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Quali sono le posizioni di Confindustria sul nuovo accordo…


Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro e pur in attesa della sua prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, continuiamo a raccogliere alcuni pareri.

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Pareri che ci permettono non solo di approfondire specifici aspetti del nuovo Accordo, ma anche di entrare nel merito di alcune possibili criticità o dubbi interpretativi.

 

Presentiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini – dal titolo “Accordo Stato-Regioni 2025: la posizione di Confindustria tra aperture responsabili e rilievi giuridici” – che riporta la posizione della Confederazione generale dell’industria italiana, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiane.

 

Accordo Stato-Regioni 2025: la posizione di Confindustria tra aperture responsabili e rilievi giuridici

 

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La prima Nota di Confindustria sull’Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) fornisce una valutazione complessa e articolata delle nuove disposizioni in materia di formazione obbligatoria per la salute e sicurezza sul lavoro. L’approccio adottato è quello di un sostanziale apprezzamento per gli obiettivi dell’accordo, affiancato però da osservazioni critiche mirate, in particolare sul piano della coerenza giuridica e dell’uniformità applicativa del sistema nazionale.

 

Aspetti positivi: innovazioni formative condivise

Confindustria riconosce “un bilancio complessivamente positivo dell’Accordo”, che viene salutato come uno strumento potenzialmente utile a migliorare “la qualità della formazione e la sua effettiva capacità di incidere sulla prevenzione degli infortuni”.

 

Apprezzamenti particolari vengono riservati a:

  • l’obbligo formativo per i datori di lavoro, considerato “una scelta coerente con la funzione centrale che il datore riveste nel sistema di prevenzione aziendale”;
  • l’inserimento sistemico della videoconferenza sincrona, definita “una modalità che consente di ampliare l’accessibilità alla formazione, con modalità già sperimentate nel sistema scolastico e universitario”;
  • il riconoscimento implicito delle articolazioni confederali, dato che “le associazioni imprenditoriali aderenti al sistema Confindustria e le loro articolazioni formative sono legittimate a erogare formazione in quanto rientranti tra i soggetti individuati all’art. 1.3, lett. b) dell’Accordo”.

 

In sintesi, Confindustria sostiene le finalità dell’accordo, sottolineando che “ogni sforzo teso a migliorare la qualità della formazione è pienamente condivisibile”.

 

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Criticità strutturali: la clausola di salvaguardia regionale

La prima, e più incisiva, critica riguarda l’inserimento nell’Accordo di una clausola di salvaguardia che consente a Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere “disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Confindustria definisce questa previsione “inaccettabile nella sua formulazione attuale” e ne denuncia l’effetto disgregativo sul principio di uniformità, ponendo l’accento sulle gravi ricadute interpretative e applicative.

 

La nota osserva infatti che “il concetto di ‘più favorevole’ risulta del tutto indeterminato, potenzialmente estensibile a qualunque contenuto formativo”, con il risultato che “le imprese potrebbero trovarsi costrette a rispettare regole differenti a seconda del territorio in cui operano o in cui si trovano i lavoratori formati”. Viene pertanto sollevata una domanda retorica ma di assoluta rilevanza giuridica: “vale per il lavoratore che opera nella Regione? Per il datore di lavoro che ha sede nella Regione? Per il lavoratore formato nella Regione?”.

 

Tale situazione, secondo Confindustria, pone a rischio diretto “la tenuta costituzionale del sistema”, con potenziale violazione del principio di uguaglianza e del principio di legalità penale, dato che “le responsabilità ex art. 590 e 589 c.p. connessi alla violazione di obblighi formativi possono variare in base al territorio”.

 

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Dubbi sulla qualificazione dei soggetti formatori

Un altro punto critico è l’individuazione e il controllo sui soggetti formatori diversi da quelli istituzionali. Pur riconoscendo che l’Accordo “mira a rafforzare la qualificazione dei soggetti erogatori”, Confindustria osserva che la previsione del Repertorio nazionale ex art. 8 D.Lgs. 81/2008, così com’è, “non consente un reale filtro qualitativo”. Si chiede pertanto l’introduzione di un elenco nazionale distinto, con requisiti selettivi autonomi, per evitare che “si continuino ad ammettere soggetti scarsamente rappresentativi o privi di effettive competenze”.

 

Assenza del delegato tra i destinatari formativi

Infine, Confindustria sottolinea una “grave lacuna” nell’impianto dell’accordo: l’esclusione della figura del delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 tra i soggetti per cui è prevista formazione obbligatoria. La Nota rileva che “il delegato, pur non essendo formalmente il datore di lavoro, esercita di fatto una funzione equivalente”, e la sua omissione rappresenta “una contraddizione con lo spirito stesso dell’Accordo, orientato all’effettività della formazione come strumento di prevenzione”.

 

In sintesi, Confindustria offre una valutazione complessiva che potrebbe essere riassunta come “condividere i fini, contestare alcuni mezzi”.

 

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Se da un lato l’ Accordo del 17 aprile 2025 rappresenta un avanzamento sul piano della qualità e della responsabilità formativa, dall’altro rischia, se non corretto, di generare un sistema frammentato, incerto e potenzialmente iniquo.

 

L’associazione auspica che, nella fase applicativa, vengano introdotti “correttivi interpretativi” e “interventi normativi” per garantire l’uniformità, la certezza giuridica e l’efficacia preventiva delle norme.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

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Scarica i documenti e la normativa di riferimento:

Confindustria, Nota di Aggiornamento, “Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Analisi delle principali novità”, maggio 2025

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 – Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

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