimento settoriale previsti dalla metodologia. In tal caso, il reddito e il VPN IRAP proposti dovranno comunque rispettare almeno il valore minimo stabilito per il settore.

Cause di decadenza dal CPB: novità

La decadenza dal concordato preventivo biennale per mancato pagamento delle somme dovute, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex articolo 36-bis del DPR. n. 600/73, si verifica se il pagamento delle imposte non avviene entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, come previsto dall’articolo 2 del Dlgs n. 462/1997, derivante dalle attività svolte dall’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, ai contribuenti viene data la possibilità di evitare la decadenza, a condizione che il pagamento venga effettuato prima della scadenza indicata, senza però concedere la possibilità di rateizzare l’importo.



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