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Esenzione IMU, a edili serve dichiarazione su invenduto


Le imprese edili non possono beneficiare dell’esenzione IMU per gli immobili costruiti, invenduti e non locati se non presentano la dichiarazione richiesta. La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 8357 del 30 marzo 2025, ha chiarito che la presentazione della dichiarazione è un requisito imprescindibile per accedere al beneficio fiscale. Tale obbligo è previsto a pena di decadenza, e la conoscenza dei fatti da parte del Comune non sostituisce l’adempimento dichiarativo.

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Il ruolo fondamentale della dichiarazione

Secondo la Suprema Corte, “la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l’esenzione dall’imposta.” Qualsiasi altro adempimento non è considerato equivalente. Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non ammettono estensioni analogiche.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione per l’esenzione IMU deve essere presentata ogni anno, in quanto i fatti che giustificano l’agevolazione possono variare di periodo in periodo. Gli immobili destinati a “beni merce” devono essere dichiarati utilizzando un modello specifico, approvato con decreto ministeriale, in cui devono essere indicati i requisiti per l’esenzione, i dati catastali e la destinazione d’uso degli immobili. L’omissione della dichiarazione comporta la perdita del beneficio, a prescindere dall’assenza di effetti giuridici negativi nelle istruzioni ministeriali.

Requisiti per l’esenzione IMU

Gli immobili devono risultare invenduti, non locati e posseduti dal costruttore, ovvero il titolare del permesso di costruire. Qualora tali immobili vengano ceduti a terzi, anche se destinati alla vendita, l’agevolazione non è applicabile. Il trattamento agevolato è garantito solo se gli immobili non vengono locati, nemmeno per brevi periodi o per un solo giorno nell’anno.

Evoluzione della normativa

L’esenzione per i beni merce è stata riconosciuta inizialmente dal secondo semestre del 2013 fino al 2019, ed è stata reintrodotta dal 2022. Durante il 2020 e il 2021, è stata applicata un’aliquota agevolata dell’1 per mille, modificabile dai comuni fino a un massimo del 2,5 per mille. Tale regime agevolato si applica esclusivamente agli immobili invenduti e non locati.

Chiarimenti del ministero dell’Economia

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha specificato che l’esenzione IMU non è riconosciuta se gli immobili vengono locati, anche per un periodo limitato. L’agevolazione non può essere applicata in modo proporzionale alla durata del periodo di non locazione: una volta locato, l’immobile esce dai requisiti previsti per l’agevolazione.

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