Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Codici tributo F24 per acconti IRES e IRAP maggiorati 2025



Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!

 





Con la risoluzione n. 38/E del 6 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito quattro nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24 per consentire il versamento dei maggiori acconti IRES e IRAP dovuti da parte dei contribuenti interessati.

La risoluzione definisce in modo dettagliato quali codici utilizzare, in quale sezione del modello F24 inserirli, e come compilare i campi relativi alla rateazione, sia per i versamenti in unica soluzione che per quelli effettuati in più rate. L’intervento ha lo scopo di agevolare le imprese e gli operatori nella corretta gestione dei versamenti legati all’adeguamento degli acconti fiscali previsti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo.

Contesto normativo

Il quadro normativo che ha reso necessario l’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38/E del 6 giugno 2025 trova fondamento nell’articolo 1, commi da 14 a 20, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Tale disposizione ha introdotto, per determinati soggetti, un meccanismo di differimento temporale della deducibilità di alcune componenti negative di reddito, originariamente previste in specifici esercizi, posticipandone la fruizione a esercizi successivi. In pratica, la misura obbliga le imprese interessate a rinviare parte della deducibilità fiscale di costi rilevanti (es. ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti), incidendo così sull’imponibile IRES e IRAP dei periodi immediatamente successivi all’entrata in vigore della norma.

Come effetto diretto, questo slittamento comporta un incremento della base imponibile nei periodi in cui la deduzione viene differita, generando quindi maggiori acconti d’imposta a carico dei contribuenti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Il comma 20 dell’art. 1 stabilisce un’importante deroga: per i maggiori acconti dovuti esclusivamente a questo differimento, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e dall’art. 4, comma 3, del D.L. 69/1989. Questa previsione tutela i contribuenti da oneri aggiuntivi derivanti da una misura eccezionale e imposta per legge, riconoscendo la natura straordinaria della disciplina introdotta.

La risoluzione dell’Agenzia rappresenta, dunque, l’attuazione operativa di questo intervento normativo, fornendo ai contribuenti gli strumenti necessari per adempiere in modo corretto ed efficace ai nuovi obblighi fiscali.

Codici tributo per i maggiori acconti IRES e IRAP, istruzioni

La risoluzione n. 38/E del 6 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate prevede l’istituzione di quattro codici tributo specifici per agevolare il corretto versamento, tramite modello F24, dei maggiori acconti IRES e IRAP dovuti a seguito del differimento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Per il versamento degli acconti IRES, i codici sono i seguenti:

  • 2007 – Maggior acconto I rata IRES
  • 2008 – Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione

Per il versamento degli acconti IRAP:

  • 3881 – Maggior acconto I rata IRAP
  • 3882 – Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione

Modalità di compilazione del modello F24

  • I codici 2007 e 2008 vanno riportati nella sezione “Erario”, indicando l’importo nella colonna “importi a debito versati” e l’anno di riferimento nel formato “AAAA”.
  • I codici 3881 e 3882 vanno invece indicati nella sezione “Regioni”, unitamente al codice regione (desumibile dalla Tabella T0 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate), anch’essi con l’anno nel formato “AAAA”.

Versamento rateale o in unica soluzione

  • In caso di versamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” (per IRES) e “rateazione/mese rif.” (per IRAP) deve essere compilato con il formato “NNRR”, dove “NN” è il numero della rata e “RR” il numero complessivo delle rate.
  • In caso di pagamento in unica soluzione, i suddetti campi devono essere valorizzati con “0101”.

Le istruzioni fornite nella Risoluzione n. 38/E consentono ai contribuenti di adempiere con precisione e senza errori formali all’obbligo di versamento dei maggiori acconti. L’intervento dell’Agenzia garantisce così una piena coerenza tra la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e la sua corretta applicazione operativa attraverso il modello F24.



Source link

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Carta di credito con fido

Procedura celere