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Territori alluvionati e Campi Flegrei: sospensione adempimenti contributivi


Nella GU n. 104 del 7 maggio 2025 è stato pubblicato il DL 65/2025 recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché’ disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.

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Di seguito analizziamo le misure di principale interesse per i datori di lavoro, che si concretizzano in aiuti per il settore agricolo e sospensione degli adempimenti contributivi per i territori dei Campi Flegrei.

Estensione dell’ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024

Le disposizioni del Decreto Alluvione(artt. 20 ter 20 duodecies Dl 61/2023, conv. in L. 100/2023) si applicano dal 15 maggio 2025 anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

Interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura

Le disposizioni di sgravio contributivo (art. 2 c. 1 DL 63/2024 conv. in L. 101/2024), previa autorizzazione della Commissione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all’art. 2 L. 240/1984 e all’art. 1 c. 2 D.Lgs. 228/2001, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nel 2023 (All. 1 DL 61/2023 conv. in L. 100/2023). A tal fine, l’INPS in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell’anno 2025, riconosce sull’estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati, un importo a credito calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell’anno 2024.

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Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l’area dei Campi Flegrei

Nei confronti dei soggetti residenti o avente sede legale nella zona dei Campi Flegrei sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti oggetto di sospensione.

Fonte: DL 65/2025_GU 7 maggio 2025 n. 104



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