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sanzione esclusa per il lavoratore artigiano fittizio


Patente a crediti assente: sanzione esclusa per il lavoratore artigiano fittizio

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La sanzione per violazione degli obblighi riguardanti la patente a crediti non è applicabile qualora in sede ispettiva il rapporto di lavoro autonomo instaurato con la ditta artigiana sia riqualificato come lavoro dipendente per riscontro degli elementi caratteristici della subordinazione (INL – Nota 04 giugno 2025 n. 964)

Nell’ambito dei cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile – cd. cantieri temporanei o mobili -, la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro impone alle imprese e ai lavoratori autonomi che vi operano il possesso della patente a crediti o di un documento equivalente come strumento di qualificazione (art. 27, DLgs 09 aprile 2008 n. 81).

Qualora l’impresa o lavoratore autonomo operi nel cantiere temporaneo o mobile senza possedere la patente a crediti o il documento equivalente, ovvero con meno di 15 crediti, è applicata una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del DLgs 09 aprile 2008 n. 81, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (DLgs 31 marzo 2023 n. 36) per un periodo di 6 mesi (art. 27, co. 11, DLgs 09 aprile 2008 n. 81).

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti riguardo l’applicabilità della suddetta sanzione nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori venga disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo-autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria.

In tal caso, oltre all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, sono comminate le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Riguardo a tale ultimo aspetto, in aggiunta alle sanzioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione del lavoratore “riqualificato”, laddove si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, è irrogata la corrispondente sanzione per assenza della patente a crediti.

Tale sanzione, invece, non è irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo”, in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata dai fatti storici accertati nel corso dell’ispezione, comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell’illecito in parola. In altri termini, tenuto conto della situazione di fatto riscontrata e accertata (lavoratore autonomo fittizio), la contestazione nei confronti del titolare firmatario della ditta artigiana è esclusa, non potendosi contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.

Sebbene gli effetti degli atti ispettivi derivanti dal disconoscimento del lavoro autonomo sono di per sé impugnabili, la contestazione del mancato possesso della patente da parte della ditta artigiana deve escludersi perché sarebbe in contraddizione con la prima contestazione di riqualificazione del rapporto di lavoro.

Per le medesime ragioni, con riferimento all’obbligo del committente/ responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, non è possibile contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INL – Nota 04 giugno 2025 n. 964

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