Al fine di promuovere la parità di genere, il nuovo Codice Appalti all’art. 108, c. 7 include un riferimento specifico alla parità di genere stabilendo la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere, nei bandi di gara , negli avvisi e negli inviti, un punteggio aggiuntivo per le imprese che dimostrano di aver adottato politiche tese al raggiungimento della parità, comprovate dal possesso delle certificazione prevista all’ art. 46-bis del Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna.
Rispetto alla previgente disciplina, dove era richiesta una semplice autocertificazione, il nuovo codice degli appalti attribuisce alla parità, e alla relativa certificazione in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, un ruolo di rilievo nell’ aggiudicazione dei bandi di gara.
Tant’è che, con sentenza n. 786/2025, il Tribunale amministrativo della Regione Puglia ha confermato la legittima esclusione di un’azienda concorrente ad una gara di appalto, per la mancata presentazione di un documento, richiesto dal bando , relativo alla parità di genere e all’assunzione di giovani e donne.
Nello specifico, il bando richiedeva che le imprese partecipanti allegassero alla propria offerta tecnica un progetto dettagliato, volto a dimostrare le modalità attraverso cui si sarebbero riservate almeno il 10% delle nuove assunzioni a giovani e donne, come misura di inclusione lavorativa.
L’azienda partecipante aveva, però, omesso tale progetto ritenendo sufficiente il possesso delle certificazioni UNI Pdr 125:2022 e SA 8000:2014 per dimostrare l’adesione ai principi di pari opportunità.
La stazione appaltante attiva così il soccorso istruttorio per acquisire chiarimenti , ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D.lgs. 36/2023. Tuttavia, i documenti forniti in seguito contenevano elementi nuovi, non presenti nell’offerta originale e, pertanto, l’azienda è stata esclusa.
L’ azienda ricorre allora al TAR convinta che il progetto allegato tardivamente servisse solo a chiarire, non ad ampliare, quanto già contenuto nell’offerta e che la mancanza avrebbe dovuto influire sul punteggio, senza comportare l’esclusione. Ma i giudici amministrativi rigettano il ricorso, chiarendo che l’impresa è stata esclusa non per una generica omissione, ma per non aver incluso un documento obbligatorio richiesto esplicitamente a pena di esclusione. Tale richiesta è in linea con gli articoli 57 e 102 del D.lgs. 36/2023 che impongono ai concorrenti di dimostrare in modo dettagliato le modalità di attuazione delle clausole sociali, incluse le misure per l’equilibrio di genere e generazionale.
Nella sentenza viene ribadito che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per aggiungere documenti mancanti o introdurre nuovi contenuti. In questo caso, il progetto presentato successivamente alla richiesta di chiarimenti, rappresentava un’integrazione sostanziale inammissibile perché in violazione dei principi di parità tra i concorrenti e di auto responsabilità.
La sentenza è destinata ad avere implicazioni significative per le future gare d’appalto, oltre a sottolineare per l’ennesima volta l’importanza di una corretta interpretazione dei bandi e della presentazione di tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
WST Law & Tax
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