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DL fiscale: sanatoria dichiarazioni 2024 e rinvio dei versamenti al 21 luglio 2025


Il DL fiscale interviene sulla presentazione delle dichiarazioni 2024 relative al periodo d’imposta 2023. Inoltre, per effetto delle modifiche, slittano i termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dall’IRAP 2025, attinenti al periodo d’imposta 2024, per determinati soggetti.

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Dichiarazioni fiscali

Il DL fiscale, dispone che, le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di cui all’art. 2 DPR 322/98, che dovevano essere presentate entro il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive qualora la loro presentazione sia avvenuta entro l’8 novembre 2024. Nel caso in cui il ritardo sia già stato spontaneamente regolarizzato tramite il ravvedimento operoso, non si dà comunque luogo al rimborso delle somme versate a tale titolo.

La “sanatoria” è salutata con favore da alcune sigle sindacali dei commercialisti, in quanto, all’epoca dei fatti, fu promossa l’astensione dalle attività professionali, per denunciare i gravi disagi causati da disservizi tecnici e ritardi nei software dell’Agenzia delle Entrate.

La novella, quindi, tende a sanare il ritardo della presentazione delle dichiarazioni suddette, specie per coloro che hanno provveduto a trasmetterle senza pagamento di sanzioni. Al contrario, i contribuenti che hanno sanato il ritardo della presentazione delle dichiarazioni in esame tramite ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/97, non possono chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni.

Il successivo c. 2, stabilisce che, in ogni caso, le disposizioni summenzionate, non rilevano ai fini dell’abrogato art. 1 DL 167/2024. Tale disposizione, più in particolare, stabiliva che “I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli artt. 10-22 D.Lgs. 13/2024, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al DPR 322/98. L’esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.”

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Questa disposizione è stata abrogata dall’art.1 c. 2 L. 189/2024, che, tuttavia, ha stabilito che restano “validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL 167/2024”. Conseguentemente, le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP presentate successivamente al 31 ottobre 2024, ma entro l’8 novembre 2024, considerate tempestive per effetto di quanto suddetto, non hanno rilevanza ai fini della possibilità di adesione al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 e ai fini dell’accesso al ravvedimento speciale di cui all’art. 2-quater DL 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 143/2024.

Versamento delle imposte

Il Decreto fiscale, tratta del differimento, per l’anno 2025, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

La norma interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti, entro il 30 giugno 2025, ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA.

In favore di detti soggetti viene previsto il differimento del citato termine al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione. Peraltro, il termine effettivo dovrebbe scadere il 20 luglio 2025, ma si sposta al 21 luglio 2025, in quanto la scadenza coincide con la domenica, essendo automatica la proroga al primo giorno lavorativo successivo, ai sensi dell’art. 7 c. 2 lett. l) DL 70/2011.

I contribuenti interessi dal differimento possono avvalersi anche della possibilità di applicare l’art. 17 c. 2 DPR 435/2001, e, pertanto, i versamenti in argomento, possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del nuovo termine, quindi dal 22 luglio 2025 al 20 agosto 2025, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Si precisa, per completezza, che il differimento dei termini di versamento riguarda anche l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato prevista dagli artt. 20-bis e 31-bis D.Lgs. 13/2024.

Va segnalato che, il motivo della proroga, risiede nel fatto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 81/2025, che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, che “incidono” sulla redazione della dichiarazione dei redditi 2025.

Contabilità

Buste paga

 

Le richiamate disposizioni, attinenti alla proroga, si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio, di cui all’art. 27 c. 1 DL 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario, di cui all’art. 1 c. 54-89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR, enti, questi ultimi, che devono essere “assoggettati” agli ISA.

Ne consegue che, non possono usufruire della proroga, le persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, tranne che non siano soci o collaboratori familiari che partecipano ai citati enti.



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